Trib. Marsala, sentenza 19/11/2024, n. 880

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Marsala, sentenza 19/11/2024, n. 880
Giurisdizione : Trib. Marsala
Numero : 880
Data del deposito : 19 novembre 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1653 /2024
Oggi 19/11/2024, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
nell'interesse di dall'avv. GANCI nonché Parte_1
della omessa costituzione del Controparte_1
[...]
Il Giudice
Cont Dichiara la contumacia del ritualmente evocato in giudizio e non
costituitosi e, dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da
sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della
discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e
contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1653/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avvocati Walter Miceli ( , Fabio Ganci Email_1
( e Giovanni Rinaldi ( per Email_2 Email_3
procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione professionale docenti
* * *
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e
difesa, così provvede:
1) condanna il al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1
della somma di € 1.206,68 a titolo di retribuzione professionale docenti per tutti i rapporti
2
di lavoro a termine nell'arco di ciascun anno di servizio con l'Amministrazione convenuta
con i conseguenti diritti connessi al TFR, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;

2) condanna il al pagamento delle spese di lite che Controparte_1
liquida in favore dei procuratori dichiaratasi antistatari in € 1.339,00, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente indicata in epigrafe, docente di scuola secondaria classe concorsuale A-12,
premesso di aver presto servizio dal 04.10.19 al 10.06.20 per complessivi 130 giorni e dal
05.10.20 al 30.08.21 per complessivi 251 giorni in virtù di plurimi contratti a tempo
determinato, lamenta di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato,
dell'erogazione della Retribuzione Professionale Docente (RDP) così come prevista dall'art.
7 CCNL 2001 corrisposta esclusivamente ai docenti di ruolo o ai docenti che hanno ricoperto
delle supplenze annuali fino al 31 agosto o al 30 giugno, ciò in aperto spregio del principio
di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo
determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro
ordinamento dall'art. 6 del D. Lgs n. 368 del 2001, chiedendo quindi, di condannare le
amministrazioni resistenti al pagamento della somma di € 1.280,44.
Cont Il ha omesso di costituirsi ed è dichiarato contumace.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata discussa all'odierna udienza.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.
149/2021.
La questione proposta verte sulla sussistenza o meno, in capo ai docenti assunti per
supplenze brevi e temporanee, del diritto di percepire la retribuzione professionale di cui
all'art. 7 del CCNL comparto scuola.
Tale componente della retribuzione, finalizzata alla valorizzazione professionale della
funzione ed al miglioramento del servizio scolastico, è stata riconosciuta dal citato art. 7 del
Ccnl del 15 marzo 2001 per il personale del Comparto scuola, in favore di tutto il personale
docente, assunto sia a tempo determinato che indeterminato, senza operare distinzioni
3
fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza. Tale art. 7 del Ccnl ha, difatti,
istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al
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