Trib. Modena, sentenza 20/11/2024, n. 594
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa E R Presidente e Relatore
dott.ssa S Z Giudice
dott. E B Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2616/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
D'INCERTI ROBERTA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
D'INCERTI ROBERTA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 13/06/2024 dai
coniugi predetti, che hanno contratto matrimonio civile in data 19/09/2015 e dalla cui
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unione è nata la figlia in data 09/02/2014, oggi minorenne e non Persona_1
autosufficiente dal punto di vista economico;
- Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo
scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del
provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito
dall'art. 127 c.p.c.;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta
nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge e di
confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima
comparizione dei predetti, il 02/05/2017, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 3081/2017 omologata con decreto n.
1460/2017 del 08/05/2017;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi
possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa
dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I S.ri e continueranno a vivere separati con Parte_1 Parte_2
l'obbligo del reciproco rispetto e con l'impegno a non interferire l'uno nella vita privata
dell'altro.
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2) AFFIDAMENTO: La figlia minore (nata a [...] il [...]) è Persona_1
affidata ad entrambi i genitori in modo tale che la responsabilità genitoriale sia esercitata in
forma condivisa e sia in grado di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con
entrambi i genitori, da cui ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale e la
stessa continuerà ad abitare stabilmente, abitualmente e prevalentemente con la madre
presso la quale è collocata e presso la quale manterrà la propria Parte_2
residenza anagrafica.
- Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente ed in via
esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni
di ordinaria amministrazione e che attengono alla vita quotidiana nell'ottica ed allo scopo
di realizzare una più omogenea organizzazione dei suoi impegni quotidiani.
- I genitori dovranno concordare ed assumere congiuntamente e preventivamente le
decisioni di maggior interesse riguardanti la salute, la formazione, l'istruzione e l'attività
futura della figlia nonché l'indirizzo da imprimere all'educazione della stessa, nel Per_1
rispetto delle inclinazioni e delle aspirazioni della figlia.
3) CALENDARIO DI FREQUENTAZIONE Al fine di garantire un effettivo esercizio
della responsabilità genitoriale e di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con
entrambi i genitori, quest'ultimi concordano che il padre S. potrà Parte_1
vedere, visitare e stare con la figlia quando vorrà e lo riterrà opportuno, previa Per_1
comunicazione alla madre e d'accordo con la stessa e compatibilmente Parte_2
agli impegni scolastici e ricreativi della minore e sempre nel rispetto delle sue Per_1
volontà ed esigenze.
- In ogni caso, la figlia minor trascorrerà con il padre S : Per_1 Parte_1
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un week-end, a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita della scuola sino al lunedì mattina
in cui il padre la riaccompagnerà a scuola e nei periodi estivi in cui la riaccompagnerà
presso l'abitazione materna (salvo diverso accordo tra i genitori da assumersi
preventivamente).
- La permanenza di presso il padre durante la settimana sarà regolamentata come Per_1
segue:
- le settimane in cui trascorrerà il week end con il padre S. Per_1 Parte_1
(ovverosia dal venerdì dall'uscita della scuola sino al lunedì mattina), la minore trascorrerà
altresì con il padre un giorno, indicativamente il mercoledì, dall'uscita di scuola sino alla
mattina successiva, in cui la riaccompagnerà a scuola (salvo diverso accordo tra i genitori
da assumersi preventivamente);
- le settimane in cui trascorrerà il week end con la madre, la minore trascorrerà Per_1
con il padre S. dal mercoledì dall'uscita di scuola sino al venerdì Parte_1
mattina in cui la riaccompagnerà a scuola (salvo diverso accordo tra i genitori da assumersi
preventivamente);
- Durante il periodo estivo, fatta eccezione per i periodi di permanenza della minore nei
luoghi di villeggiatura, sarà rispettato lo stesso calendario di frequentazione.
- In caso di malattia da parte della minore, la madre autorizza sin da ora il padre alla visita
della stessa presso l'abitazione materna previo accordo tra loro.
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