Trib. Bari, sentenza 18/12/2024, n. 5105
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Testo completo
R.G. 4532/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Rosella Nocera Presidente
- Valeria Guaragnella Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4532/2024 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. , Parte_1
-parte attrice-
e
_1
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio concordatario celebrato in data 30.04.1991 in Altamura. Ha precisato che dalla loro unione sono nati tre figli: Per_1
(08.10.1992), (10.05.1994) e (17.03.2005). Per_2 _3
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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R.G. 4532/2024.
Ha dichiarato che i figli e maggiorenni, hanno Per_1 Per_2 raggiunto da tempo la propria indipendenza economica e che non vivono più nella casa familiare, mentre il figlio – _3 quasi ventenne, studente universitario – vive ancora con la madre, non avendo ancora raggiunto un'autonomia economica.
Ha inoltre dedotto che il padre non ha più adempiuto all'obbligo di mantenimento nei riguardi del figlio a _3 decorrere dal dicembre 2022.
Ha allegato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedimento giudiziale di separazione personale (sentenza n.
1707/2023 del 04.05.2023) ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha concluso domandando: la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
l'assegnazione della casa coniugale;
un assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 300,00 mensili oltre al 50% _3 delle spese straordinarie;
la devoluzione del 100% dell'assegno unico in proprio favore;
la condanna di controparte alla rifusione delle spese processuali (ricorso depositato il 15/04/2024).
I.2.- Il Giudice delegato, all'udienza di comparizione del
08.11.2024, verificata la regolarità della notifica