Trib. Venezia, sentenza 07/08/2024, n. 2829
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Testo completo
- N. R.G. 5632/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Chiara Campagner Presidente dott. Lisa Torresan Giudice relatore ed estensore dott. Fabio Doro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5632/2019 promossa da:
PROVEN SR, rappr e dif. dall'Avv. Pietro Calzavara (C.F. [...]), del foro di Treviso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso, Viale Monte Grappa, n. 45
- attrice opponente - contro
IC SA, rappr e dif. dall'Avv. MARAGNA NICOLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in S. Bonifacio ( VR) via Camporosolo n 26
- convenuto opposto -
Conclusioni di parte attrice
Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in narrativa esposte, la nullità ed illegittimità del decreto ingiuntivo n. 702/2019, rep. n. 1328/2019, emesso il 21.03.2019 dal Tribunale di Venezia Sezione
Specializzata in materia di Impresa e, per l'effetto, revocare il predetto decreto ingiuntivo.
− Spese e competenze di lite integralmente rifuse.
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Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
Nel merito:
1. Respingere tutte eccezioni e le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 702/2019
D.I., n. 1328/2019 Rep., proc. n. 2435/2019 R.G., emesso dall'intestato Tribunale in data 20.03.2019 e notificato dall'opponente in data 10.05.2019.
2. In ogni caso, accertare e dichiarare il credito del sig. HE SS verso VE S.r.l., pari all'importo di €. 138.000,00, ovvero della maggiore o minor somma che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre agli interessi maturandi sino al saldo e, per l'effetto, condannare VE S.r.l. al pagamento di detta somma a favore del sig. HE SS.
In ogni caso:
Spese, compensi di lite interamente rifusi, oltre I.V.A. e C.p.a. e rimborso forfetario
Ragioni di fatto e di diritto
VE SR ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 702/2019, emesso con clausola di provvisoria esecutorietà, in forza del quale le è stato ingiunto di pagare, in favore di HE SS,
l'importo di euro 138.000,00, oltre interessi e spese come quantificati nel decreto.
A fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, SS aveva premesso che egli stesso e VE SR erano soci, ciascuno al 50%, della società GR MA Società agricola SR .
Aveva poi esposto che, con due successive scritture private, redatte rispettivamente nel giugno e nel novembre 2016, i soci avevano concordato che, per pareggiare l'ammontare dei finanziamenti effettuati da parte di entrambi alla società, VE S.r.l. avrebbe versato ad GR MA società agricola a r.l. la somma di €. 276.000,00 nel caso in cui essa stessa avesse ottenuto, anche tramite una propria controllata, dei nuovi finanziamenti o la rideterminazione dei finanziamenti esistenti;
VE aveva inoltre promesso che, qualora non avesse versato detta somma in favore di GR MA, avrebbe effettuato il pagamento dell'importo di €. 138.000,00 al sig. SS HE.
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Ha poi allegato che VE non aveva provveduto a finanziare la società, precisando che la società era stata posta in liquidazione e chiedendo dunque il pagamento dell'importo di euro 138.000,00, che
VE aveva promesso di versare in suo favore.
Nel proporre opposizione, VE SR ha osservato che si trattava di controversia tra soci della società
GR MA società agricola a r.l. e, ritenendo che la causa avesse ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ha eccepito l'improponibilità del giudizio o comunque l'incompetenza del Giudice
Ordinario, invocando la sussistenza di una clausola compromissoria che prevedeva la devoluzione della controversia ad arbitrato