Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 389

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 389
Giurisdizione : Trib. Ancona
Numero : 389
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 2346/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2346/2024 promosso da:
), nato il [...] a [...];
Parte_1 C.F._1
e
( ), nata il [...] a [...]_2 C.F._2
(AN);
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. Mirco Piersanti in virtù di procura alle liti in atti;

RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;

INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;

CONCLUSIONI, precisate all'udienza del 15/11/2024, sostituita dalla c.d. trattazione scritta:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;

2) La figlia , minorenne ed economicamente non autosufficiente, è affidata in Persona_1 modo condiviso ex art.155 c.c. ad entrambi i genitori, i quali s'impegnano ad assumere congiuntamente tutte le decisioni relative alla sua educazione, istruzione, salute e vita di relazione;
sarà collocata presso l'abitazione materna, ove manterrà anche la residenza. Il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con gli impegni scolastici e sportivi della minore, durante i giorni feriali, la vedrà e terrà con sé nei pomeriggi del martedì e del giovedì dalle ore 18.00 fino alle ore 21.30 quando la accompagnerà presso il domicilio materno;
i week
- 1 -


end alternati, dalle ore 9 del sabato (in periodo non scolastico) alle ore 21.30 della domenica e/o dall'uscita di scuola (nel periodo scolastico) alle ore 21.30 della domenica, quando la accompagnerà presso il domicilio materno;
i ricorrenti concordano sul fatto che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia anche oltre quanto stabilito nei punti che precedono, salvo accordo con la sig.ra e sempre compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi della figlia. Parte_2
3) Inoltre la minore trascorrerà con il padre il giorno di Natale un anno e quello di S. ST l'anno successivo, Capodanno ad anni alterni;
il giorno di Pasqua un anno ed il Lunedì dell'Angelo l'anno successivo, nonché almeno sette giorni continuativi nel periodo delle vacanze natalizie;
tre giorni nel periodo delle vacanze pasquali ed almeno quattordici giorni durante le vacanze estive, anche
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