Trib. Treviso, sentenza 17/12/2024, n. 2139
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG. n. 5984/2022, promossa da
(c.f. ), nato/a Parte_1 C.F._1 a Trujillo (Perù), il 29/12/1954, con l'avv. INNOCENZO D'ANGELO RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato/a a Controparte_1 C.F._2 Chincha (Perù), l'8/07/1956, con l'avv. NICOLA DOTTO RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
avente ad oggetto: DIVORZIO CONGIUNTO
scioglimento del matrimonio
Decisa a Treviso, il 9 dicembre 2024, sulle seguenti conclusioni:
: “In via principale: Parte_1 piaccia alla S.V. Ill.ma, ogni contraria richiesta ed eccezione respinta, non disporsi assegno divorzile a favore della sig.ra per Controparte_1
i motivi di cui in narrativa. In via istruttoria: respingersi le avverse istanze istruttorie. Vittoria di spese e competenze”
OLIVA: "Già dichiarato lo scioglimento del matrimonio con sentenza non definitiva n. 1988/2023 del 03/11/2023, voglia il Tribunale adito, ogni avversa istanza disattesa e rigettata: a) In considerazione delle precarie condizioni economiche, fisiche e lavorative della sig.ra disporsi a carico del sig. Controparte_1
un contributo in favore della sig.ra Parte_1 [...]
di Euro 300,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente con effetto dal momento della domanda. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e provare, anche per testi, compatibile con il rito;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente procedimento."
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con sentenza parziale n. 1988/2023 del 25.10.2023 (pubblicata il 3.11.2023) – integralmente richiamata in questa sede – il Tribunale di Treviso, ritenute sussistenti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b. L. 898/1970, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra
[...]
e , contratto il 14.04.1983 a Parte_1 Controparte_1
IR (Perù) e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Piombino Dese (PD) dell'anno 2002 al n. 9, parte II, serie C.
La causa è proseguita, quindi, sull'unica questione rimasta controversa tra le parti, relativa alla pretesa della moglie di vedersi riconosciuto un assegno divorzile.
2. Più in dettaglio, la ha chiesto al Tribunale di riconoscere, in suo CP_1 favore, un assegno divorzile di almeno € 300,00 mensili, non disponendo di adeguati mezzi di sostentamento e non essendo in grado di procurarseli: sessantottenne, affetta da diverse patologie invalidanti ed oncologiche, lavora come collaboratrice domestica solo dal 2010, anno della separazione, essendosi prima dedicata, in via esclusiva, alla famiglia e all'accudimento dei due figli;
percepisce uno stipendio di € 500,00 mensili, che non è sufficiente a coprire nemmeno il canone di locazione dell'immobile in cui vive con il figlio maggiore, che infatti