Trib. Padova, sentenza 16/12/2024, n. 1953
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N. R.G. 340/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Cinzia Balletti Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 340/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Da Ruos Manuela Parte_1
Parte Attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato Contarini Elena Controparte_1
Parte Convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“a) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del sig.
[...]
;
CP_2
b) Disporsi affidamento super-esclusivo dei figli alla madre sig.ra , considerati i Parte_1 gravi episodi di maltrattamenti in famiglia e l'incapacità del padre di avere qualsiasi rapporto con i figli;
c) Assegnazione alla stessa della casa coniugale con i suoi arredi affinchè ci abiti con i figli;
d) Disporsi che il padre possa vedere i figli minori solo mediante visite protette e previa attivazione dello stesso presso i servizi sociali competenti i quali verificheranno la necessità di svolgimento di
pagina 1 di 15 percorsi di recupero e, solo all'esito, attiveranno eventuali visite protette nella forma, cadenza e modalità ritenute più opportune e nell'esclusivo interesse dei minori;
e) Porre a carico del sig. il pagamento della somma mensile di euro 500,00 (250 Controparte_2
euro per ciascun figlio) oltre rivalutazione ISTAT da versarsi alla ricorrente a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di mantenimento dei minori, così come da ordinanza del Giudice, dr.ssa Luisa Bettio, in data 13.04.2022 a parziale modifica dei provvedimenti di cui all'ordinanza del 24.06.2020”.
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale adito, anche in via provvisoria, qualora il Tribunale accolga la domanda di separazione personale dei coniugi svolta dall'attrice, respingere la richiesta di addebito della stessa per tutte e/o ciascuna delle argomentazioni su svolte;
Voglia altresì rigettare le altre domande svolte dall'attrice stabilendo quanto segue:
Voglia disporre l' affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso il padre con assegnazione della casa familiare al padre e con contributo al mantenimento a carico della madre per
i figli pari a 200 euro mensili complessivi;
Voglia in ogni caso disporre un contributo al mantenimento a favore del marito di 150 euro mensili essendo lo stesso attualmente privo di attività lavorativa, per tutto il periodo in cui lo stesso ne rimarrà privo.
Qualora i figli venissero collocati presso la madre, Voglia prevedere il diritto di vedere e tenere con sé
i figli da parte del padre, nei seguenti termini: un pomeriggio la settimana e a weekend alternati fra padre e madre e secondo il principio di alternanza quanto a vacanze estive, vacanze natalizie e pasquali nonché ponti o altre festività.
Ogni altra domanda e istanza di controparte rigettata.
Con richiesta di condanna della ricorrente alle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato in data 13.1.2020, chiedeva la pronuncia della Parte_1
separazione personale nei confronti di con cui aveva contratto matrimonio in data Controparte_1
20.1.2006 in Casablanca e trascritto al n. 13, Parte II Serie C anno 2016 del Comune di Arzergrande e Per_ da cui erano nati, in Italia, i figli minori (il 2.7.2009) e (il 15.10.2010). Per_1
pagina 2 di 15
La ricorrente, deducendo che l'ultima residenza comune dei coniugi è stata a Arzegrande (PD), Via
Papa Luciani 15 (doc. 3), fino al proprio allontanamento per tutelare se stessa e i figli, allegava che: il matrimonio era stato combinato tra i genitori degli sposi, ma la ricorrente, pur non essendo d'accordo, non aveva potuto opporsi, dato che nel 2006, in Marocco la mentalità era molto chiusa e non era consentito ribellarsi alle decisioni familiari, perché ciò avrebbe comportato gravi conseguenze;
nel
2008, il sig. si trasferiva in Italia dove trovava lavoro come operaio fino al 2011, Controparte_2 presso “i mulini ” e, poco dopo, lo raggiungeva anche la moglie;
per un breve periodo, il Pt_2
matrimonio era sereno, pur nelle difficoltà della sig.ra di integrarsi nella società, dato che il Parte_1 marito le proibiva qualsiasi cosa, dall'imparare la lingua italiana, guidare la macchina o uscire con le sue connazionali;
nel 2011, il sig. veniva licenziato dal lavoro, dopo una violenta lite con un CP_2
suo connazionale;
si dimetteva e per due anni percepiva la disoccupazione e veniva inserito nelle categorie protette perché invalido al 50% quale celiaco: continuava poi, a effettuare lavori saltuari, anche se per periodi abbastanza lunghi;
dopo il licenziamento del coniuge la ricorrente si adoperava per reperire un'attività lavorativa, ma il marito si opponeva per motivi di gelosia;
il clima matrimoniale, in ogni caso, era già diventato molto teso, dopo la nascita dei bambini;
la ricorrente, colpita da depressione post partum era completamente trascurata dal coniuge, che iniziava anche a comportarsi in modo violento, rimproverandola per ogni cosa, offendendola e minacciandola, davanti ai figli che risentivano della difficile situazione, manifestando la propria insofferenza, con comportamenti anomali
Per_ (il piccolo era triste, piangeva spesso, si faceva la pipì addosso, mentre la piccola faticava Per_1
Per_ mangiare e di notte si svegliava con incubi);
anche nei confronti della piccola il si CP_2
comportava con violenze verbali, impedendole di giocare con il fratello, e trascurandola, in modo evidente, perché quale femmina, non meritava le sue attenzioni;
in particolare nell'inverno 2013, il marito aveva rotto il monitor del computer – ove la moglie stava facendo ricerche per lavoro - scagliandolo a terra e, di seguito, la colpiva con spintoni e schiaffi al volto e al capo, per cui la stessa fuggiva e si recava al Pronto Soccorso doveva veniva soccorsa e medicata;
in seguito gli episodi di violenza si intensificarono e la ricorrente oltre a subire le violenze fisiche e verbali del coniuge, doveva sopportare di notte i rapporti sessuali che lo stesso le imponeva con la forza, trattenendola per le braccia, e incurante delle lacrime e delle preghiere della sig.ra che cercava di rifiutarsi e che Parte_1
alla fine cedeva per non turbare i bambini che dormivano nella camera adiacente;
nonostante un precedente aborto della ricorrente, il marito si opponeva a che la stessa usasse mezzi anticoncezionali, tant'è che nel dicembre 2013 e nel gennaio 2019 subiva altri due aborti;
nel 2017, la sig.ra si Parte_1
pagina 3 di 15
rivolgeva al Centro Anti violenza di Piove di Sacco con l'intenzione di avviare la separazione e quando comunicava tale intento al marito, egli diventava ancor più violento, con dispetti, liti continue e rifiuto di contribuire al mantenimento della famiglia;
una sera del luglio 2017 la ricorrente, opponendosi al rifiuto del marito, portava i bambini ad una festa di compleanno di un amichetto, trattenendosi con le mamme degli altri bambini e, al rientro a casa, veniva aggredita dal marito, che la afferrava per i capelli, la strattonava e la colpiva con schiaffi, rincorrendola per strada davanti ai bambini terrorizzati;
infine, il 6.8.2019, dopo pranzo, la ricorrente faceva presente al marito che i bambini necessitavano di materiale scolastico e lui replicava che la cosa non lo riguardava né gli interessava;
vista l'insistenza della moglie, il sig. si infuriava e cominciava ad offenderla con le parole “vai via CP_2
…puttana…stronza…”, aggredendola fisicamente e rincorrendola mentre lei cercava di scappare, cercando di farla cadere dalle scale, continuava a colpirla con pugni violentissimi al capo, al volto e alla schiena;
in questa occasione la signora, con i figli, si recava al Pronto Soccorso di Piove di Sacco e poi alla Caserma dei Carabinieri e ricontattava il Centro Antiviolenza;
al Pronto Soccorso le veniva riscontrato trauma cranico al volto e al capo con una prognosi di 5 gg. (doc. 4) e in data 08.08.2019 sporgeva denuncia querela (doc. 5).
La ricorrente allegava di trovarsi, al momento del ricorso, presso una struttura protetta, non conosciuta dal marito, il quale ciononostante la contattava con messaggi su whtsapp minacciandola di morte
(“..quando torni ti uccido…ti tolgo i bambini…ti giuro su dio non te la faccio passare questa”).
La ricorrente chiedeva, pertanto, l'addebito della separazione in capo al marito;
l'affidamento esclusivo dei figli minori, alla luce dei maltrattamenti subiti nonché della incapacità genitoriale del padre sul piano pratico ed emotivo, con collocazione presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
visite in modalità protetta tra il padre e figli minori;
un contributo per il mantenimento dei due figli a carico del padre di € 250,00 mensili ciascuno e a favore della moglie un assegno di mantenimento di € 150,00 mensili, oltre rivalutazione Istat.
Si costituiva che prendeva atto della domanda sullo status pur dichiarandosi Controparte_1
contrario alla stessa, contestando i fatti allegati in ricorso e rilevando che il matrimonio era terminato per unilaterale volontà della moglie, che aveva assunto un atteggiamento tale da rendere inevitabili gli scontri e i litigi;
in particolare, il convenuto non aveva mai impedito la socializzazione della moglie
(tanto che la stessa guidava abitualmente l'auto e lavorava, sia pur con prestazioni saltuarie e non regolari), la quale si era volontariamente allontanata dalla casa familiare con i bambini;
pur essendoci stato qualche scambio più forte nell'ambito di discussioni, inevitabili nella vita domestica soprattutto
pagina 4 di 15
quando la stanchezza e la fatica nel gestire i figli porta a toni eccessivi e atteggiamenti al limite dell'aggressivo, il non aveva mai volontariamente e
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Cinzia Balletti Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 340/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Da Ruos Manuela Parte_1
Parte Attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato Contarini Elena Controparte_1
Parte Convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“a) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del sig.
[...]
;
CP_2
b) Disporsi affidamento super-esclusivo dei figli alla madre sig.ra , considerati i Parte_1 gravi episodi di maltrattamenti in famiglia e l'incapacità del padre di avere qualsiasi rapporto con i figli;
c) Assegnazione alla stessa della casa coniugale con i suoi arredi affinchè ci abiti con i figli;
d) Disporsi che il padre possa vedere i figli minori solo mediante visite protette e previa attivazione dello stesso presso i servizi sociali competenti i quali verificheranno la necessità di svolgimento di
pagina 1 di 15 percorsi di recupero e, solo all'esito, attiveranno eventuali visite protette nella forma, cadenza e modalità ritenute più opportune e nell'esclusivo interesse dei minori;
e) Porre a carico del sig. il pagamento della somma mensile di euro 500,00 (250 Controparte_2
euro per ciascun figlio) oltre rivalutazione ISTAT da versarsi alla ricorrente a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di mantenimento dei minori, così come da ordinanza del Giudice, dr.ssa Luisa Bettio, in data 13.04.2022 a parziale modifica dei provvedimenti di cui all'ordinanza del 24.06.2020”.
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale adito, anche in via provvisoria, qualora il Tribunale accolga la domanda di separazione personale dei coniugi svolta dall'attrice, respingere la richiesta di addebito della stessa per tutte e/o ciascuna delle argomentazioni su svolte;
Voglia altresì rigettare le altre domande svolte dall'attrice stabilendo quanto segue:
Voglia disporre l' affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso il padre con assegnazione della casa familiare al padre e con contributo al mantenimento a carico della madre per
i figli pari a 200 euro mensili complessivi;
Voglia in ogni caso disporre un contributo al mantenimento a favore del marito di 150 euro mensili essendo lo stesso attualmente privo di attività lavorativa, per tutto il periodo in cui lo stesso ne rimarrà privo.
Qualora i figli venissero collocati presso la madre, Voglia prevedere il diritto di vedere e tenere con sé
i figli da parte del padre, nei seguenti termini: un pomeriggio la settimana e a weekend alternati fra padre e madre e secondo il principio di alternanza quanto a vacanze estive, vacanze natalizie e pasquali nonché ponti o altre festività.
Ogni altra domanda e istanza di controparte rigettata.
Con richiesta di condanna della ricorrente alle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato in data 13.1.2020, chiedeva la pronuncia della Parte_1
separazione personale nei confronti di con cui aveva contratto matrimonio in data Controparte_1
20.1.2006 in Casablanca e trascritto al n. 13, Parte II Serie C anno 2016 del Comune di Arzergrande e Per_ da cui erano nati, in Italia, i figli minori (il 2.7.2009) e (il 15.10.2010). Per_1
pagina 2 di 15
La ricorrente, deducendo che l'ultima residenza comune dei coniugi è stata a Arzegrande (PD), Via
Papa Luciani 15 (doc. 3), fino al proprio allontanamento per tutelare se stessa e i figli, allegava che: il matrimonio era stato combinato tra i genitori degli sposi, ma la ricorrente, pur non essendo d'accordo, non aveva potuto opporsi, dato che nel 2006, in Marocco la mentalità era molto chiusa e non era consentito ribellarsi alle decisioni familiari, perché ciò avrebbe comportato gravi conseguenze;
nel
2008, il sig. si trasferiva in Italia dove trovava lavoro come operaio fino al 2011, Controparte_2 presso “i mulini ” e, poco dopo, lo raggiungeva anche la moglie;
per un breve periodo, il Pt_2
matrimonio era sereno, pur nelle difficoltà della sig.ra di integrarsi nella società, dato che il Parte_1 marito le proibiva qualsiasi cosa, dall'imparare la lingua italiana, guidare la macchina o uscire con le sue connazionali;
nel 2011, il sig. veniva licenziato dal lavoro, dopo una violenta lite con un CP_2
suo connazionale;
si dimetteva e per due anni percepiva la disoccupazione e veniva inserito nelle categorie protette perché invalido al 50% quale celiaco: continuava poi, a effettuare lavori saltuari, anche se per periodi abbastanza lunghi;
dopo il licenziamento del coniuge la ricorrente si adoperava per reperire un'attività lavorativa, ma il marito si opponeva per motivi di gelosia;
il clima matrimoniale, in ogni caso, era già diventato molto teso, dopo la nascita dei bambini;
la ricorrente, colpita da depressione post partum era completamente trascurata dal coniuge, che iniziava anche a comportarsi in modo violento, rimproverandola per ogni cosa, offendendola e minacciandola, davanti ai figli che risentivano della difficile situazione, manifestando la propria insofferenza, con comportamenti anomali
Per_ (il piccolo era triste, piangeva spesso, si faceva la pipì addosso, mentre la piccola faticava Per_1
Per_ mangiare e di notte si svegliava con incubi);
anche nei confronti della piccola il si CP_2
comportava con violenze verbali, impedendole di giocare con il fratello, e trascurandola, in modo evidente, perché quale femmina, non meritava le sue attenzioni;
in particolare nell'inverno 2013, il marito aveva rotto il monitor del computer – ove la moglie stava facendo ricerche per lavoro - scagliandolo a terra e, di seguito, la colpiva con spintoni e schiaffi al volto e al capo, per cui la stessa fuggiva e si recava al Pronto Soccorso doveva veniva soccorsa e medicata;
in seguito gli episodi di violenza si intensificarono e la ricorrente oltre a subire le violenze fisiche e verbali del coniuge, doveva sopportare di notte i rapporti sessuali che lo stesso le imponeva con la forza, trattenendola per le braccia, e incurante delle lacrime e delle preghiere della sig.ra che cercava di rifiutarsi e che Parte_1
alla fine cedeva per non turbare i bambini che dormivano nella camera adiacente;
nonostante un precedente aborto della ricorrente, il marito si opponeva a che la stessa usasse mezzi anticoncezionali, tant'è che nel dicembre 2013 e nel gennaio 2019 subiva altri due aborti;
nel 2017, la sig.ra si Parte_1
pagina 3 di 15
rivolgeva al Centro Anti violenza di Piove di Sacco con l'intenzione di avviare la separazione e quando comunicava tale intento al marito, egli diventava ancor più violento, con dispetti, liti continue e rifiuto di contribuire al mantenimento della famiglia;
una sera del luglio 2017 la ricorrente, opponendosi al rifiuto del marito, portava i bambini ad una festa di compleanno di un amichetto, trattenendosi con le mamme degli altri bambini e, al rientro a casa, veniva aggredita dal marito, che la afferrava per i capelli, la strattonava e la colpiva con schiaffi, rincorrendola per strada davanti ai bambini terrorizzati;
infine, il 6.8.2019, dopo pranzo, la ricorrente faceva presente al marito che i bambini necessitavano di materiale scolastico e lui replicava che la cosa non lo riguardava né gli interessava;
vista l'insistenza della moglie, il sig. si infuriava e cominciava ad offenderla con le parole “vai via CP_2
…puttana…stronza…”, aggredendola fisicamente e rincorrendola mentre lei cercava di scappare, cercando di farla cadere dalle scale, continuava a colpirla con pugni violentissimi al capo, al volto e alla schiena;
in questa occasione la signora, con i figli, si recava al Pronto Soccorso di Piove di Sacco e poi alla Caserma dei Carabinieri e ricontattava il Centro Antiviolenza;
al Pronto Soccorso le veniva riscontrato trauma cranico al volto e al capo con una prognosi di 5 gg. (doc. 4) e in data 08.08.2019 sporgeva denuncia querela (doc. 5).
La ricorrente allegava di trovarsi, al momento del ricorso, presso una struttura protetta, non conosciuta dal marito, il quale ciononostante la contattava con messaggi su whtsapp minacciandola di morte
(“..quando torni ti uccido…ti tolgo i bambini…ti giuro su dio non te la faccio passare questa”).
La ricorrente chiedeva, pertanto, l'addebito della separazione in capo al marito;
l'affidamento esclusivo dei figli minori, alla luce dei maltrattamenti subiti nonché della incapacità genitoriale del padre sul piano pratico ed emotivo, con collocazione presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
visite in modalità protetta tra il padre e figli minori;
un contributo per il mantenimento dei due figli a carico del padre di € 250,00 mensili ciascuno e a favore della moglie un assegno di mantenimento di € 150,00 mensili, oltre rivalutazione Istat.
Si costituiva che prendeva atto della domanda sullo status pur dichiarandosi Controparte_1
contrario alla stessa, contestando i fatti allegati in ricorso e rilevando che il matrimonio era terminato per unilaterale volontà della moglie, che aveva assunto un atteggiamento tale da rendere inevitabili gli scontri e i litigi;
in particolare, il convenuto non aveva mai impedito la socializzazione della moglie
(tanto che la stessa guidava abitualmente l'auto e lavorava, sia pur con prestazioni saltuarie e non regolari), la quale si era volontariamente allontanata dalla casa familiare con i bambini;
pur essendoci stato qualche scambio più forte nell'ambito di discussioni, inevitabili nella vita domestica soprattutto
pagina 4 di 15
quando la stanchezza e la fatica nel gestire i figli porta a toni eccessivi e atteggiamenti al limite dell'aggressivo, il non aveva mai volontariamente e
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