Trib. Bologna, sentenza 10/12/2024, n. 644
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Testo completo
N. R.G. 7376/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa congiuntamente da:
, nata il [...] a [...] e residente in [...] Parte_1
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in VIA CERVELLATI N. 3 40122 BOLOGNA C.F._1 presso lo studio dell'Avv. ROSSI RITA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
e
, nato il [...] a [...] e residente in [...]
Tuscolano n. 107 (C.F.: ), elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI N. 4 C.F._2
BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. ICILIA LEONI che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo depositato il 13.06.2024, il cui contenuto è stato confermato nelle successive note scritte, in sostituzione dell'udienza del 21.11.2024.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sigg. e contraevano matrimonio con rito civile in data 12.10.1995 in Parte_1 Parte_2
Napoli, in regime di comunione dei beni.
Dall'unione coniugale sono nati i figli (C.F.: ), maggiorenne ed Persona_1 C.F._3 autosufficiente, e (C.F.: ), convivente insieme alla Persona_2 C.F._4 madre, maggiorenne ma ancora economicamente non indipendente.
Le parti risultano separate consensualmente alle condizioni riportate nel verbale di udienza dell'08.05.2019, omologate dal Tribunale di Bologna con provvedimento del 27.05.2019.
pagina 1 di 4
La separazione perdura ininterrottamente da allora, senza possibilità alcuna di riconciliazione.
Con ricorso congiunto depositato il 13.06.2024 le parti hanno domandato al Tribunale che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio a suo tempo contratto, alle condizioni riportate nel ricorso.
La domanda può essere accolta, atteso che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970, come modificata dalla Legge n. 55/2015, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio e atteso, altresì, che le condizioni concordate tra le parti riguardanti i figli non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio economicamente non ancora indipendente.
Il P.M. non è intervenuto.
Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa congiuntamente da:
, nata il [...] a [...] e residente in [...] Parte_1
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in VIA CERVELLATI N. 3 40122 BOLOGNA C.F._1 presso lo studio dell'Avv. ROSSI RITA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
e
, nato il [...] a [...] e residente in [...]
Tuscolano n. 107 (C.F.: ), elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI N. 4 C.F._2
BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. ICILIA LEONI che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo depositato il 13.06.2024, il cui contenuto è stato confermato nelle successive note scritte, in sostituzione dell'udienza del 21.11.2024.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sigg. e contraevano matrimonio con rito civile in data 12.10.1995 in Parte_1 Parte_2
Napoli, in regime di comunione dei beni.
Dall'unione coniugale sono nati i figli (C.F.: ), maggiorenne ed Persona_1 C.F._3 autosufficiente, e (C.F.: ), convivente insieme alla Persona_2 C.F._4 madre, maggiorenne ma ancora economicamente non indipendente.
Le parti risultano separate consensualmente alle condizioni riportate nel verbale di udienza dell'08.05.2019, omologate dal Tribunale di Bologna con provvedimento del 27.05.2019.
pagina 1 di 4
La separazione perdura ininterrottamente da allora, senza possibilità alcuna di riconciliazione.
Con ricorso congiunto depositato il 13.06.2024 le parti hanno domandato al Tribunale che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio a suo tempo contratto, alle condizioni riportate nel ricorso.
La domanda può essere accolta, atteso che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970, come modificata dalla Legge n. 55/2015, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio e atteso, altresì, che le condizioni concordate tra le parti riguardanti i figli non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio economicamente non ancora indipendente.
Il P.M. non è intervenuto.
Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni
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