Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 331
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Testo completo
RG n. 36445/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni all'udienza del 13.1.2025 ha pronunciato, dandone pubblica lettura, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1
Vigliena 10, presso lo studio dell'avv. Pietro Raimondo che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
- ricorrente
E
Controparte_1
- convenuto contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 16.11.2023, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale deducendo di aver svolto servizio, in favore dell'amministrazione resistente in virtù di contratti a tempo determinato dal
2017 al tempo del ricorso (annualità 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023) e di non essere mai stato destinatario, in
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detti anni, dell'erogazione della carta elettronica, dell'importo pari ad € 500 annui, istituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati all'aggiornamento e alla formazione professionale del personale docente di ruolo a tempo indeterminato.
Tanto premesso, richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la carta docente in questione, evidenziatane l'incompatibilità con le clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28/6/1999, che sanciscono il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato a parità di mansioni, incompatibilità già accertata dalla Corte di
Giustizia UE nell'ordinanza del 18 maggio 2022, e ribadita, pertanto, l'esigenza di interpretare la normativa interna in senso conforme al diritto eurounitario, così come affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.3.2022, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…riconoscere e accertare il diritto del sig. ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Parte_1
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e per
l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente per gli anni scolastici annualità 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 della complessiva somma di € 3.000,00 (€ 500,00 per ciascun Cont anno) da utilizzare sotto forma di carta docente/borsellino elettronico;
condannare il la pagamento delle spese legali con distrazione ex art. 93 cpc”.
Ritualmente convenuto in giudizio, il non Controparte_1 si è costituito, rimanendo contumace.
Con deposito telematico in data 07.1.2025, parte ricorrente ha documentato la propria permanenza nel sistema scolastico, e segnatamente la propria nomina in ruolo per l'anno scolastico 2024/2025.
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All'odierna udienza, la causa, di natura documentale, era dunque decisa con la presente sentenza, della quale era data pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del CP_1 convenuto.
2. Venendo al merito, premesso che risulta documentato in atti il contratto del ricorrente con l'Amministrazione convenuta per l'anno scolastico di deposito del ricorso, (cfr. doc. 1 allegato al ricorso) il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
L'art. 1, commi 121 e ss, della legge n. 107 del 2015, dispone: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale,