Trib. Messina, sentenza 04/12/2024, n. 2306

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 04/12/2024, n. 2306
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 2306
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la
seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4158/2021 r.g. e vertente
tra
Parte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresento e difeso
[...] dall'Avvocatura dello Stato presso i cui Uffici distrettuali di Messina è ope legis domiciliato,
opponente
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo Controparte_1 C.F._1
studio degli avv.ti Fernando Rizzo e Andrea Vadalà, che la rappresentano e difendono per procura
in atti,
opposta
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per crediti da lavoro.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 24 luglio 2021 adiva questo giudice del lavoro Controparte_1
e, premesso di aver lavoro alle dipendenze dell' Parte_1 [...]
dal 1 settembre al 22 dicembre 2020, con mansioni di Parte_1
bracciante agricolo qualificato, presso il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale
S. 13 UST Messina, chiedeva ingiungersi nei confronti dello stesso il pagamento della somma di
1.361,72 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, a titolo di
retribuzione dovuta per il mese di dicembre 2020, già calcolata al netto delle ritenute previdenziali,
regolarmente versate.
La domanda veniva accolta con decreto n. 509/2021 del 24 agosto 2021, notificato il
successivo 3 settembre, avverso il quale l'ingiunto ha proposto opposizione con ricorso del 28
settembre 2021.
Nella resistenza dell'opposta, sostituita l'udienza del 3 dicembre 2024 dal deposito telematico
di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della
sentenza.
2.- L'Assessorato ha contestato l'errata quantificazione del credito ingiunto, sostenendo che la
somma dovuta andrebbe calcolata al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, per un importo pari
a 1.046,51 euro, risultanti dalla busta paga di dicembre 2020.
Ha, in ogni caso, eccepito di aver già provveduto all'integrale pagamento di tale somma in
data 17 agosto 2021 e, dunque, dopo il deposito del ricorso monitorio ma prima dell'emissione e
della notifica del decreto ingiuntivo (3 settembre 2021) sicché alcun importo sarebbe dovuto in
favore dell'opposta a titolo di rimborso delle spese processuali, in virtù del consolidato orientamento
giurisprudenziale secondo cui “quando, come nel caso in esame, il debitore abbia provveduto
all'integrale pagamento della sorte capitale anteriormente all'emissione del provvedimento
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