Trib. Palermo, sentenza 18/06/2024, n. 3514
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1203/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nata a [...] il [...], (c.f.: Parte_1
), elettivamente domiciliata presso l'avv. Nadia Piscitello, C.F._1
rappresentante e difensore;
– ricorrente – contro
nato a [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Gaetana Li Vigni, rappresentante e difensore;
– resistente–
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 5/6/2024, le parti precisavano le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27/1/2021, premetteva di aver Parte_1 instaurato una convivenza more uxorio con in costanza della quale era nato CP_1
il figlio (a Nova Friburgo, in Brasile, l'11/4/2008), e di aver con lui contratto Per_1
1
matrimonio civile in data 29/9/2017, ed esponeva, tra l'altro: che aveva CP_1
assunto, nel corso della vita matrimoniale, un comportamento fisicamente e verbalmente violento ed era dedito al consumo di alcool;
che, nel 2010, aveva comunicato al resistente la volontà di interrompere la relazione e aveva deciso di rimanere con il bambino in Brasile
(ove si erano recati per il Natale);
che tornato in Italia, l'aveva querelata CP_1
per sottrazione internazionale del minore;
che, tornata in Italia con il figlio, riprendeva la convivenza con il ;
che, a seguito dell'ennesimo litigio, lo aveva querelato per CP_1 maltrattamenti in famiglia;
che il Tribunale di Palermo – Sezione GIP, con ordinanza del
18/7/2020, aveva applicato al resistente la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alle persone offese e con applicazione del braccialetto elettronico;
che il marito era dipendente di Trenitalia s.p.a. e, dal momento della separazione di fatto, aveva versato per il figlio € 260,00 al mese;
che il resistente era divorziato ed aveva un'altra figlia maggiorenne;
di lavorare saltuariamente come traduttrice/interprete.
Sulla base delle circostanze esposte, chiedeva: la pronuncia della separazione personale da con addebito della responsabilità a quest'ultimo;
di disporre CP_1
l'affidamento esclusivo del figlio, sospendendo il coniuge dalla responsabilità genitoriale
“sino a quando non dimostrerà di aver compiuto con esito positivo un percorso di sostegno alla genitorialità”;
l'assegnazione a sé della casa coniugale;
di porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere in proprio favore la somma mensile di € 900,00 per il di lei mantenimento
e per quello ordinario del figlio, oltre al 60% delle spese straordinarie sostenute per quest'ultimo.
Con comparsa di costituzione depositata il 17/6/2021, si costituiva CP_1 aderendo alla domanda di separazione personale dal coniuge, ma contestando per il resto quanto addotto dalla ricorrente. In particolare, evidenziava: che la fine del matrimonio era dipesa dal comportamento della ricorrente, essendo lui vittima dei comportamenti persecutori e vessatori perpetrati dalla stessa;
che, a seguito della querela per sottrazione internazionale di minore, era risultato vittorioso in tutti i gradi di giudizio;
che solo nel mese di gennaio del 2015 era riuscito a riportare il figlio in Italia e ad iscriverlo a scuola, assicurando alla madre contatti quotidiani via Skype;
che nel mese di luglio 2015 era ripresa
2
la convivenza e che nel 2017 le parti si erano sposate;
che, dopo due mesi, il comportamento della moglie era cambiato;
di essersi sempre occupato dell'accudimento del figlio;
di non aver mai fatto uso di alcool né di sostanze stupefacenti;
di aver sporto querela nei confronti della ricorrente;
di abitare in un B&B, per il quale pagava mensilmente € 500,00.
Concludeva, pertanto, chiedendo: di dichiarare la separazione personale dal coniuge, con addebito della responsabilità alla ricorrente;
di disporre l'affidamento esclusivo del figlio, anche con sospensione della responsabilità genitoriale della ricorrente e valutazione della sua capacità genitoriale;
l'assegnazione a sé della casa coniugale;
di porre a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondere la somma di € 400,00 a titolo di mantenimento ordinario del figlio, oltre al 50 % delle spese straordinarie, e di € 400,00 per il di lui mantenimento;
in subordine, l'affidamento condiviso di con collocamento del Per_1
figlio presso di sé e l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, nonché la disciplina del mantenimento a carico della ricorrente come dianzi riportato;
in estremo subordine, la collocazione prevalente del figlio presso la madre e la regolamentazione del proprio diritto di visita come riportato in memoria.
All'udienza dell'1/7/2021, le parti comparivano innanzi al Presidente del Tribunale che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, dettava i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c. In particolare, con ordinanza del 12/7/2021, il
Presidente: autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati;
disponeva l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con sospensione del diritto di visita paterno in ragione della misura cautelare a carico di assegnava la casa coniugale alla CP_1
ricorrente e poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in suo favore la somma di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dello stesso, e di € 200,00 per il di lei mantenimento personale.
Con istanza depositata il 6/10/2022, la ricorrente chiedeva di essere autorizzata a condurre con sé il figlio in Brasile, per incontrare i di lei genitori, stante il dissenso opposto dal padre. Pertanto, veniva aperto il sub procedimento iscritto al n. 1203-1/2021, che, tuttavia, veniva definito con ordinanza di rigetto n. 6979/2023 del 24-26/7/2023.
Con successiva istanza depositata il 17/11/2023, la ricorrente esponeva che il resistente
3
aveva opposto il proprio rifiuto al viaggio di studio/istruzione in Spagna di , e Per_1
chiedeva di essere autorizzata a vedersi rilasciata la carta d'identità per il figlio, valida per
l'espatrio, nonché a prestare il consenso al suddetto viaggio/studio. La richiesta veniva accolta con ordinanza n. 10400/2023 del 6-7/12/2023, emessa a definizione del sub procedimento iscritto al n. 1203-2/2021.
Istruito il giudizio con le produzioni documentali e l'assunzione di una prova testimoniale, all'udienza del 27/9/2023 la causa veniva trattenuta in decisione e rimessa al
Collegio, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tuttavia, con ordinanza del 29/1/2024, il Collegio, tenuto conto della domanda limitativa della responsabilità genitoriale formulata in giudizio, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, nominando il Curatore speciale del minore. Veniva all'uopo confermato l'avv.
Simona Giordano, già nominato nell'ambito del giudizio innanzi al Tribunale per i
Minorenni, la quale, costituitasi con memoria depositata telematicamente il 24/4/2024, rappresentava che aveva raggiunto un proprio equilibrio in ordine all'attuale Per_1
assetto di vita. Sulla base di quanto esposto, si rimetteva alle determinazioni del Tribunale in ordine alla decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale ed ai servizi necessari per la tutela del minore. Inoltre, chiedeva la conferma dell'affidamento esclusivo di Per_1
alla madre e la regolamentazione dei rapporti economici tra le parti in ordine al mantenimento del minore.
Con memoria depositata l'1/3/2024, interveniva inoltre il Pubblico Ministero, chiedendo la sospensione delle responsabilità genitoriale del ricorrente e l'affidamento di al Per_1
Servizio Sociale competente sia per gestire gli incontri padre-figlio, da effettuare in forma protetta, sia per monitorare il nucleo familiare.
All'udienza del 5 giugno 2024, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, dal
Curatore speciale e dal Pubblico Ministero la causa veniva trattenuta in decisione, senza
l'assegnazione di ulteriori termini.
2. Tanto premesso, va osservato che il presupposto imprescindibile della separazione personale è il verificarsi di fatti che abbiano reso obiettivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza, tali da determinare un'insanabile compromissione della comunanza di vita che costituisce la normale esplicazione del rapporto di coniugio.
4
Nel caso di specie ricorrono indubbiamente i presupposti normativi e fattuali per pronunciare la separazione personale tra e Parte_1 CP_1 considerata la comune volontà delle parti sotto tale profilo e posto che già da tempo le stesse non vivono più insieme. Pertanto, va senz'altro accolta la domanda di separazione personale dei coniugi.
2.1. Quanto alla responsabilità della frattura del vincolo coniugale, invece, va evidenziato che, ai fini della pronuncia della separazione con addebito, è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente
e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza. In altre parole, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1203/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nata a [...] il [...], (c.f.: Parte_1
), elettivamente domiciliata presso l'avv. Nadia Piscitello, C.F._1
rappresentante e difensore;
– ricorrente – contro
nato a [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Gaetana Li Vigni, rappresentante e difensore;
– resistente–
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 5/6/2024, le parti precisavano le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27/1/2021, premetteva di aver Parte_1 instaurato una convivenza more uxorio con in costanza della quale era nato CP_1
il figlio (a Nova Friburgo, in Brasile, l'11/4/2008), e di aver con lui contratto Per_1
1
matrimonio civile in data 29/9/2017, ed esponeva, tra l'altro: che aveva CP_1
assunto, nel corso della vita matrimoniale, un comportamento fisicamente e verbalmente violento ed era dedito al consumo di alcool;
che, nel 2010, aveva comunicato al resistente la volontà di interrompere la relazione e aveva deciso di rimanere con il bambino in Brasile
(ove si erano recati per il Natale);
che tornato in Italia, l'aveva querelata CP_1
per sottrazione internazionale del minore;
che, tornata in Italia con il figlio, riprendeva la convivenza con il ;
che, a seguito dell'ennesimo litigio, lo aveva querelato per CP_1 maltrattamenti in famiglia;
che il Tribunale di Palermo – Sezione GIP, con ordinanza del
18/7/2020, aveva applicato al resistente la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alle persone offese e con applicazione del braccialetto elettronico;
che il marito era dipendente di Trenitalia s.p.a. e, dal momento della separazione di fatto, aveva versato per il figlio € 260,00 al mese;
che il resistente era divorziato ed aveva un'altra figlia maggiorenne;
di lavorare saltuariamente come traduttrice/interprete.
Sulla base delle circostanze esposte, chiedeva: la pronuncia della separazione personale da con addebito della responsabilità a quest'ultimo;
di disporre CP_1
l'affidamento esclusivo del figlio, sospendendo il coniuge dalla responsabilità genitoriale
“sino a quando non dimostrerà di aver compiuto con esito positivo un percorso di sostegno alla genitorialità”;
l'assegnazione a sé della casa coniugale;
di porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere in proprio favore la somma mensile di € 900,00 per il di lei mantenimento
e per quello ordinario del figlio, oltre al 60% delle spese straordinarie sostenute per quest'ultimo.
Con comparsa di costituzione depositata il 17/6/2021, si costituiva CP_1 aderendo alla domanda di separazione personale dal coniuge, ma contestando per il resto quanto addotto dalla ricorrente. In particolare, evidenziava: che la fine del matrimonio era dipesa dal comportamento della ricorrente, essendo lui vittima dei comportamenti persecutori e vessatori perpetrati dalla stessa;
che, a seguito della querela per sottrazione internazionale di minore, era risultato vittorioso in tutti i gradi di giudizio;
che solo nel mese di gennaio del 2015 era riuscito a riportare il figlio in Italia e ad iscriverlo a scuola, assicurando alla madre contatti quotidiani via Skype;
che nel mese di luglio 2015 era ripresa
2
la convivenza e che nel 2017 le parti si erano sposate;
che, dopo due mesi, il comportamento della moglie era cambiato;
di essersi sempre occupato dell'accudimento del figlio;
di non aver mai fatto uso di alcool né di sostanze stupefacenti;
di aver sporto querela nei confronti della ricorrente;
di abitare in un B&B, per il quale pagava mensilmente € 500,00.
Concludeva, pertanto, chiedendo: di dichiarare la separazione personale dal coniuge, con addebito della responsabilità alla ricorrente;
di disporre l'affidamento esclusivo del figlio, anche con sospensione della responsabilità genitoriale della ricorrente e valutazione della sua capacità genitoriale;
l'assegnazione a sé della casa coniugale;
di porre a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondere la somma di € 400,00 a titolo di mantenimento ordinario del figlio, oltre al 50 % delle spese straordinarie, e di € 400,00 per il di lui mantenimento;
in subordine, l'affidamento condiviso di con collocamento del Per_1
figlio presso di sé e l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, nonché la disciplina del mantenimento a carico della ricorrente come dianzi riportato;
in estremo subordine, la collocazione prevalente del figlio presso la madre e la regolamentazione del proprio diritto di visita come riportato in memoria.
All'udienza dell'1/7/2021, le parti comparivano innanzi al Presidente del Tribunale che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, dettava i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c. In particolare, con ordinanza del 12/7/2021, il
Presidente: autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati;
disponeva l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con sospensione del diritto di visita paterno in ragione della misura cautelare a carico di assegnava la casa coniugale alla CP_1
ricorrente e poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in suo favore la somma di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dello stesso, e di € 200,00 per il di lei mantenimento personale.
Con istanza depositata il 6/10/2022, la ricorrente chiedeva di essere autorizzata a condurre con sé il figlio in Brasile, per incontrare i di lei genitori, stante il dissenso opposto dal padre. Pertanto, veniva aperto il sub procedimento iscritto al n. 1203-1/2021, che, tuttavia, veniva definito con ordinanza di rigetto n. 6979/2023 del 24-26/7/2023.
Con successiva istanza depositata il 17/11/2023, la ricorrente esponeva che il resistente
3
aveva opposto il proprio rifiuto al viaggio di studio/istruzione in Spagna di , e Per_1
chiedeva di essere autorizzata a vedersi rilasciata la carta d'identità per il figlio, valida per
l'espatrio, nonché a prestare il consenso al suddetto viaggio/studio. La richiesta veniva accolta con ordinanza n. 10400/2023 del 6-7/12/2023, emessa a definizione del sub procedimento iscritto al n. 1203-2/2021.
Istruito il giudizio con le produzioni documentali e l'assunzione di una prova testimoniale, all'udienza del 27/9/2023 la causa veniva trattenuta in decisione e rimessa al
Collegio, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tuttavia, con ordinanza del 29/1/2024, il Collegio, tenuto conto della domanda limitativa della responsabilità genitoriale formulata in giudizio, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, nominando il Curatore speciale del minore. Veniva all'uopo confermato l'avv.
Simona Giordano, già nominato nell'ambito del giudizio innanzi al Tribunale per i
Minorenni, la quale, costituitasi con memoria depositata telematicamente il 24/4/2024, rappresentava che aveva raggiunto un proprio equilibrio in ordine all'attuale Per_1
assetto di vita. Sulla base di quanto esposto, si rimetteva alle determinazioni del Tribunale in ordine alla decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale ed ai servizi necessari per la tutela del minore. Inoltre, chiedeva la conferma dell'affidamento esclusivo di Per_1
alla madre e la regolamentazione dei rapporti economici tra le parti in ordine al mantenimento del minore.
Con memoria depositata l'1/3/2024, interveniva inoltre il Pubblico Ministero, chiedendo la sospensione delle responsabilità genitoriale del ricorrente e l'affidamento di al Per_1
Servizio Sociale competente sia per gestire gli incontri padre-figlio, da effettuare in forma protetta, sia per monitorare il nucleo familiare.
All'udienza del 5 giugno 2024, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, dal
Curatore speciale e dal Pubblico Ministero la causa veniva trattenuta in decisione, senza
l'assegnazione di ulteriori termini.
2. Tanto premesso, va osservato che il presupposto imprescindibile della separazione personale è il verificarsi di fatti che abbiano reso obiettivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza, tali da determinare un'insanabile compromissione della comunanza di vita che costituisce la normale esplicazione del rapporto di coniugio.
4
Nel caso di specie ricorrono indubbiamente i presupposti normativi e fattuali per pronunciare la separazione personale tra e Parte_1 CP_1 considerata la comune volontà delle parti sotto tale profilo e posto che già da tempo le stesse non vivono più insieme. Pertanto, va senz'altro accolta la domanda di separazione personale dei coniugi.
2.1. Quanto alla responsabilità della frattura del vincolo coniugale, invece, va evidenziato che, ai fini della pronuncia della separazione con addebito, è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente
e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza. In altre parole, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi