Trib. Vallo della Lucania, sentenza 02/01/2025, n. 1

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vallo della Lucania, sentenza 02/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Vallo della Lucania
Numero : 1
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

Tribunale di Vallo della Lucania n. 516/202 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Verbale dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc Il Giudice Letto l'art. 127 ter cpc;
lette le note scritte autorizzate;
rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, tutte le parti hanno provveduto a depositare le suddette note scritte;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Carmine Esposito
1


Tribunale di Vallo della Lucania n. 516/202 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Carmine Esposito, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 23.12.2024 nella causa n. 516/2020 avente ad oggetto “Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.” e vertente tra NE AS (C.F. [...]), col ministero/assistenza degli avv.ti BOTTI EZIO e CAFARO LUIGI, giusta procura a margine dell'atto introduttivo
- attore - e IT AR RL (C.F./P.IVA 04346860655), in persona del legale rappresentante pro tempore AN ANGELO, col ministero/assistenza dell'avv. DI PAOLA ROSSELLA, giusta procura a margine della comparsa di costituzione nonchè EV S.R.L. (C.F. /P.IVA 05791830655), in persona del legale rappresentante pro tempore AN ANGELO, col ministero/assistenza dell'avv. ROCCO MARIA FELICITA, giusta procura a margine della comparsa di costituzione
- convenuti - All'udienza del 23.12.2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare comunque opportuno ripercorrere, per via di estrema sintesi, le domande proposte al fine di esporre le ragioni della presente decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, NE AS, deducendo: “….che essa esponente va creditrice della Società IT SO RL, in persona del
2
Tribunale di Vallo della Lucania n. 516/202 R.G. Affari Civili Contenziosi
l.r.p.t., AN AN [P.IVA: 04346860655 - corrente in Vallo della Lucania, alla Piazza Vittorio Emanuele, civ. 37\391 della complessiva somma di €. 82-116,46 (ottantaduemilacentosedici,46), per prestazioni lavorative siccome riconosciute e tutelate nella sentenza n. 530\2019 R. Sent. Tribunale di Vallo della Lucania, definitiva del procedimento giuslavoristico n. 996\2013 R.G., Tribunale di Vallo della Lucania…. che ottenuta detta giudiziale statuizione, immeditatamente esecutiva ope legis, munita della prescritta formula in data 18/11/2019, la odierna attrice attivava la necessaria e competente procedura esecutiva con risultati totalmente negativi per incapienza del patrimonio della esecutanda IT SO SR;
- che, infatti, dopo aver notificato l'atto di precetto in data L9/LL/2OL9, provvedeva a notificare atto di pignoramento presso terzi in data 02/12/2019 a tutti gli istituti di credito presenti sul territorio (cfr. allegato n. 2);
- che si appurava la presenza di conti correnti bancari solo presso la Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania, i quali recavano saldo negativo eccezion fatta per il n. 02/0L/t29046 dal quale la banca accantonava la somma disponibile pari a € 0,36 (!!!!) (cfr. dichiarazione ex art.547 c.p.c.- allegato n. 3);
- che, successivamente, in sede di pignoramento mobiliare presso la sede della società, in data L410212020, l'ufficiale giudiziario così accertava, su dichiarazione del l.r.p.t. AN AN: " . . .Ia IT SO non possiede beni mobili, immobili o di altra natura. Non possiede nulla"(sic!) (cfr. verbale di pignoamento mobiliare - allegato n. 4);
- che, invece e di contro, i successivi idonei ed opportuni accertamenti hanno permesso di constatare ed appurare la strumentale e procurata impotenza patrimoniale della debitrice, fabbricata post hoc et propter hoc, al deliberato e premeditato fine, appunto, di non adempiere e sottrarsi alla obbligazione scaturente dalla decisione giudiziale…. la causa viene introitata a sentenza in data 2A/O212O19 e, in pari data, all'esito della camera di consiglio, la Dott.ssa Gambardella, con ordinanza di nomina del CTU, comprensiva di ouesiti (che già fanno presagire l'esito della vertenza), rimetteva la causa sul Ruolo e fissava l'udienza del U/03/2OL9, per il giuramento del CTU (cfr. ordinanza Dott.ssa Gambardella - allegato n.7). Magicamente, la VE SR iniziava l'attività commerciale….”;
conveniva in giudizio IT AR RL e EV RL, al fine di ottenere: “…Dichiarare inefficaci nei confronti dell'esponente i predetti atti di disposizione e conferimento disposti da IT SO RL in favore di VE RL di cui in narrativa (compiutamente descritti negli allegati nn.9, 10, 11, 12, 13, 14,15 e 16), qui richiamati per relationem) 2. Condannare le convenute alla refusione delle spese, compensi ed onorari professionali, oltre IVA a CpA nella misura di legge.

3. Emettere ogni altro opportuno, necessario e consequenziale provvedimento a favore della parte attrice ed a carico delle convenute.
Costituitosi in giudizio, IT AR RL, nel contestare in fatto e in diritto la domanda attorea, chiedevano il rigetto della domanda.
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, espletata l'istruttoria, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc e le parti depositavano note scritte.
3
Tribunale di Vallo della Lucania n. 516/202 R.G. Affari Civili Contenziosi
Occorre premettere che nel corso del presente giudizio la Sentenza nr. 530/2019 del Tribunale di Vallo della Lucania Sez. Lavoro (per l'importo complessivamente liquidato in sentenza di Euro 62.525,18 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e relativi interessi legali e rivalutazione monetaria), su cui essenzialmente si fonda la domanda attorea, è stata parzialmente riformata con la sentenza della Corte d'Appello di Salerno – Sezione Lavoro – n. 418/2023 che ha condannato la IT SO RL al pagamento in favore della CE
“dell'importo complessivo lordo di €. 32.942,22 a titolo di differenza paga di cui
€. 7.001,49 per trattamento di fine rapporto oltre accessori come per legge dalla data di maturazione dei crediti e fino all'integrale soddisfo”. La convenuta IT SO ha affermato di aver ottemperato al sentenza del giudice di appello, pagando, mediante bonifico, a parte attrice la somma di euro 23.053,13;
ritiene
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi