Trib. Locri, sentenza 19/11/2024, n. 1340
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Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 19/11/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 498 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Ilario Papaleo, con il quale è elettivamente domiciliata in
Monasterace (RC), Via Nazionale Jonica, n. 133
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale TR
rappresentante p.t.
Resistente contumace
OGGETTO: Carta del docente
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/02/2023, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
-che ha prestato servizio alle dipendenze del , TR
con la qualifica di docente, negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, in forza di contratti di lavoro a tempo determinato;
-che, pur avendo lavorato con oneri e responsabilità non inferiori a quelli dei colleghi di ruolo, non ha usufruito della c.d. “Carta elettronica del docente”, pari a € 500 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 ai fini della formazione continua e della valorizzazione delle competenze professionali dei docenti;
-che l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto/dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente;
-che, inoltre, l'articolo 63 del C.C.N.L. del 27 novembre 2007, prevede, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
-che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 122, L. n.
107/2015, è stato adottato il D.P.C.M del 23 settembre 2015, avente ad oggetto le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”;
-che la legge n. 107/2015, il D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, la nota del n. 15219 del 15.10.2015 e il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 CP_2
individuano, quali destinatari di tale beneficio, i soli docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali e non anche i docenti a tempo determinato;
-che tale immotivata esclusione integra una violazione degli artt. 3, 35 e
97 della Costituzione, degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, nonché della Clausola 4 dell'Accordo Quadro C.ES, e C.E.E.P sul CP_3
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lavoro a tempo determinato, approvato con la Direttiva 1999/70/CE del
Consiglio del 28 giugno 1999;
-che il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha ampliato la platea dei beneficiari del bonus;
-che il Consiglio di Stato, con la Sentenza n.1842/2022, nel fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 – 124 della Legge n. 107/2015, ha chiarito che: “ L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”;
-che la Corte di Giustizia Europea, con l'ordinanza emessa nella causa C-
450/21 il 18 maggio 2022, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei
500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente del docente;
-che ha maturato il diritto a conseguire la carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: 1) ACCERTARE e
DICHIARARE il diritto della sig.ra ad usufruire del Parte_1
beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma
12, della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e per
l'effetto condannare il , in persona del al TR CP_4
pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo pari ad €
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1.000,00, per ogni anno di servizio svolto con contratto annuale al 30 giugno e
31 agosto. Oltre interessi maturati e maturandi nonché rivalutazione sino all'integrale soddisfo il tutto nei limiti di €. 1.100,00;
2) Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il TR
, sebbene regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito.
[...]
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del TR
, che, pur ritualmente convenuto in giudizio, non si è costituito.
[...]
È vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se, da parte dell'attore, sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (Cass. 12.7.2006 n.15777);
ciò non di meno, tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione (Cass. 20.2.2006 n.3601).
Nel caso di specie, possiamo affermare che il comportamento processuale del convenuto, che ha ritenuto di non dover contrastare le avverse CP_1
pretese, ha contribuito a costruire il castello probatorio che ha condotto all'accoglimento della domanda attorea.
Il ricorso è fondato e va accolto, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 stabilisce che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
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istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di Controparte_5
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 stabilisce: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_6
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima". L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del
23 settembre 2015, adottato in attuazione della previsione del citato comma
122, dispone: "1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che è nominativa, personale e