Trib. Catania, sentenza 03/01/2025, n. 8
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco Pennisi, sostituita l'udienza del 19.12.2024 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11750/2022 R.G,
PROMOSSA DA
SI SA, nata a [...] l'[...], residente in [...]S. Agata zona B n. 13, c.f.
[...], elettivamente domiciliata in Catania Corso delle Province n. 15 presso lo studio dell'avv. Luigi Savoca, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro p.t., c.f. 80085250588, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c. (come introdotto dall'art. 42 D.lg. 31 marzo 1998 80, e successive modifiche), dal dott. Alessio Mario Riccobene, funzionario del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia - Ufficio VII, Ambito Territoriale di Catania - Via Mascagni 52, Catania (CT), presso il cui Ufficio è stato eletto domicilio;
Resistente
E CONTRO
ISTITUTO COMPRENSIVO “PESTALOZZI”, con sede legale in Catania, Villaggio Sant'Agata – zona A, c.f.
80013790870;
Resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.12.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: a) di essere insegnante, con codice identificativo
CT/096082, inserita nella graduatoria provinciale ad esaurimento del personale abilitato, Prima Fascia, con decorrenza a.s. 2016/2017, giusto decreto del TAR Lazio, quindi con diritto di precedenza sul personale inserito nelle graduatorie di seconda fascia e di terza fascia;
b) di essere, in particolare, inserita nella posizione 001168 nella graduatoria provinciale definitiva della Scuola dell'Infanzia, e nella posizione 00898 per quanto concerne la Scuola Primaria, con l'attribuzione di 16 punti;
c) di
essere stata inserita nelle graduatorie d'Istituto dei seguenti Istituti Scolastici di Catania: TA,
Tempesta, Malerba, Coppola, Dusmet-Doria, Fontanarossa, Giovanni Paolo II, S.G. Bosco, San Giorgio,
Campanella-Sturzo con il predetto punteggio;
d) che la scuola capofila dei superiori istituti scolastici, responsabile direttamente della corretta compilazione delle graduatorie dei medesimi, sulla base dei dati forniti dall'Ufficio Scolastico provinciale, è l'Istituto Comprensivo “TA”;
e) che i docenti inseriti nella graduatoria provinciale sono segnalati alla scuola capofila (nella specie, Istituto
Omnicomprensivo “TA”) affinché possano beneficiare, quale personale di prima fascia, del diritto di precedenza nelle graduatorie scolastiche dei singoli Istituti rispetto al personale delle fasce inferiori II e III;
f) che ciò consente ai docenti, che non hanno avuto un incarico annuale in esito al loro collocamento nella graduatoria provinciale, di avere conferite supplenze, anche annuali, dai singoli
Istituti, in conseguenza dei vuoti dell'organico di fatto;
g) che, benché la ricorrente avesse avuto diritto all'inserimento nelle graduatorie di prima fascia degli istituti sopra menzionati sin dall'anno scolastico
2016/17, tale inserimento è stato operato tardivamente, a seguito di formale diffida, solamente a decorrere dal dicembre 2018;
g) che, dall'avvenuto inserimento, la ricorrente ha immediatamente avuto la possibilità del conferimento di incarichi di supplenza decorrenti quasi continuativamente dal
8 gennaio 2019 sino a fine maggio 2019 e poi, con l'inizio del nuovo anno scolastico, un incarico di supplenza annuale a decorrere dall'ottobre 2019, pur in assenza del punteggio che la ricorrente avrebbe maturato nel periodo precedente, a partire dall'anno scolastico 2016/17, se fosse stata tempestivamente inserita in prima fascia;
h) che, tuttavia, in conseguenza di tale omissione, pur essendo in posizione utile nelle graduatorie d'Istituto, la ricorrente non ha mai avuto conferito alcun incarico e/o supplenza a partire dall'anno scolastico 2016/2017, ai quali avrebbe avuto diritto tenuto conto non solo degli incarichi immediatamente ricevuti dopo l'inserimento nelle liste (dal gennaio
2019), ma anche dal fatto che, in base alle graduatorie di prima fascia degli Istituti, ove avrebbe dovuto essere inserita la ricorrente, sono state conferite numerose supplenze a soggetti con posizioni e punteggi inferiori a quelli della ricorrente;
i) che la ricorrente ha quindi subito un danno da lucro cessante, connesso alla mancata percezione di retribuzioni il cui diritto avrebbe maturato dal settembre 2016 al dicembre 2018, nonché un danno emergente per la lesione alla carriera professionale derivante dal punteggio non acquisito nel periodo considerato, che pur avrebbe potuto maturare se tali incarichi fossero stati conferiti;
l) che tali danni sono riconducibili alla responsabilità del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Istituto Comprensivo “TA”, quali soggetti solidalmente tenuti alla corretta compilazione delle graduatorie d'istituto in virtù delle potestà generali disciplinate dall'ordinamento scolastico anche in tema di vigilanza e controllo;
m) che la
quantificazione del danno da lucro cessante va parametrata da un lato alla retribuzione contrattuale, pari ad € 26.000,00 annuali, e dall'altro al periodo di mesi 28 durante il quale la ricorrente non è stata illegittimamente inserita nelle graduatorie scolastiche di prima fascia, tenuto conto che tali incarichi non riguardano comunque i mesi di luglio e agosto, ma che è dovuta anche la quota TFR e la quota tredicesima mensilità, considerando altresì gli incarichi conferiti di fatto alla ricorrente dal gennaio
2019 e quelli conferiti ai soggetti posti in posizione inferiore in graduatoria (che coprono comunque un periodo ampiamente superiore alla metà del periodo temporale), per cui il danno da lucro cessante da risarcire ammonta ad € 30.333,00;
n) che, inoltre, il danno emergente correlato al pregiudizio per la carriera professionale sotto il profilo del minor punteggio acquisito per effetto dei mancati incarichi, va quantificato in € 20.000,00.
Parte ricorrente ha quindi così concluso: “condannare solidalmente il Ministero Istruzione e del
Merito- Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, e l'Istituto Comprensivo TA, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente, a titolo risarcitorio, per le causali sopra indicate della somma di € 50.333,00 o di quell'altra che