Trib. Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 1066

TRIB Napoli
Sentenza
31 gennaio 2025
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TRIB Napoli
Sentenza
31 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 1066
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 1066
Data del deposito : 31 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 9378/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9378/2022 R.G. avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali
TRA
EL AU PA ([...]), rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Ricci
([...]), presso lo studio del quale, in Napoli, largo Sermoneta n. 24, è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
EL AU CO ([...]) rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco EL
Greco ([...]) e Francesco Bordo ([...]), elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli, alla via Tarsia n. 64
OPPOSTA
CONCLUSIONI ELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO ELLA DECISIONE

1. EL IO SQ ha proposto opposizione avverso il decreto pronunciato nel procedimento monitorio avente R. G. n. 2199/2022 mediante il quale questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare, in favore di EL
IO TT, la somma di euro 9.449,50, oltre interessi e spese del procedimento quale quota dell'imposta di registro relativa alla divisione dell'eredità morendo dismessa da EL IO IO dovuta dal coerede odierno opponente. Il EL IO ha dedotto che il decreto ingiuntivo è stato notificato in violazione dell'art. 643, co. 2, c.p.c. e, pertanto, deve ritenersi “privo di qualsivoglia effetto”. In particolare,
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l'opponente ha allegato che: 1) l'ingiunzione di pagamento qui opposta “è stata notificata a mezzo ufficiale giudiziario, in forma cartacea ed in mera fotocopia, nella inosservanza delle forme di cui al 2° comma dell'art. 633 cpc, dunque illegittimamente, dal momento che risultano mancanti le dovute attestazioni, necessarie a garantirne la sua piena corrispondenza agli atti presenti nel fascicolo digitale e la stessa legale conoscenza del provvedimento notificato. Al riguardo, si osserva che la fotocopia dell'atto notificato, infatti, non solo manca dei dati essenziali per individuare univocamente il provvedimento e per dare certezza circa la sua conformità all'originale, ma è inoltre totalmente priva, sia per quel che riguarda il ricorso, sia il decreto, delle relative sottoscrizioni ovvero di attestazione circa la loro esistenza sugli originali, posto che la dichiarazione di conformità, che si rinviene apposta su foglio separato, non contiene alcuna asseverazione circa l'esistenza delle relative firme sui rispettivi documenti, da cui la fotocopia si assume tratta, ancorché apposte in formato digitale, né tanto meno risulta attestato se la stessa fotocopia notificata è riproduzione fotografica di copie informatiche ovvero di duplicati informatici, per cui l'atto notificato, attese le suesposte ragioni, non è in alcun modo riconoscibile e quindi se ne disconosce la sua conformità all'originale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2719 c.c.”;
2) Oltretutto, la suddetta certificazione di conformità, come si è detto, è stata resa su foglio separato, ma in termini non rispondenti alle prescrizioni normative di cui all'art. 16 undecies D.L. n. 179 del 18/10/2012 ed all'art. 19 ter provvedimento 16/4/2014 delle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, co. 1, DM n. 44/2011, come tale, quindi, del tutto invalida ed inefficace, atteso il suo contenuto generico ed imprecisato, che di per sé inficia la stessa notifica dell'atto e rende di conseguenza privo di effetti l'opposto decreto. Infatti, con la menzionata certificazione, si attesta la conformità di un certo ricorso e di un pedissequo provvedimento, senza che di quest'ultimo ne siano stati specificati il tipo e gli estremi utili alla sua certa individuazione, il tutto con dichiarazione resa in termini altrettanto vaghi ed imprecisati, circa una loro asserita conformità ad atti
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