Trib. Napoli, sentenza 20/11/2024, n. 7837

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 20/11/2024, n. 7837
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 7837
Data del deposito : 20 novembre 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di OL, in funzione di Giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 19.11.2024, svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 18474/2023 avente ad oggetto illegittima riqualificazione

T R A
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
' avv. Nerino Allocati (C.F. C.F._2 virtù di procura in atti, presso il cui studio è elettivam poli alla Via Renato Gomez D'Ayala, 6 ricorrente
C O N T R O
(Cod. Fisc. e Part. Iva Controparte_1
Marino n. 1, in persona del P.IVA_1 entante, l'Amministratore Unico pro tempore, Ing. , CP_2 rappresentato e difeso dal prof. avv. Giorgio Fontan .
), in virtù di procura in atti presso il cui studio è C.F._3 ato in OL alla via F. Crispi n. 73/75 resistente

Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 17.10.2023 l'istante di cui in epigrafe, esponeva di essere stato dipendente della dal 14.7.1997 con la mansione di CP_1 autista, posto alla conduzione degli autobus di linea ed essere stato inquadrato, ai sensi delle declaratorie contrattuali del CCNL Autoferrotranvieri vigente nel 6° profilo professionale confluito poi in quello dell'Operatore di Esercizio. In tale categoria, come espressamente previsto dal CCNL, erano collocati i lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgevano mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto. Svolgevano all'occorrenza, le attività
di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. Il ricorrente esponeva inoltre, di essersi visto riconoscere in funzione degli anni di guida espletati, il parametro contrattuale di inquadramento previsto dalla scala gerarchica del profilo professionale dell'operatore di esercizio (140-158- 175 e 183) raggiungendo, infine, il parametro 175 che aveva mantenuto sino alla data del 1° luglio 2022. Di essere stato giudicato a seguito di sopraggiunta infermità, non più idoneo alla guida degli autobus, dapprima temporaneamente poi definitamente, ed essere stato assegnato alla mansione di Agente di Polizia Amministrativa incaricato della verifica dei titoli di viaggio, mantenendo, in un primo momento, il suo inquadramento nell'Area Esercizio ed il parametro conseguito. Di avere partecipato con esito positivo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale della Campania e dalla Legge 16/2014, al corso di idoneità alla mansione di Agente di Polizia Amministrativa ed essere stato dotato, di apposita tessera di riconoscimento rilasciatagli dalla azienda datrice di lavoro e dalla Regione Campania;
di essersi visto attribuire, a far data dal 1 luglio 2022, un nuovo profilo professionale di Operatore di Mobilità con inquadramento nel parametro 138 divenuto da agosto 2022 Operatore Qualificato di Mobilità parametro 151, pur continuando ad essere adibito alle superiori mansioni di VTV e di Agente di polizia amministrativa, riconducibili al profilo professionale di provenienza (Operatore di Esercizio) ed al parametro acquisito (parametro 175). Egli censurava l'operato dell in quanto violativo della disciplina del personale inidoneo prevista ne gato 2 dal verbale di Ipotesi di accordo del 3 luglio 1986 - comparto e si è doluto, ai fini retributivi, del Controparte_3 riproporzionamento del ellare del ricorrente dal parametro 175 al parametro 138 prima e poi 151, allegando che il riconoscimento di una specifica voce retributiva detta ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico riferito alla retribuzione normale qualifica di provenienza (Operatore di Esercizio, parametro 175) e quello della nuova qualifica assegnata (Operatore di Mobilità, parametro 138/Operatore qualificato di mobilità 151) fosse pregiudizievole atteso che l'assegno ad personam avrebbe natura assorbibile;
che tale inquadramento nel profilo professionale dell'operatore qualificato di mobilità, parametro 151 gli avrebbe fatto mutare i requisiti per l'accesso a pensione;
infine, possedendo il parametro 151, gli era preclusa la possibilità di partecipare a tutte le job opportunity avviate da per la selezione di personale interno da inquadrare nei parametri superiori. Contestava dunque l'effettiva attribuzione, operata dall'azienda con l'O.d.s. n. 70/2022, di un inquadramento non corrispondente al profilo professionale in cui il lavoratore era immesso dopo la sua sopraggiunta inidoneità e, in ogni caso, la divergenza tra le mansioni concretamente svolte, proprie del profilo
professionale dell'Operatore di Esercizio, e quelle proprie del nuovo profilo professionale dell'Operatore qualificato di mobilità e, dopo aver richiamato l'accordo del 3 luglio 1986, le declaratorie contrattuali dei profili di Operatore di Esercizio e di Operatore qualificato della mobilità, l'art. 2103 c.c. e l'art. 18 dell'all. A al R.D. n. 148/1931, concludeva chiedendo:
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21.7.2022, con cui è stato disposto l'inquadramento del ricorrente nel profilo professionale dell'Operatore di Mobilità, parametro 138 e successivamente dell'Operatore Qualificato di Mobilità, parametro 151, inferiore a quello posseduto antecedentemente a tale data, e per l'effetto condannare , in persona del legale rappresentante p.t., al ripristino del precedente livello uadramento nel profilo professionale dell'Operatore di Esercizio, quand'anche assegnato a mansioni di Agente di Polizia Amministrativa addetto alla Verifica di Titoli di Viaggio. Accertare e dichiarare che il ricorrente ha continuato a svolgere, anche dopo la data del 1 luglio 2022, mansioni riconducibili al profilo professionale dell'Operatore di Esercizio (parametro 175), quand'anche adibito in via continuativa alle mansioni di Agente di Polizia Amministrativa addetto alla Verifica Titoli di Viaggio;
e per l'effetto condannare la al predetto CP_1 inquadramento ed al pagamento, in favore del ric differenze retributive spettanti tra il trattamento economico riconosciuto, parametro 138 fino all'agosto 2022 e parametro 151 dall'agosto 2022 in poi, e quello spettante per il superiore parametro 175 del CCNL Autoferrotranvieri, maturate dal luglio 2022 al giorno del deposto del ricorso, oltre interessi e rivalutazione come per legge, da quantificarsi in separato giudizio. In ipotesi di ritenuta impossibilità di condannare l'ANM al superiore inquadramento, accertare e dichiarare che il ricorrente ha continuato a svolgere, anche dopo la data del 1 luglio 2022, mansioni riconducibili al profilo professionale dell'Operatore di Esercizio (parametro 175), quand'anche adibito in via continuativa alle mansioni di Agente di Polizia Amministrativa addetto alla Verifica Titoli di Viaggio e per l'effetto condannare la al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive CP_1 il trattamento economico riconosciuto, parametro 138 sino ad agosto 2022 e parametro 151 dall'agosto in poi, e quello spettante per il superiore parametro 175 del CCNL Autoferrotranvieri, maturate dal luglio 2022 al giorno del deposito del ricorso, oltre interessi e rivalutazione come per legge, da quantificarsi in separato giudizio;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, nonché rimborso spese generali, da attribuirsi al procuratore costituito per fattone anticipo e sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge. >>
L' contestava le avverse domande, sostenendone l'infondatezza e chiedeva c ricorso fosse dichiarato inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari”. L' in particolare deduceva l'inammissibilità del ricorso in relazione al capo de manda con cui il lavoratore chiedeva l'accertamento del suo diritto ad essere inquadrato nel superiore inquadramento e parametro contrattuale (operatore di esercizio –
parametro 175). Tale domanda non poteva trovare ingresso nell'ambito del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri giacché in contrasto con le norme di cui all'art. 18 del Regolamento Allegato “A” al R.D. n. 148/1931, in combinato disposto con le disposizioni di cui all'art. 18 del D.L. n. 112/2008, come confermate dal successivo art. 19 del D.lgs. n. 175/2016, nonché con i principi di cui all'art. 35, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001 e con le norme del Regolamento di per le progressioni verticali. La convenuta deduceva inoltre che già il CP_1
Tr i OL (Giudice dott.ssa Urzini) con sentenza n. 2146 del 21 marzo 2024 aveva già avuto modo di pronunciarsi in una fattispecie identica a quella oggetto del presente giudizio, ritenendo infondate le domande azionate da un lavoratore, anch'esso dipendente di inquadrato come operatore di CP_1 esercizio (conducente di autobus) metro 158 che, nel corso del rapporto di lavoro, era stato giudicato in via definitiva inidoneo alla mansione ed era stato, pertanto, successivamente riqualificato con O.d.S. n. 70/2022 con l'assegnazione delle mansioni di , abilitato allo svolgimento delle funzioni di agente di polizia amministrativ della qualifica di operatore qualificato di mobilità (parametro 151). Con tale pronuncia, il Tribunale di OL riteneva che la qualifica di
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