Trib. Latina, sentenza 11/12/2024, n. 2349

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 11/12/2024, n. 2349
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 2349
Data del deposito : 11 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. R.G. 2896/2024, avente ad oggetto: risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo, vertente
TRA
LL OR e LL UL, rapp.ti e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dagli avv.ti
Federica Ticca e AR Ferri, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Latina al viale Petrarca n. 38
RICORRENTI
E
RZ AR, residente come in atti
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
Decisa a seguito dell'udienza del 10.12.2024 svoltasi nelle forme di cui agli artt. 127 ter e 128 c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione e contestuale citazione per la convalida, LL
OR e LL UL convenivano in giudizio, innanzi all'intestato
Tribunale, RZ AR per sentir convalidare nei suoi confronti sfratto per morosità, relativamente all'immobile adibito a box-garage sito in Latina alla via dei Volsci n. 145 censito al catasto urbano foglio n. 148 p.lla 619 sub 103 cat. C/6, n. 10.
Gli intimanti esponevano, a fondamento della domanda, di aver stipulato con il RZ AR, in data 26.2.2021, a decorrere dal 1.3.2021, contratto di locazione, con canone pattuito di euro 1.380,00 annuali, da pagarsi in 12 mensilità, che il conduttore si rendeva moroso del canone alla data dell'intimazione da maggio 2023 a maggio 2024.
All'udienza del 16.7.2024 l'intimante esibiva notifica ai sensi dell'art.
143 c.p.c.
.
In conseguenza era disposto il mutamento del rito per la prosecuzione del giudizio, stante il mancato perfezionamento della notifica nelle forme richieste nella fase sommaria.
Parte intimante-ricorrente depositava verbale negativo di conclusione dell'obbligatorio procedimento di mediazione.
All'udienza del 10.12.2024 , svoltasi la discussione della causa ai sensi degli artt. 127 ter e 128 c.p.c., il sottoscritto giudice, ha deciso la stessa come da dispositivo con deposito contestuale della relativa motivazione.
La domanda è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Per gli immobili ad uso abitativo la misura della gravità dell'inadempimento è predeterminata dal legislatore dall'art. 5 della legge n.
392 del 1978
mediante previsione di un parametro ancorato a due elementi:
l'uno di ordine quantitativo afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o all'omesso pagamento degli oneri accessori per un importo superiore
a due mensilità del canone;
l'altro di ordine temporale relativo al ritardo consentito o tollerato, fermo restando, ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento, costituito
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi