Trib. Siena, sentenza 11/02/2025, n. 92
TRIB Siena
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
UDIENZA DEL 11/02/2025
Chiamata la causa iscritta al N. 1283/2024 R. G. introdotta da
ZO IM ([...]), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Vincenzo Bonomei ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Strada Massetana Romana, n. 50/A
Siena
PARTE APPELLANTE nei confronti di
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA (00411140585)
BA SE ([...]);
PARTI APPELLATE CONTUMACI
Nel giudizio di secondo grado avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 536/2023 del Giudice di Pace di Siena, depositata in data
22.12.2023, resa nell'abito della controversia n. 1771/20 avente ad oggetto responsabilità per sinistro stradale.
Innanzi al Giudice Giulia Capannoli alle h. 9.07 è comparso per parte appellante l'Avv. Bonomei Vincenzo;
per le parti appellate già contumaci nessuno è presente.
Sono presenti le Dott.sse Falvia Sbardellati e Serena Angiolini, AUPP.
Il giudice invita l'Avv. Bonomei alla precisazione delle conclusioni.
Parte appellata conclude come da atto di citazione, per le spese si rimette a giustizia e nel merito si riporta a quanto dedotto in atti e dichiara sin da ora di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
IIll ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente SENTENZA nel giudizio di secondo grado ex art. 437 c.p.c., dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII SSIIEENNAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, il giudicante osserva quanto segue.
1. MO LZ adiva il Giudice di Pace di Siena citando in giudizio
NA BA e Groupama Assicurazioni s.p.a. domandandone la condanna al risarcimento del danno subito a seguito del sinistro stradale occorso in data 4.2.2020 in Siena.
A fondamento della domanda deduceva che: la responsabilità nella produzione del sinistro stradale era da attribuirsi all'illegittima condotta di
NA SS la quale, circolando contromano, invadeva la corsia opposta e urtava la sua macchina;
che la Polizia Municipale, intervenuta sul posto, contestava alla SS la violazione dell'art. 143 C.d.S. senza addebitare alcunché all'attrice; che, notiziata dell'incidente, la compagnia assicurativa
Groupama Assicurazioni S.p.A., ritenuta sussistente la corresponsabilità della
LZ al 50%, le comunicava la valutazione dei danni riportati dal veicolo per un ammontare complessivo di € 3.970,00.
Si costituiva soltanto la Groupama Assicurazioni S.p.a. contestando quanto dedotto dall'attrice e il Giudice di Pace di Siena con sentenza n. 536/2023 del
22.12.2023, all'esito del giudizio iscritto al n. 1771/2020, accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice e, dichiarando la responsabilità concorsuale nella misura del 50%, condannava parte convenuta Groupama
2
Assicurazioni S.p.A., al pagamento in favore di parte attrice della somma di €
4.185,05, oltre interessi legali dal fatto al saldo effettivo, oltre al pagamento delle spese legali, già ridotte al 50%.
2. Avverso la suddetta sentenza MO LZ ha proposto appello deducendo l'infondatezza della decisione del Giudice di primo grado laddove ha dichiarato la responsabilità concorsuale al 50% dell'appellante nella causazione dell'incidente, stante la velocità, da questa tenuta, superiore al limite massimo consentito con conseguenziale riduzione al 50% delle spese di lite poste a carico della compagnia assicuratrice.
Nel merito, parte appellante ha esposto che nel caso di specie non vi sarebbe alcun elemento a sostegno del fatto che la medesima abbia tenuto una velocità superiore al limite consentito;
che, in particolare, nessun rilievo assumono le
Chiamata la causa iscritta al N. 1283/2024 R. G. introdotta da
ZO IM ([...]), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Vincenzo Bonomei ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Strada Massetana Romana, n. 50/A
Siena
PARTE APPELLANTE nei confronti di
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA (00411140585)
BA SE ([...]);
PARTI APPELLATE CONTUMACI
Nel giudizio di secondo grado avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 536/2023 del Giudice di Pace di Siena, depositata in data
22.12.2023, resa nell'abito della controversia n. 1771/20 avente ad oggetto responsabilità per sinistro stradale.
Innanzi al Giudice Giulia Capannoli alle h. 9.07 è comparso per parte appellante l'Avv. Bonomei Vincenzo;
per le parti appellate già contumaci nessuno è presente.
Sono presenti le Dott.sse Falvia Sbardellati e Serena Angiolini, AUPP.
Il giudice invita l'Avv. Bonomei alla precisazione delle conclusioni.
Parte appellata conclude come da atto di citazione, per le spese si rimette a giustizia e nel merito si riporta a quanto dedotto in atti e dichiara sin da ora di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
IIll ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente SENTENZA nel giudizio di secondo grado ex art. 437 c.p.c., dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII SSIIEENNAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, il giudicante osserva quanto segue.
1. MO LZ adiva il Giudice di Pace di Siena citando in giudizio
NA BA e Groupama Assicurazioni s.p.a. domandandone la condanna al risarcimento del danno subito a seguito del sinistro stradale occorso in data 4.2.2020 in Siena.
A fondamento della domanda deduceva che: la responsabilità nella produzione del sinistro stradale era da attribuirsi all'illegittima condotta di
NA SS la quale, circolando contromano, invadeva la corsia opposta e urtava la sua macchina;
che la Polizia Municipale, intervenuta sul posto, contestava alla SS la violazione dell'art. 143 C.d.S. senza addebitare alcunché all'attrice; che, notiziata dell'incidente, la compagnia assicurativa
Groupama Assicurazioni S.p.A., ritenuta sussistente la corresponsabilità della
LZ al 50%, le comunicava la valutazione dei danni riportati dal veicolo per un ammontare complessivo di € 3.970,00.
Si costituiva soltanto la Groupama Assicurazioni S.p.a. contestando quanto dedotto dall'attrice e il Giudice di Pace di Siena con sentenza n. 536/2023 del
22.12.2023, all'esito del giudizio iscritto al n. 1771/2020, accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice e, dichiarando la responsabilità concorsuale nella misura del 50%, condannava parte convenuta Groupama
2
Assicurazioni S.p.A., al pagamento in favore di parte attrice della somma di €
4.185,05, oltre interessi legali dal fatto al saldo effettivo, oltre al pagamento delle spese legali, già ridotte al 50%.
2. Avverso la suddetta sentenza MO LZ ha proposto appello deducendo l'infondatezza della decisione del Giudice di primo grado laddove ha dichiarato la responsabilità concorsuale al 50% dell'appellante nella causazione dell'incidente, stante la velocità, da questa tenuta, superiore al limite massimo consentito con conseguenziale riduzione al 50% delle spese di lite poste a carico della compagnia assicuratrice.
Nel merito, parte appellante ha esposto che nel caso di specie non vi sarebbe alcun elemento a sostegno del fatto che la medesima abbia tenuto una velocità superiore al limite consentito;
che, in particolare, nessun rilievo assumono le
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