Trib. Cagliari, sentenza 03/12/2024, n. 2545
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1579 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
;
C.F._1
e
, nato a [...] il [...], , Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Fabio Basile, che li
rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI Nell'interesse dei ricorrenti: “Voglia il Tribunale adito:
1)pronunciare lo scioglimento del matrimonio (contratto in DR (SU) il 22.12.2007, Atto n. 21, parte I, anno 2007, Comune di DR), alle seguenti condizioni: benché non vi sia più alcun titolo per l'assegnazione della casa coniugale, il IG. Parte_2
potrà continuare a dimorare nella stessa, sita in DR (SU) in via Fogazzaro n. 20, ed utilizzarla in via esclusiva, senza versare corrispettivo o indennizzo alla IG.ra , a fronte del puntuale Parte_1
adempimento delle obbligazioni che di seguito vengono dettagliate e dal assunte. Pt_2
2) il IG. si obbliga a saldare la somma dovuta (capitale, interessi e spese, anche Parte_2
concernenti il procedimento esecutivo RES 359/2022 Tribunale di Cagliari) relativa al mutuo fondiario afferente all'immobile sito in DR (SU) in via Fogazzaro n. 20 (rogito Notaio
[...]
repertorio n. 22587, raccolta n. 8376, registrato in Sanluri il 12.12.2008 al n. 3945 serie Per_1
1T) e successivo atto di erogazione e quietanza (rogito Notaio repertorio n. 22862, Persona_1
raccolta n. 8583, registrato in Sanluri il 31.03.2009 al n. 865, serie 1T), ed a cancellare a propria cura e spese il pignoramento RES 359/2022 (Tribunale di Cagliari) e l'ipoteca gravante sull'immobile, tenendo altresì indenne e manlevando la IG.ra da qualsivoglia Parte_1
conseguenza patrimoniale negativa del proprio inadempimento agli impegni assunti in sede di separazione, oltreché da qualsivoglia conseguenza patrimoniale negativa discendente e/o connessa
e/o collegata al procedimento RES 359/2022 (Tribunale di Cagliari).
3) l'obbligazione di cui al punto 2) che procede si riterrà puntualmente adempiuta dal IG.
[...]
anche nell'ipotesi in cui il pagamento delle somme dovute (capitale, interessi e spese, Parte_2
anche relative al procedimento RES 359/2022 del Tribunale di Cagliari) fosse effettuato ratealmente
e/o per una somma – concordata con il creditore procedente ovvero con un cessionario del credito – inferiore a quella emergente dall'atto di pignoramento iscritto al RES 359/2022 del Tribunale di
Cagliari, a patto che la posizione debitoria sia estinta, e siano cancellati il pignoramento e l'ipoteca gravante sull'immobile, entro sei anni dalla data di iscrizione al ruolo del presente ricorso, tenendo indenne e manlevando la IG.ra da qualsivoglia conseguenza patrimoniale negativa Parte_1
discendente e/o connessa e/o collegata al menzionato procedimento esecutivo.
4) estinto il mutuo e la procedura esecutiva RES 359/2022 del Tribunale di Cagliari, e cancellata
l'ipoteca gravante sull'immobile, i IGnori e si obbligano a Parte_2 Parte_1
provvedere, presso un Notaio scelto dal IG. , a formalizzare la cessione onerosa dalla IG.ra Pt_2
al IG. della quota parte del 50% di proprietà indivisa della IG.ra dell'immobile Pt_1 Pt_2 Pt_1
sito in DR (SU) nella via Fogazzaro n. 20, originariamente censito al NCEU alla sezione C, foglio 5, mappale 631, subalterno 2 ed oggi – a seguito della soppressione del subalterno 2 – alla sezione C, foglio 5, mappale 631, subalterno 3. 5) il rogito di cui al punto 4) che precede dovrà essere stipulato entro e non oltre sei anni e sei mesi dalla data di iscrizione al ruolo del presente ricorso, con oneri e spese a carico del cessionario IG.
, ed al corrispettivo – convenuto in € 50.000,00 (euro cinquantamila / 00) ai soli Parte_2
fini del presente accordo globale – da versarsi in più ratei mensili di pari importo, l'ultimo dei quali entro sei anni dalla data di sottoscrizione del rogito stesso. Il rogito dovrà necessariamente prevedere la costituzione di una garanzia ipotecaria sull'immobile oggetto di cessione, in favore della IG.ra
, e l'efficacia del trasferimento della quota parte di proprietà della IG.ra Parte_1 Pt_1
condizionalmente sospeso al versamento integrale del corrispettivo pattuito, ovvero, in subordine, clausole ritenute più opportune dal Notaio rogante e che garantiscano in modo equivalente la IG.ra
. Pt_1
6) nell'ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, il rogito di cui ai punti 4) e 5) che precedono fosse stipulato entro tre anni dalla iscrizione al ruolo del presente ricorso, le parti odierne concordano che il corrispettivo della cessione da versare alla IG.ra sia ridotto ad € 40.000,00 (euro Parte_1
quarantamila / 00), come quantificato sempre ai soli fini del presente accordo globale, ed ulteriormente ridotto ad € 35.000,00 (euro trentacinquemila / 00), come quantificato sempre ai soli fini del presente accordo globale, in caso di pagamento in unica soluzione alla data di sottoscrizione del rogito stesso, se esso sia stipulato entro tre anni dalla iscrizione al ruolo del presente ricorso.
7) nell'ipotesi in cui terzi soggetti, anche indicati dal IG. , dovessero acquistare Parte_2
l'immobile di via Fogazzaro n. 20 in DR (SU), oggetto della procedura esecutiva immobiliare
RES 359/2022 del Tribunale di Cagliari, le obbligazioni oggi assunte dal IG. , nei Parte_2
punti 2) e 3) che precedono, si riterranno adempiute se:
7.1) alla IG.ra sarà corrisposta, al momento dell'acquisto, la somma di € 50.000,00 Parte_1
(euro cinquantamila/00) – se l'acquisto ed il pagamento avverranno entro sei anni dall'iscrizione al ruolo del presente ricorso – ridotta ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) se l'acquisto ed il pagamento avverranno entro quattro anni dall'iscrizione al ruolo del presente ricorso ed ulteriormente ridotta ad € 35.000,00 (trentacinquemila/00) se l'acquisto ed il pagamento avverranno entro tre anni dalla iscrizione al ruolo del presente ricorso;
7.2) il pignoramento sia estinto e l'ipoteca cancellata senza oneri economici a carico della IG.ra
, entro i termini suindicati;
Pt_1
7.3) non residuerà in capo alla IG.ra alcun pregiudizio patrimoniale in ragione e/o Pt_1 conseguenza e/o connessione all'immobile ed alla procedura esecutiva
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1579 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
;
C.F._1
e
, nato a [...] il [...], , Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Fabio Basile, che li
rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI Nell'interesse dei ricorrenti: “Voglia il Tribunale adito:
1)pronunciare lo scioglimento del matrimonio (contratto in DR (SU) il 22.12.2007, Atto n. 21, parte I, anno 2007, Comune di DR), alle seguenti condizioni: benché non vi sia più alcun titolo per l'assegnazione della casa coniugale, il IG. Parte_2
potrà continuare a dimorare nella stessa, sita in DR (SU) in via Fogazzaro n. 20, ed utilizzarla in via esclusiva, senza versare corrispettivo o indennizzo alla IG.ra , a fronte del puntuale Parte_1
adempimento delle obbligazioni che di seguito vengono dettagliate e dal assunte. Pt_2
2) il IG. si obbliga a saldare la somma dovuta (capitale, interessi e spese, anche Parte_2
concernenti il procedimento esecutivo RES 359/2022 Tribunale di Cagliari) relativa al mutuo fondiario afferente all'immobile sito in DR (SU) in via Fogazzaro n. 20 (rogito Notaio
[...]
repertorio n. 22587, raccolta n. 8376, registrato in Sanluri il 12.12.2008 al n. 3945 serie Per_1
1T) e successivo atto di erogazione e quietanza (rogito Notaio repertorio n. 22862, Persona_1
raccolta n. 8583, registrato in Sanluri il 31.03.2009 al n. 865, serie 1T), ed a cancellare a propria cura e spese il pignoramento RES 359/2022 (Tribunale di Cagliari) e l'ipoteca gravante sull'immobile, tenendo altresì indenne e manlevando la IG.ra da qualsivoglia Parte_1
conseguenza patrimoniale negativa del proprio inadempimento agli impegni assunti in sede di separazione, oltreché da qualsivoglia conseguenza patrimoniale negativa discendente e/o connessa
e/o collegata al procedimento RES 359/2022 (Tribunale di Cagliari).
3) l'obbligazione di cui al punto 2) che procede si riterrà puntualmente adempiuta dal IG.
[...]
anche nell'ipotesi in cui il pagamento delle somme dovute (capitale, interessi e spese, Parte_2
anche relative al procedimento RES 359/2022 del Tribunale di Cagliari) fosse effettuato ratealmente
e/o per una somma – concordata con il creditore procedente ovvero con un cessionario del credito – inferiore a quella emergente dall'atto di pignoramento iscritto al RES 359/2022 del Tribunale di
Cagliari, a patto che la posizione debitoria sia estinta, e siano cancellati il pignoramento e l'ipoteca gravante sull'immobile, entro sei anni dalla data di iscrizione al ruolo del presente ricorso, tenendo indenne e manlevando la IG.ra da qualsivoglia conseguenza patrimoniale negativa Parte_1
discendente e/o connessa e/o collegata al menzionato procedimento esecutivo.
4) estinto il mutuo e la procedura esecutiva RES 359/2022 del Tribunale di Cagliari, e cancellata
l'ipoteca gravante sull'immobile, i IGnori e si obbligano a Parte_2 Parte_1
provvedere, presso un Notaio scelto dal IG. , a formalizzare la cessione onerosa dalla IG.ra Pt_2
al IG. della quota parte del 50% di proprietà indivisa della IG.ra dell'immobile Pt_1 Pt_2 Pt_1
sito in DR (SU) nella via Fogazzaro n. 20, originariamente censito al NCEU alla sezione C, foglio 5, mappale 631, subalterno 2 ed oggi – a seguito della soppressione del subalterno 2 – alla sezione C, foglio 5, mappale 631, subalterno 3. 5) il rogito di cui al punto 4) che precede dovrà essere stipulato entro e non oltre sei anni e sei mesi dalla data di iscrizione al ruolo del presente ricorso, con oneri e spese a carico del cessionario IG.
, ed al corrispettivo – convenuto in € 50.000,00 (euro cinquantamila / 00) ai soli Parte_2
fini del presente accordo globale – da versarsi in più ratei mensili di pari importo, l'ultimo dei quali entro sei anni dalla data di sottoscrizione del rogito stesso. Il rogito dovrà necessariamente prevedere la costituzione di una garanzia ipotecaria sull'immobile oggetto di cessione, in favore della IG.ra
, e l'efficacia del trasferimento della quota parte di proprietà della IG.ra Parte_1 Pt_1
condizionalmente sospeso al versamento integrale del corrispettivo pattuito, ovvero, in subordine, clausole ritenute più opportune dal Notaio rogante e che garantiscano in modo equivalente la IG.ra
. Pt_1
6) nell'ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, il rogito di cui ai punti 4) e 5) che precedono fosse stipulato entro tre anni dalla iscrizione al ruolo del presente ricorso, le parti odierne concordano che il corrispettivo della cessione da versare alla IG.ra sia ridotto ad € 40.000,00 (euro Parte_1
quarantamila / 00), come quantificato sempre ai soli fini del presente accordo globale, ed ulteriormente ridotto ad € 35.000,00 (euro trentacinquemila / 00), come quantificato sempre ai soli fini del presente accordo globale, in caso di pagamento in unica soluzione alla data di sottoscrizione del rogito stesso, se esso sia stipulato entro tre anni dalla iscrizione al ruolo del presente ricorso.
7) nell'ipotesi in cui terzi soggetti, anche indicati dal IG. , dovessero acquistare Parte_2
l'immobile di via Fogazzaro n. 20 in DR (SU), oggetto della procedura esecutiva immobiliare
RES 359/2022 del Tribunale di Cagliari, le obbligazioni oggi assunte dal IG. , nei Parte_2
punti 2) e 3) che precedono, si riterranno adempiute se:
7.1) alla IG.ra sarà corrisposta, al momento dell'acquisto, la somma di € 50.000,00 Parte_1
(euro cinquantamila/00) – se l'acquisto ed il pagamento avverranno entro sei anni dall'iscrizione al ruolo del presente ricorso – ridotta ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) se l'acquisto ed il pagamento avverranno entro quattro anni dall'iscrizione al ruolo del presente ricorso ed ulteriormente ridotta ad € 35.000,00 (trentacinquemila/00) se l'acquisto ed il pagamento avverranno entro tre anni dalla iscrizione al ruolo del presente ricorso;
7.2) il pignoramento sia estinto e l'ipoteca cancellata senza oneri economici a carico della IG.ra
, entro i termini suindicati;
Pt_1
7.3) non residuerà in capo alla IG.ra alcun pregiudizio patrimoniale in ragione e/o Pt_1 conseguenza e/o connessione all'immobile ed alla procedura esecutiva
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