Trib. Ancona, sentenza 09/02/2024, n. 302
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Testo completo
R.G. n. 6455/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA PRIMA SEZIONE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice dott. T D A, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 6.2.2024;
visti gli artt. 281 decies e ss. c.p.c.;
richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 5.2.2024;
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 6455/2023 R.G.,
TRA
, rappresentati e difesi dall'avv. Bray Parte_1 ricorrente e
rappresentata e difesa Controparte_1
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, che ha apposto il proprio visto in data 17.1.2024;
OGGETTO: opposizione al decreto di allontanamento n. 9/2023 emesso dal Prefetto della Provincia di notificato il 17.11.2023. CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1
Il ricorrente sostiene l'illegittimità del provvedimento di allontanamento indicato in epigrafe, adducendo la carenza di motivazione, il difetto di istruttoria ai sensi dell'art. 3 legge 241/1990, la mancata notifica dell'avvio del procedimento amministrativo di cui all'art. 7 legge 241/1990, la mancanza di proporzionalità rispetto alla condotta e alla situazione personale dell'odierno ricorrente, considerato che, dopo un periodo di sbandamento iniziale, il Pt_1 aveva reperito legittima occupazione da cui trarre il proprio reddito e alloggio presso familiari. Costituendosi in giudizio, l'amministrazione rileva che i precedenti penali erano sicuramente indice importante di pericolosità sociale del ricorrente, di recente segnalato all'autorità giudiziaria per furto in abitazione e associazione a delinquere, tanto da essere assoggettato in data 11.7.2023 alla misura del foglio di via obbligatorio dal Comune di nonché all'avviso orale in data CP_1
24.11.2022. Allega, inoltre, che a se lla fine della misura degli arresti domiciliari, il soggetto veniva accompagnato al CPR di Brindisi in data 17.11.2023 e rimpatriato in Romania in data 29.11.2023. Evidenzia che l'art. 7 legge 241/1990 non era applicabile alla procedura di allontanamento del cittadino comunitario, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte in tema di provvedimento di espulsione;
che la motivazione era adeguatamente fondata sul giudizio di pericolosità sociale alla luce dei precedenti penali e delle recenti misure adottate nei confronti del ricorrente, considerato che non risultava provata l'attività lavorativa addotta in ricorso. Con ordinanza del 11.1.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione del provvedimento di allontanamento, ritenendosi che da un lato l'attività lavorativa era allegata in maniera generica e peraltro neppure documentata e dall'altro che non vi era prova della convivenza con i familiari presenti sul territorio nazionale. Le medesime considerazioni devono essere ribadite anche in sede di decisione nel merito. Quanto ai profili formali dedotti in ricorso circa la violazione delle norme sul procedimento amministrativo e dell'obbligo di motivazione, va rilevato che il procedimento di allontanamento è specificamente disciplinato dalle disposizioni richiamate negli atti impugnati (in particolare, si veda l'art. 20 d.lgs. 30/2007), sicché, come stabilito in fattispecie analoga relativa al provvedimento di espulsione dalla Suprema Corte, la tutela del diritto di difesa è garantita con diverse modalità legate proprio alla peculiarità del procedimento (Cass. pen. 44403/2005, per la quale “non vi è dubbio che l'obbligo da parte dell'autorità procedente di comunicare l'avvio di una fase conoscitiva e di indagine, previsto dalla L. n. 241 del 1991, art 7, comma 1, che consente all'interessato di presentare memorie e documenti a propria difesa, ha carattere generale ed è, quindi, applicabile alla gran parte dei procedimenti amministrativi. Tuttavia va rilevato che il rispetto del giusto procedimento amministrativo,