Trib. Napoli, sentenza 15/02/2024, n. 1234
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 15/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 21274/2023 R.G. promossa da:
SS BR [...]con il patrocinio dell'avv. AMMENDOLA PAOLA e dell'avv. MARIA LAURA LAUDADIO presso cui elettivamente domicilia giusta procura in atti, alla
VIA FRANCESCO CARACCIOLO 15, NAPOLI
RICORRENTE
contro
:
ASL NAPOLI 1 CENTRO, con il patrocinio dell'Avv. TESTA
ARTURO, presso cui domicilia come da procura in atti, in VIA DEI
MILLE 47 NAPOLI
RESISTENTE
OGGETTO: imp. Lic.to disciplinare
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, anche ex art. 700 c.p.c., depositato in data 16-11-2023, SS MB, dipendente, a far data dall'1-1-2016, della ASL Na 1 Centro, con la qualifica di infermiere professionale ed inquadramento nella categoria D del ccnl di comparto, premesso di essere stato sospeso dal servizio ex art. 68, comma 2, del ccnl 2016/2018, con decorrenza dall'8-2-2022, in conseguenza del provvedimento di convalida di sequestro preventivo emesso nell'ambito del procedimento penale che lo vedeva coinvolto, esponeva che, solo a seguito della comunicazione del
25-5-2022 di sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, era venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento disciplinare a suo carico in relazione ai fatti di cui al procedimento penale
pendente;
che il procedimento penale era stato definito in data 14-2-2023 con sentenza di patteggiamento ex art. 444 e segg. cpp, con la quale era stata applicata la pena di due anni di reclusione con sospensione condizionale;
che i capi di imputazione afferivano ai delitti di cui agli artt.
81 cpv, 110, 314, 319, 320, 321, 476 co 2, 479 cp, 491 bis, c.p. poiché, unitamente ad altri soggetti, aveva ottenuto, in cambio di una somma di denaro, che l'infermiere professionale in servizio presso l'HUB vaccinale COVID 19, simulasse l'inoculazione del siero vaccinale COVID 19;
che era addivenuto alla decisione del patteggiamento solo per accelerare il rientro in servizio, nonostante fosse del tutto innocente rispetto ai fatti addebitati;
che, in data 6-4-2023, gli era stata comunicata la riattivazione del procedimento disciplinare, richiamando la sentenza penale e la precedente contestazione disciplinare, mai in precedenza ricevuta;
che, svolte le sue difese, in data 20-7-2023 aveva ricevuto la comunicazione di licenziamento senza preavviso;
che il licenziamento era illegittimo per omessa notifica della contestazione disciplinare in violazione dell'art. 55 bis, comma 4, del d.lgs 165/2001 non sanabile con la successiva comunicazione di riattivazione del procedimento disciplinare e, in ogni caso, tardiva ex art. 55, commi 4 e 9, del d.lgs 165/2001;
che, alla stregua dell'art. 445, comma 1 bis, c.p.p., come modificato dal dlgs 150/2022, la sentenza di patteggiamento non era equiparabile alla sentenza di condanna di cui all'art. 84, comma 9, punto 2, lettera e) del ccnl di settore e dell'art. 32 quinquies cp, invocati nella lettera di licenziamento;
deduceva, altresì, l'illegittimità del licenziamento per sproporzione della sanzione e per mancanza di prova dei fati addebitati in assenza di alcuna autonoma istruttoria, non potendosi ritenere accertati i fatti costituenti l'illecito penale per il quale era stata emessa la sentenza di patteggiamento.
Ha adito, pertanto, il giudice del lavoro di Napoli chiedendo, previa declaratoria della illegittimità del licenziamento, la condanna dell'Azienda Ospedaliera a reintegrarlo nel posto di lavoro e alla corresponsione di un'indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni mensili dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegrazione oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita l'azienda convenuta che ha contestato la ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente
e, con varie argomentazioni, ha sostenuto la legittimità del licenziamento.
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La domanda, anticipando le conclusioni alle quali si intende giungere risulta fondata e va, pertanto, accolta. E' assorbente, in quanto idonea alla definizione del giudizio, l'esame della censura della illegittimità del licenziamento per inesistenza di giusta causa.
La denuncia di illegittimità si articola nei due aspetti della insussistenza della ipotesi di cui all'art. 84, punto 2, lett. e) del CCNL di comparto e della inutilizzabilità della sentenza di patteggiamento ai fini di prova dei fatti