Trib. Lanciano, sentenza 29/02/2024, n. 39
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
n° 501/2020 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.;
ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza con motivazione contestuale nella causa di lavoro pendente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Marchetti ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Pescara, alla Via Enzo Ferrari n. 154, in virtù di procura in atti;
- ricorrente -
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Clemente Massimiani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto procuratore e difensore in Catania, Via Vincenzo De Simone n. 7;
- resistente - nonché contro
, nella qualità di socio della cancellata rappresentato e Controparte_2 Org_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Clemente Massimiani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto procuratore e difensore in Catania, Via Vincenzo De Simone n. 7;
-resistente-
e
, nella qualità di socio della cancellata rappresentato e Controparte_3 Org_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Clemente Massimiani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto procuratore e difensore in Catania, Via Vincenzo De Simone n. 7;
-resistente-
, in persona del Presidente pro Controparte_4
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Del Sordo e Cristina Grappone, come da procura generale alle liti Notaio del 23.01.2023 n. rep. 37590/7131, elettivamente Persona_1 domiciliato con i procuratori presso la sede legale dell' in Chieti, Via Domenico Spezioli n. CP_4
12;
-terzo chiamato in causa- avente ad oggetto: riconoscimento di mansioni superiori e differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso proposto contro la società e la società l'istante in Controparte_5 Controparte_1
epigrafe indicata, premesso:
-di aver prestato la propria attività lavorativa di assistente sullo scuolabus nel Comune di
Fossacesia, dapprima in favore della nel periodo compreso tra il 22.04.2016 ed il Controparte_5
31.11.2017 e, a seguito di affitto di ramo di azienda, in favore della nel periodo Controparte_1 compreso tra il 06.11.2017 e l'08.06.2019, alle cui dipendenze, ai sensi dell'art. 2112 c.p.c. il rapporto lavorativo continuava alle medesime condizioni;
-di essere stata erroneamente inquadrata nel livello C4 del CCNL applicato al rapporto, mentre nella sua qualità di “Assistente Scuolabus” doveva essere inquadrata nel livello C3 ex art. 43 del CCNL;
-di aver svolto con continuità prestazione di lavoro supplementare oltre l'orario ridotto stabilito contrattualmente di 17 ore settimanali, senza ottenere il versamento dei compensi lavorativi effettivamente dovuti;
ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di:
"- accertare e dichiarare il diritto della signora a vedersi riconosciuto il Parte_1
pagamento delle spettanze indicate nei prospetti paga in ragione del ricalcolo della retribuzione nonché del giusto inquadramento di livello previsto dal CCNL e, per l'effetto, condannare la
e la in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Controparte_1 Controparte_5
a corrispondere in solido, ovvero ciascuno per quanto di propria competenza, alla ricorrente la somma di euro 21.396,31, o in quel diverso importo maggiore o minore che verrà accertato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti fino all'effettivo soddisfo, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente;
- con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere al saldo;
- con vittoria di spese e compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali, i.v.a. e
c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario;
- con sentenza esecutiva ex lege”.
Con rispettive memorie si sono costituite in giudizio le resistenti e Controparte_5 Controparte_1 eccependo l'inammissibilità e/o nullità del ricorso per genericità delle domande proposte e mancato assolvimento degli oneri di allegazione e prova;
l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità delle domande per difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto delle conclusioni stante la loro infondatezza.
Radicatosi il contraddittorio tra le parti, all'udienza del 07.02.2022 la difesa della Controparte_6 ha chiesto pronunciarsi l'interruzione del giudizio dando atto dell'intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese.
Con successiva ordinanza dell'08.02.2022 il giudizio veniva interrotto.
Con ricorso depositato in data 09.05.2022 il giudizio veniva riassunto nei confronti della CP_1
nonché nei confronti di e , nelle loro qualità di soci e
[...] Controparte_2 Controparte_3 titolari di diritti su quote della (per €. 9.000,00 e per €. 1.000,00 Controparte_5 Controparte_2
). Controparte_3
Con distinte memorie depositate in data 27.06.2022 si costituivano in giudizio e Controparte_2
eccependo in via preliminare il loro difetto di legittimazione passiva ai sensi Controparte_3
degli artt. 2462 e 2495 c.c. in quanto nessuna somma veniva distribuita agli odierni resistenti in sede di bilancio di liquidazione, oltre che l'inammissibilità e/o nullità del ricorso per genericità delle domande proposte e mancato assolvimento degli oneri di allegazione e prova;
l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità delle domande per difetto di legittimazione passiva quanto ai rapporti successivi al 06.11.2017 e chiedendo il rigetto delle conclusioni stante la loro infondatezza.
Con memoria si costituiva nel giudizio riassunto anche la Controparte_1
Ammesse le richieste istruttorie delle parti ed escussi i testi dalle stesse addotti, concesso il termine per il deposito di note conclusionali con ordinanza resa in data 22.05.2023, veniva fissata l'udienza di decisione, disponendo che le attività da svolgersi fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 18.12.2023 il Giudice, preso atto che nelle conclusioni del ricorso veniva formulata domanda di regolarizzazione contributiva ed interpellata la parte ricorrente circa la permanenza di interesse attuale alla predetta domanda, veniva ordinata l'integrazione del
contradditorio nei confronti dell' e fissata per il prosieguo l'udienza del 26.02.2024, stabilendo CP_7
che la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
Con memoria si costituiva in giudizio l' così concludendo: CP_7
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, in funzione di Giudice del Lavoro, preso atto dell'avvenuta adesione dell' alla domanda formulata dalla lavoratrice, ove accerti la fondatezza dei fatti CP_7 dedotti dalla lavoratrice medesima, dichiarare la sussistenza del correlato diritto dell' ad CP_7
ottenere dai datori convenuti il pagamento della contribuzione evasa/omessa su retribuzioni ed emolumenti dovuti in relazione al rapporto di lavoro in questione per le ragioni invocate dalla lavoratrice, oltre sanzioni civili ed interessi ex lege, nei limiti della prescrizione rilevabile d'ufficio ex art 3 commi 9)e 10) L 335/1995, il tutto da liquidarsi in separata sede amministrativa o giudiziale, con condanna generica del datore di lavoro al pagamento.
Con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio”.
All'esito del deposito in telematico delle note conclusionali e delle note scritte di cui sopra in data odierna la causa viene decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
Motivi della decisione
In via preliminare,