Trib. Lodi, sentenza 02/12/2024, n. 782

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lodi, sentenza 02/12/2024, n. 782
Giurisdizione : Trib. Lodi
Numero : 782
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1235 / 2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1235/2024, introdotta da:
(c.f. ), n. CODOGNO (LO) il 16/10/1971, con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. LOMBARDELLI CHIARA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) n. PIACENZA il 06/12/1965, con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'Avv. BERSANI CATERINA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PER IL RICORRENTE. dato atto che il sig. e la sig.ra hanno entrambi formalmente aderito nei Pt_1 CP_1 termini prescritti alla proposta conciliativa formulata dall'Ill.mo Sig. Giudice ex art. 473- bis.21 c.p.c. nell'udienza del 23 ottobre u.s. che qui si abbia per integralmente riportata e trascritta, disporre in conformità della stessa.
PER LA RESISTENTE:
1) Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in data 06.04.2002 tra la sig.ra e Controparte_1 Parte_1 trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di OG (LO) al n. 5, parte I, anno
2002;

2) Ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere con le annotazioni di legge.
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A. Con decorrenza dall'introduzione del giudizio, verserà un assegno di Parte_1 mantenimento mensile per la propria figlia, da corrispondere a sino Controparte_1 all'autosufficienza di , pari a 550,00 euro. Tale importo è soggetto a rivalutazione PE
TA (prima rivalutazione dopo un anno) e dev'essere corrisposto con bonifico bancario entro il giorno 20 del mese;

B. Con decorrenza dalla pronuncia della sentenza di divorzio, verserà a Parte_1 un assegno divorzile pari a 300,00 euro/mese. Tale importo è Controparte_1 soggetto a rivalutazione TA (prima rivalutazione dopo un anno) e dev'essere corrisposto con bonifico bancario entro il giorno 20 del mese;

C. Il padre rinuncia a percepire gli assegni unici spettanti per la figlia , che saranno PE integralmente fruiti dalla madre;

D. Le spese extra assegno saranno divise al 50% tra i genitori e saranno così disciplinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;

- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;

- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;

c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;

- spese scolastiche (da documentare) che
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