Trib. Livorno, sentenza 22/11/2024, n. 366
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Testo completo
N. R.G. V.g. 3607/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3607/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'Avv. Monica Esposito Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con l'Avv. Monica Esposito Controparte_1 C.F._2
FATTO
Con ricorso in data 18/9/2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica del decreto di omologa della separazione n. N. R.G. 3409/2014 emesso in data 24 novembre 2014 alle condizioni di cui al ricorso, nel senso di dare atto della intervenuta riconciliazione delle parti, con revoca della assegnazione della casa familiare. Con provvedimento in data 22/10/2024, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3607/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'Avv. Monica Esposito Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con l'Avv. Monica Esposito Controparte_1 C.F._2
FATTO
Con ricorso in data 18/9/2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica del decreto di omologa della separazione n. N. R.G. 3409/2014 emesso in data 24 novembre 2014 alle condizioni di cui al ricorso, nel senso di dare atto della intervenuta riconciliazione delle parti, con revoca della assegnazione della casa familiare. Con provvedimento in data 22/10/2024, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé
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