Trib. Locri, sentenza 07/01/2025, n. 8
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Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 07/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 532 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv.ti Stefano Murdaca e Antonio Femia, con i quali è elettivamente domiciliata in Bovalino (RC), Via Spagnolo Morisciano, n. 13
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t.
Resistente contumace
OGGETTO: Carta del docente
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/02/2023, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che svolge la professione di docente, assunta con contratto a tempo determinato, presso l'Istituto Comprensivo “Francesco La Cava” di Bovalino
(RC);
- che ha prestato servizio alle dipendenze del , Controparte_1
svolgendo le mansioni di docente, negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022, in virtù di molteplici contratti di lavoro a tempo determinato, ma non ha usufruito della c.d. “Carta elettronica del docente”, pari
a € 500 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 ai fini della formazione continua e della valorizzazione delle competenze professionali dei docenti;
- che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 122, L. n.
107/2015, è stato adottato il D.P.C.M del 23 settembre 2015, avente ad oggetto le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”;
- che la legge n. 107/2015, la nota del n. 15219 del 15.10.2015 CP_2
e il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 individuano quali destinatari di tale beneficio i soli docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali e non anche i docenti a tempo determinato;
- che, tale immotivata esclusione, integra una violazione degli artt. 3, 35
e 97 della Costituzione e delle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE;
- che, ai sensi degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007,
l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
- che il Consiglio di Stato, con la Sentenza n.1842/2022, nel fornire
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un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 – 124 della Legge n. 107/2015, ha chiarito che: “ L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”;
- che la Corte di Giustizia Europea, con l'ordinanza emessa nella causa
C-450/21 il 18 maggio 2022, ha dichiarato l'incompatibilità con l'ordinamento eurounitario della norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente del docente;
- che, in data 11/04/2022, ha diffidato il Controparte_1
senza ottenere quanto richiesto;
[...]
- che ha maturato il diritto a conseguire la carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia la S.V. Ill.ma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad usufruire Parte_1
del beneficio economico di € 500,00 annui, “c.d. Carta Elettronica del
Docente”, previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, dal d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e dalla successiva nota del n. 15219 del 15 CP_2
ottobre 2015, per l'attività lavorativa prestata nel corso degli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 alle dipendenze del
con contratti a tempo determinato;
2) per l'effetto, Controparte_1
condannare il , (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, con sede in Roma, via Trastevere, n.76/a, domiciliato CP_3
presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, via dei Portoghesi, n. 12, Roma, al pagamento in favore della sig.ra dell'importo di € Parte_1
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2.500,00 (€ 500,00 per ciascun anno) quale somma dovuta a titolo della “c.d.
Carta elettronica del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015, dal d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e dalla successiva nota del
n. 15219 del 15 ottobre 2015, per l'attività lavorativa prestata nel CP_2
corso degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023 alle dipendenze del con contratti a tempo Controparte_1
determinato, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
3) condannare, infine, il (C.F. Controparte_1
), in persona del pro-tempore, con sede in Roma, via P.IVA_1 CP_3
Trastevere, n.76/a, domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, via dei Portoghesi, n. 12, Roma, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti che dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, tenendo conto che trattasi di atto redatto con collegamenti ipertestuali ex art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37.2018: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché' la navigazione all'interno dell'atto”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il Controparte_1
, sebbene regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito.
[...]
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del
[...]
, che, pur ritualmente convenuto in giudizio, non si Controparte_1
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è costituito.
È vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se, da parte dell'attore, sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (Cass. 12.7.2006 n.15777);
ciò non di meno, tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione (Cass. 20.2.2006 n.3601).
Nel caso di specie, possiamo affermare che il comportamento processuale del convenuto, che ha ritenuto di non dover contrastare CP_1
le avverse pretese, ha contribuito a costruire il castello probatorio che ha condotto all'accoglimento della domanda attorea.
Il ricorso è fondato e va accolto, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 stabilisce che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_4
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per
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iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 stabilisce: "Con decreto del