Trib. Vicenza, sentenza 01/01/2025, n. 3
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2902 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
19/12/1984,
e
, C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._2
11/10/1989, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato FERRARO LARA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
1 Conclusioni delle parti:
Nel merito:
1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal Sig. e in data 01.05.2014 Controparte_1 Parte_1 nel Comune di TI (VI), registrato al n. 3, parte II, serie A, dell'anno
2014, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2) La LI minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
3) L'immobile sito in TI (VI), Via Maggiore Morello n. 60, int. 2, di proprietà esclusiva del Sig. rimarrà nella disponibilità di Controparte_1 quest'ultimo, avendo già la Sig. e la LI minore Parte_1 Per_1
trasferito altrove la propria residenza;
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la LI minore, quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e le esigenze scolastiche della minore, in modalità non inferiore a quanto concordato tra le parti ed in particolare:
a) tre pomeriggi infrasettimanali dalle ore 18:00 sino alle ore 21:00, provvedendo a prelevare la minore presso l'abitazione materna e curando di riportarvela all'orario stabilito;
il padre si riserva la facoltà di trattenere la minore presso la propria abitazione anche per il pernotto notturno, almeno due sere a settimana da concordare con la madre, curando poi il padre di portare la minore il giorno successivo all'Istituto scolastico frequentato;
b) un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì sera alle ore 18:00 sino alla domenica sera alle ore 21:00 provvedendo a prelevare la minore presso
l'abitazione materna e curando di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2902 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
19/12/1984,
e
, C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._2
11/10/1989, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato FERRARO LARA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
1 Conclusioni delle parti:
Nel merito:
1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal Sig. e in data 01.05.2014 Controparte_1 Parte_1 nel Comune di TI (VI), registrato al n. 3, parte II, serie A, dell'anno
2014, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2) La LI minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
3) L'immobile sito in TI (VI), Via Maggiore Morello n. 60, int. 2, di proprietà esclusiva del Sig. rimarrà nella disponibilità di Controparte_1 quest'ultimo, avendo già la Sig. e la LI minore Parte_1 Per_1
trasferito altrove la propria residenza;
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la LI minore, quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e le esigenze scolastiche della minore, in modalità non inferiore a quanto concordato tra le parti ed in particolare:
a) tre pomeriggi infrasettimanali dalle ore 18:00 sino alle ore 21:00, provvedendo a prelevare la minore presso l'abitazione materna e curando di riportarvela all'orario stabilito;
il padre si riserva la facoltà di trattenere la minore presso la propria abitazione anche per il pernotto notturno, almeno due sere a settimana da concordare con la madre, curando poi il padre di portare la minore il giorno successivo all'Istituto scolastico frequentato;
b) un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì sera alle ore 18:00 sino alla domenica sera alle ore 21:00 provvedendo a prelevare la minore presso
l'abitazione materna e curando di
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