Trib. Catanzaro, sentenza 19/01/2024, n. 66
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Testo completo
R.G. n. 974/2021
Udienza del 19.01.2024
Il Giudice del Lavoro,
preso atto del deposito telematico delle note difensive, in ossequio al provvedimento che ha disposto la trattazione scritta del presente giudizio, ai sensi dell'art. 221, co.
4, lett. h), D. L. n. 34/20, il quale facoltizza lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;
P.Q.M
.
si ritira in camera di consiglio e decide all'esito come dal seguente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. F A, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 974/2021 R.G. promossa
da
nato a Petrizzi il 02.12.1957, C.F.: , difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. D M;
ricorrente
1
contro
P. IVA: , con sede a Controparte_1 P.IVA_1
Catanzaro, in persona del suo Amministratore Unico legale rappresentante p.t., ing.
, difesa dall'avv. R G;
Controparte_2
resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente chiede il riconoscimento del diritto alla corresponsione della retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto e la conseguente condanna dell'azienda al pagamento delle differenze stipendiali dovute dal mese di luglio 2015, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A tal fine, espone: di essere dipendente della a Controparte_1
decorrere dal 28.07.2015 con la qualifica di Capostazione, prestando la sua opera presso la Stazione di Catanzaro città;
di avere goduto delle ferie annuali per i periodi specificati nello schema allegato in calce al ricorso, ricevendo una retribuzione, per
i medesimi periodi di riposo, corrispondente al minimo contrattuale previsto dal
CCNL autoferrotranvieri;
che, con protocollo d'intesa sottoscritto tra la
[...]
e le organizzazioni sindacali in data 19.10.2006, le parti sociali CP_1
convenivano di procedere ad una riorganizzazione aziendale per razionalizzare e rendere più efficiente il ciclo produttivo dell'azienda;
che, in esecuzione del detto accordo, le stesse parti, con ulteriore accordo sindacale aziendale del 13.02.2007, convenivano di ritenere formalmente decaduti e superati tutti gli accordi aziendali esistenti relativi ai trattamenti retributivi di secondo livello e di sostituirli con la voce retributiva Elemento Retributivo Aziendale Sostitutivo “che ammonta per ciascuna categoria e profilo professionale, alla sommatoria delle voci retributive di 2° livello percepite in base agli accordi sindacali aziendali in essere e la media delle diarie e trasferte percepite al 31.12.2005 ridotta del 20%. Tale ELEMENTO RETRIBUTIVO
AZIENDALE SOSTITUTIVO sarà corrisposto in rapporto alla effettiva presenza in servizio …”;
che, in data 20.02.2007, le parti sociali sottoscrivevano un'ulteriore
2
convenzione con la quale venivano approvate le tabelle orarie delle nuove voci retributive, differenziandole in quota A e quota B;
che, ai suddetti titoli, ad esso istante era stata corrisposta una somma complessiva pari ad € 12,06 giornaliere (€
7,51 per ERAS A ed € 4,55 per ERAS B) fino a febbraio 2019 e poi ad € 12,52 giornaliere (€ 7,51 per ERAS A ed € 5,01 per ERAS B), ma solo per le giornate di effettiva presenza, come da buste paga in atti;
che le indicate voci retributive non erano mai state corrisposte nei periodi di ferie retribuite da esso godute;
che, con lettera del 06.07.2020, egli lamentava nei confronti dell'azienda la omessa corresponsione, durante la fruizione dei giorni di ferie, della retribuzione ordinaria paragonabile a quella percepita nelle giornate di effettivo lavoro, richiedendo conseguentemente “il pagamento di tutte le somme spettanti durante i fruiti periodi di ferie non incluse nel trattamento retributivo percepito”;
che la somma spettantegli
a titolo di maggiorazione giornaliera per i periodi di ferie retribuite godute dal mese di luglio 2015 al mese di febbraio 2021 ammontava ad € 2.385,97, per come specificata nel prospetto di calcolo allegato al ricorso;
tanto premesso, ha concluso:
“1) Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto a percepire la retribuzione per
i periodi di ferie goduti nella misura corrispondente a quella corrisposta nei giorni di lavoro ordinario svolto nel medesimo periodo e che, conseguenzialmente, ha diritto al pagamento della somma di € 2.385,97;
2) Condannare la Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede legale
[...]
in Catanzaro via Milano, 28 pec: al Email_1
pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute per la causale indicata al superiore punto 1) per il periodo dal mese di luglio 2015 al mese di febbraio 2021 e che ammontano ad € 2.385,97. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento della singola retribuzione mensile al soddisfo;
3)Con vittoria di spese e compensi difensivi oltre il 15% per spese forfettarie, IVA e CPA da attribuire al sottoscritto Avv. D M che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi;
4)Con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione”.
Resiste alla domanda la costituita Controparte_1
La domanda va parzialmente accolta.
La questione di diritto oggetto di controversia è stata già affrontata dalla Sezione
Lavoro di questo Tribunale, con sentenza n. 293/2022 emessa dal giudice C
3
in data 13.04.2022, nell'ambito del procedimento R.G. n. 1395/2021 promosso da
contro riguardante una vicenda Parte_2 Controparte_1
sovrapponibile a quella odierna, la cui motivazione viene pienamente condivisa da questo giudice, salve le opportune precisazioni di cui infra.
Pertanto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si esporranno i fatti rilevanti e le ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione, facendo riferimento a detto precedente conforme.
“… 1. Parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di chiedere il riconoscimento del diritto ad avere corrisposta la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto e la conseguente condanna della stessa al pagamento delle differenze CP_3
stipendiali dovute dal mese di agosto 2014 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. A sostegno della domanda, ha esposto di lavorare alle dipendenze della
[...]
dal 1.8.1990 con la qualifica di Capostazione presso la stazione Controparte_1 di Soveria Mannelli;
che, a seguito di accordi intervenuti tra l'Azienda resistente e le organizzazioni sindacali nel febbraio 2007, è stato istituito, in sostituzione dei trattamenti retributivi di secondo livello già esistenti, l'Elemento Retributivo
Aziendale Sostitutivo;
che, in particolare, in data 20.2.2007, venivano approvate le tabelle orarie delle nuove voci retributive, differenziate in quota A e quota B;
che, per i suddetti titoli, al ricorrente è stata corrisposta una somma complessiva pari ad
€ 12,06 giornaliere fino al 28.2.2019 (€ 7,51 per ERAS A ed € 4,55 per ERAS B) e ad € 12,52 giornaliere dal 1.3.2019 in poi (€ 7,51 per ERAS A ed € 5,01 per ERAS
B), ma solo per le giornate di effettiva presenza;
che, invece, le indicate voci retributive non