Trib. Parma, sentenza 01/07/2024, n. 979
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Testo completo
N. R.G. 14/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. S M D Presidente rel. dott.ssa M P R V Gdice dott.ssa A C G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14/2024 promossa da: nata a Fidenza (PR) il 20 dicembre 2001, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. A B del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nato a Gharbeya (Egitto) il 22 gennaio Controparte_1
1998, rappresentato e difeso dall'Avv. A V del Foro di Modena, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno presentato conclusioni congiunte chiedendo prendersi atto dell'accordo raggiunto in corso di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28 dicembre 2023 premetteva di avere avuto una Parte_1 relazione con e che dalla loro unione è nato (il 7 Controparte_1 aprile 2021) il figlio Persona_1
Allegando la sopravvenuta cessazione della relazione a causa dei maltrattamenti patiti per opera dell'uomo, soggiungendo di occuparsi della cura e della crescita del figlio in via sostanzialmente esclusiva e affermando di volere comunque garantirgli il legame con la figura paterna, sebbene con le necessarie cautele motivate dalla traumatica esperienza sofferta, conveniva in giudizio lo stesso pagina 1 di 4
chiedendo disporsi l'affidamento condiviso del Controparte_1 suddetto minore, la sua collocazione prevalente presso sé medesima, la previsione di congrui tempi di vista paterni secondo le scansioni previste dai Servizi Sociali e porsi a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante la corresponsione mensile dell'importo di Euro 350,00, oltre al pagamento dei 2/3 delle spese straordinarie.
Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero e trasmessi all'Ufficio gli atti del procedimento pendente innanzi al Tribunale di Ravenna per i fatti ascritti al convenuto ex art. 572 c.c., il 17 maggio 2024 si costituiva in giudizio rappresentando di Controparte_1 avere raggiunto un accordo con la ricorrente in relazione ad ogni questione oggetto del giudizio.
Le parti presentavano quindi conclusioni congiunte in data 10 giugno 2024 e, con le seguenti note scritte autorizzate, ad esse si riportavano integrando la documentazione utile ex art. 473 bis.12 comma 3 c.p.c.
La causa era quindi trattenuta per la decisione del Collegio.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba prendersi atto dell'accordo raggiunto dalle parti, in quanto privo di aspetti di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondente all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto, oltre che per evidenti ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento (condiviso) e di tempi di permanenza con ciascun genitore, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Ai fini d'interesse, invero, vale la pena rimarcare che non osta affatto all'affidamento condiviso di
l'attribuzione di gravi fatti maltrattanti a carico del padre, trattandosi, a tacere della Per_1 presunzione di non colpevolezza, di comportamenti risalenti a quasi tre anni or sono (cfr. decreto che dispone il giudizio del 4 luglio 2022, in atti).
Per altro verso, ogni cautela necessaria nelle frequentazioni tra padre e figlio è rimessa, per accordo stesso delle parti, alla valutazione dei competenti Servizi Sociali (rispetto alla residenza di Persona_1
, in Salsomaggiore Terme) cui è demandato principalmente il compito di stabilirne i tempi, i
[...] luoghi e le forme.
Si stima d'altra parte congrua e adeguata, anche alla luce delle allegazioni e delle produzioni documentali, la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
La particolarità della fattispecie e l'esito stesso del giudizio impongono infine la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.