Trib. Frosinone, sentenza 04/12/2024, n. 2085

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Frosinone, sentenza 04/12/2024, n. 2085
Giurisdizione : Trib. Frosinone
Numero : 2085
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

R.G. n.2258/2024

TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'udienza del
4.12.2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro per l'anno 2024, al numero 2258, promossa con domanda depositata in data 27.6.2024 da
, rappresentato e difeso nella dall'Avv. Stefania Inglese, giusta procura Parte_1
speciale rilasciata su foglio separato ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma,
Viale Jonio n. 189
ricorrente contro
in persona del legale rappr.te p.t. Controparte_1
convenuta contumace
Oggetto del giudizio: spettanze lavorative
Conclusioni: per la parte costituita, quelle del ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.6.2023, ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1
l'intestato Tribunale, la deducendo che: 1) aveva lavorato alle Controparte_1
dipendenze della convenuta dal 24.1.2023 al 30.12.2023, quando si era dimesso per giusta causa;
2) nel corso del rapporto di lavoro aveva svolto mansioni di autotrasportatore ed era
1
stato inquadrato nel livello 3S del CCNL Autotrasporto Merci;
3) aveva lavorato 6 giorni su 7, anche la domenica (a settimane alterne), con orario 18:00/6:00 o 6:00/18:00 a settimane alterne;
4) non aveva percepito la retribuzione relativa ai mesi da ottobre a dicembre 2023, né quanto dovuto a titolo di lavoro domenicale, tredicesima, quattordicesima, festività, permessi e
T.F.R., ragion per cui risultava creditore nei confronti della società datrice dell'importo di
€.8.590,01, come da conteggi analitici riportati in ricorso.
Tanto premesso, l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “dichiarare il diritto del ricorrente alle retribuzioni arretrate pari ad € 8.590,01 a titolo di differenze retributive e paga base da ottobre a dicembre 2023, lavoro domenicale, tredicesima, quattordicesima, festività, permessi e
TFR, per il periodo 24/01/2023- 29/12/2023 e per l'effetto condannare la società convenuta al versamento della retribuzione arretrata pari ad € 8.590,01 o quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione, come da conteggi allegati e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante p.t. a versare al sig.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi