Trib. Cremona, sentenza 08/04/2024, n. 105
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Testo completo
N. 93/2021 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da UO AO (C.F. [...]) con l'Avv. Americo, presso lo Studio del quale in Roma, via Cosseria n. 2, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588) con l'Avv. dello Stato Miele, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
- RESISTENTE - nonché contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), con l'Avv. Savona, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Istituto in Cremona, Piazza Cadorna n. 17
- RESISTENTE –
Oggetto: Ricostruzione di carriera del personale docente. All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 marzo 2021, AO UO ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – il
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito in funzione di Giudice Unico, in accoglimento del presente ricorso, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, CAPO A:
1. previa eventuale disapplicazione della normativa interna nazionale contrastante, ed in diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato CESUNICE- CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente, in relazione agli anni di servizio pre ruolo svolti alla piena equiparazione al personale a tempo indeterminato comparabile anche ai fini del pagamento degli incrementi stipendiali – cosiddetti gradoni – che il CCNL di comparto Scuola applicato, riconosce al solo personale a tempo indeterminato;
2. per l'effetto, condannare il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del ministro p.t. al pagamento in favore di UO AO, anche a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti (lucro cessante), della somma complessiva lorda di
€ 9.893,30 per i titoli di cui in diritto ed all'allegato conteggio ovvero della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;
3. ordinare all'amministrazione scolastica convenuta la regolarizzazione contributiva e previdenziale della parte ricorrente in seguito al riconoscimento delle differenze di retribuzione riconosciute;
4. in ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
CAPO B):
1. previa eventuale disapplicazione della normativa interna nazionale (artt. 3 co. 3 del D.L. 370/1970 conv. in legge 576/70, come modificato dall'art. 81 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, poi trasfuso nell'art. 485 D.Lgs 297/1994) ed in diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato CES- UNICE-CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE e previa eventuale disapplicazione della normativa interna nazionale, di legge e/o pattizia, con essa contrastante, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad una ricostruzione integrale della carriera, con pieno computo, ai fini giuridici ed economici, di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti;
2. per l'effetto, annullare i decreti di ricostruzione di carriera già emessi con cui l'anzianità pre ruolo utilmente valutabile della docente è stata riconosciuta solo in misura parziale (primi 4 anni per intero + 2/3 del restante periodo pre ruolo);
3. condannare quindi l'amministrazione scolastica ad adottare in favore della parte ricorrente nuovi decreti di ricostruzione carriera, che in sostituzione dei precedenti, riconoscano utile ai fini sia giuridici che economici (dunque come servizio di ruolo) l'intero servizio svolto con contratti a termine nel profilo di appartenenza, senza limitazione alcuna;
4. per l'effetto, condannare il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del ministro p.t. ad adottare in favore della parte ricorrente nuovi decreti di ricostruzione carriera, che, in sostituzione dei precedenti, riconoscano utile ai fini sia giuridici che economici (dunque come servizio di ruolo) l'intero servizio pre ruolo di docenza svolto nella scuola statale e, laddove svolto, l'intero servizio a tempo indeterminato riconducibile ad altro ruolo docente e, per l'effetto, condannare la stessa amministrazione scolastica:
2 - a collocare immediatamente parte ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio (di ruolo e non di ruolo) così maturata e utilmente valutabile (classe stipendiale 15-20 e con anzianità di permanenza nella stessa pari ad anni 4 e mesi 6 alla data del 01.03.2021),
- al pagamento in suo favore, anche a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti (lucro cessante), di una somma pari o comunque commisurata ad € 6.873,90, ovverosia all'intero ammontare delle differenze retributive tra quanto maturato e quanto percepito dalla docente lavoratrice sin dalla data di assunzione a tempo indeterminato (01.09.2013) o, in subordine, al pagamento della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;
5. in ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
6. condannare il Ministero dell'Istruzione alla regolarizzazione contributiva e previdenziale della parte ricorrente conseguente al nuovo inquadramento derivante dalla invocata ricostruzione integrale della carriera nonché al versamento in favore dell'INPS di tutti i contributi conseguentemente ancora dovuti;
7. in aggiunta o alternativa, condannare in via generica la controparte ex art. 2116 c.c. al risarcimento del danno previdenziale in caso di accertata prescrizione di tutto o parte del credito contributivo”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito ritualmente in giudizio il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, eccependo, in via preliminare, la prescrizione dei diritti vantati dalla ricorrente e contestando, nel merito, le avversarie pretese, siccome infondate in fatto e in diritto, con richiesta di accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'ecc.mo Giudice del Lavoro adito
1) Accertare l'inesistenza di differenze stipendiali per il periodo pre-ruolo e per l'effetto rigettare la relativa domanda;
2) Dichiarare la nullità per genericità e/o l'inammissibilità della domanda che tende ad ottenere il ricalcolo della carriera ricostruita, ovvero accertare l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda, eventualmente previa istruttoria da porre a carico della parte ricorrente;
3) In via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, dichiarare prescritte le somme relative ai periodi di servizio più risalenti e quantificare con esattezza le somme da pagare e i periodi di anzianità supplementare da riconoscere per effetto della disapplicazione del diritto interno”.
Con vittoria delle spese di lite.
3
Si è costituito l'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE – citato ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio in relazione alla domanda di regolarizzazione contributiva – rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito decidere secondo giustizia sul ricorso proposto da RI AO.
Spese ed onorari di causa rifusi.”.
All'udienza del 16 novembre 2021, nonché con le successive note autorizzate per
l'udienza del 5 marzo 2024, la ricorrente ha rinunciato al capo A) della domanda, insistendo per l'accoglimento del solo capo B) del ricorso.
All'udienza del 5 aprile 2024, pertanto, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e, all'esito, ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a
60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
*** * ***
1. AO UO è una docente della scuola dell'infanzia assunta a tempo indeterminato a decorrere dal 1 settembre 2013 che, prima di essere immessa in ruolo, ha lavorato in forza di plurimi contratti - per lo più di supplenza annuale o fino al termine delle lezioni, a eccezione dei primi due incarichi - nei seguenti anni scolastici:
- nell'a.s. 1992/93, dal 06.10.1992 al 22.12.1992, per 14 giorni totali su cattedra intera;
- nell'a.s. 1995/96, dal 18.09.1995 al 22.09.1995, per 5 giorni totali su cattedra intera;
- nell'a.s. 2000/01, dal 15.09.2000 al 13.06.2001, per 257 giorni totali su cattedra intera;
- nell'a.s. 2001/02, dal 17.09.2001 al 28.06.2002, per 275 giorni totali con orario part time e full time;
- nell'a.s. 2002/03 dal 16.09.2002 al 30.06.2003 per 251 giorni totali con orario part time e full time;
- nell'a.s. 2003/04 dal 01.09.2003 al 30.06.2004 per 299 giorni totali su cattedra intera;
4
- nell'a.s. 2004/05 dal 09.09.2004 al 30.06.2005 per 295 giorni totali su part time;
- nell'a.s. 2005/06 dal 13.09.2005 al 30.06.2006 per 291 giorni totali su part time e full time;
- nell'a.s. 2006/07 dal 14.09.2006 al 30.06.2007 per 288 giorni totali su cattedra intera;
- nell'a.s. 2007/08 dal 19.09.2007 al 30.06.2008 per 286 giorni totali su cattedra intera;
- nell'a.s. 2008/09 dal 08.09.2008 al 30.06.2009 per 296 giorni totali su cattedra intera;
- nell'a.s. 2009/10 dal 01.09.2009 al 31.08.2010 per 365 giorni totali su cattedra intera;
- nell'a.s. 2010/11 dal
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da UO AO (C.F. [...]) con l'Avv. Americo, presso lo Studio del quale in Roma, via Cosseria n. 2, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588) con l'Avv. dello Stato Miele, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
- RESISTENTE - nonché contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), con l'Avv. Savona, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Istituto in Cremona, Piazza Cadorna n. 17
- RESISTENTE –
Oggetto: Ricostruzione di carriera del personale docente. All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 marzo 2021, AO UO ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – il
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito in funzione di Giudice Unico, in accoglimento del presente ricorso, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, CAPO A:
1. previa eventuale disapplicazione della normativa interna nazionale contrastante, ed in diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato CESUNICE- CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente, in relazione agli anni di servizio pre ruolo svolti alla piena equiparazione al personale a tempo indeterminato comparabile anche ai fini del pagamento degli incrementi stipendiali – cosiddetti gradoni – che il CCNL di comparto Scuola applicato, riconosce al solo personale a tempo indeterminato;
2. per l'effetto, condannare il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del ministro p.t. al pagamento in favore di UO AO, anche a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti (lucro cessante), della somma complessiva lorda di
€ 9.893,30 per i titoli di cui in diritto ed all'allegato conteggio ovvero della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;
3. ordinare all'amministrazione scolastica convenuta la regolarizzazione contributiva e previdenziale della parte ricorrente in seguito al riconoscimento delle differenze di retribuzione riconosciute;
4. in ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
CAPO B):
1. previa eventuale disapplicazione della normativa interna nazionale (artt. 3 co. 3 del D.L. 370/1970 conv. in legge 576/70, come modificato dall'art. 81 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, poi trasfuso nell'art. 485 D.Lgs 297/1994) ed in diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato CES- UNICE-CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE e previa eventuale disapplicazione della normativa interna nazionale, di legge e/o pattizia, con essa contrastante, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad una ricostruzione integrale della carriera, con pieno computo, ai fini giuridici ed economici, di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti;
2. per l'effetto, annullare i decreti di ricostruzione di carriera già emessi con cui l'anzianità pre ruolo utilmente valutabile della docente è stata riconosciuta solo in misura parziale (primi 4 anni per intero + 2/3 del restante periodo pre ruolo);
3. condannare quindi l'amministrazione scolastica ad adottare in favore della parte ricorrente nuovi decreti di ricostruzione carriera, che in sostituzione dei precedenti, riconoscano utile ai fini sia giuridici che economici (dunque come servizio di ruolo) l'intero servizio svolto con contratti a termine nel profilo di appartenenza, senza limitazione alcuna;
4. per l'effetto, condannare il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del ministro p.t. ad adottare in favore della parte ricorrente nuovi decreti di ricostruzione carriera, che, in sostituzione dei precedenti, riconoscano utile ai fini sia giuridici che economici (dunque come servizio di ruolo) l'intero servizio pre ruolo di docenza svolto nella scuola statale e, laddove svolto, l'intero servizio a tempo indeterminato riconducibile ad altro ruolo docente e, per l'effetto, condannare la stessa amministrazione scolastica:
2 - a collocare immediatamente parte ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio (di ruolo e non di ruolo) così maturata e utilmente valutabile (classe stipendiale 15-20 e con anzianità di permanenza nella stessa pari ad anni 4 e mesi 6 alla data del 01.03.2021),
- al pagamento in suo favore, anche a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti (lucro cessante), di una somma pari o comunque commisurata ad € 6.873,90, ovverosia all'intero ammontare delle differenze retributive tra quanto maturato e quanto percepito dalla docente lavoratrice sin dalla data di assunzione a tempo indeterminato (01.09.2013) o, in subordine, al pagamento della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;
5. in ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
6. condannare il Ministero dell'Istruzione alla regolarizzazione contributiva e previdenziale della parte ricorrente conseguente al nuovo inquadramento derivante dalla invocata ricostruzione integrale della carriera nonché al versamento in favore dell'INPS di tutti i contributi conseguentemente ancora dovuti;
7. in aggiunta o alternativa, condannare in via generica la controparte ex art. 2116 c.c. al risarcimento del danno previdenziale in caso di accertata prescrizione di tutto o parte del credito contributivo”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito ritualmente in giudizio il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, eccependo, in via preliminare, la prescrizione dei diritti vantati dalla ricorrente e contestando, nel merito, le avversarie pretese, siccome infondate in fatto e in diritto, con richiesta di accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'ecc.mo Giudice del Lavoro adito
1) Accertare l'inesistenza di differenze stipendiali per il periodo pre-ruolo e per l'effetto rigettare la relativa domanda;
2) Dichiarare la nullità per genericità e/o l'inammissibilità della domanda che tende ad ottenere il ricalcolo della carriera ricostruita, ovvero accertare l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda, eventualmente previa istruttoria da porre a carico della parte ricorrente;
3) In via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, dichiarare prescritte le somme relative ai periodi di servizio più risalenti e quantificare con esattezza le somme da pagare e i periodi di anzianità supplementare da riconoscere per effetto della disapplicazione del diritto interno”.
Con vittoria delle spese di lite.
3
Si è costituito l'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE – citato ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio in relazione alla domanda di regolarizzazione contributiva – rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito decidere secondo giustizia sul ricorso proposto da RI AO.
Spese ed onorari di causa rifusi.”.
All'udienza del 16 novembre 2021, nonché con le successive note autorizzate per
l'udienza del 5 marzo 2024, la ricorrente ha rinunciato al capo A) della domanda, insistendo per l'accoglimento del solo capo B) del ricorso.
All'udienza del 5 aprile 2024, pertanto, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e, all'esito, ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a
60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
*** * ***
1. AO UO è una docente della scuola dell'infanzia assunta a tempo indeterminato a decorrere dal 1 settembre 2013 che, prima di essere immessa in ruolo, ha lavorato in forza di plurimi contratti - per lo più di supplenza annuale o fino al termine delle lezioni, a eccezione dei primi due incarichi - nei seguenti anni scolastici:
- nell'a.s. 1992/93, dal 06.10.1992 al 22.12.1992, per 14 giorni totali su cattedra intera;
- nell'a.s. 1995/96, dal 18.09.1995 al 22.09.1995, per 5 giorni totali su cattedra intera;
- nell'a.s. 2000/01, dal 15.09.2000 al 13.06.2001, per 257 giorni totali su cattedra intera;
- nell'a.s. 2001/02, dal 17.09.2001 al 28.06.2002, per 275 giorni totali con orario part time e full time;
- nell'a.s. 2002/03 dal 16.09.2002 al 30.06.2003 per 251 giorni totali con orario part time e full time;
- nell'a.s. 2003/04 dal 01.09.2003 al 30.06.2004 per 299 giorni totali su cattedra intera;
4
- nell'a.s. 2004/05 dal 09.09.2004 al 30.06.2005 per 295 giorni totali su part time;
- nell'a.s. 2005/06 dal 13.09.2005 al 30.06.2006 per 291 giorni totali su part time e full time;
- nell'a.s. 2006/07 dal 14.09.2006 al 30.06.2007 per 288 giorni totali su cattedra intera;
- nell'a.s. 2007/08 dal 19.09.2007 al 30.06.2008 per 286 giorni totali su cattedra intera;
- nell'a.s. 2008/09 dal 08.09.2008 al 30.06.2009 per 296 giorni totali su cattedra intera;
- nell'a.s. 2009/10 dal 01.09.2009 al 31.08.2010 per 365 giorni totali su cattedra intera;
- nell'a.s. 2010/11 dal
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