Trib. Firenze, sentenza 13/11/2024, n. 3528

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 13/11/2024, n. 3528
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 3528
Data del deposito : 13 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.
Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 9954/2022 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale”
promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso gli Parte_1
Avv.ti Gabriele Stagni e Nicla Pacella che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce al ricorso

contro

:
nata a [...] il [...], con l'AdS avv. Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Manuela Montagni che la rappresenta e difende come da mandati in calce alle rispettive comparse di costituzione -
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con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni per entrambe le parti: disporre l'affido superesclusivo della figlia minore al padre, con mantenimento degli incontri osservati come attualmente vigenti (all'attualità due volte a settimana presso l'abitazione materna nei pomeriggi in cui la figlia non ha tempo pieno a scuola);
porre a carico della madre la somma di € 50,00 mensili quale contributo al mantenimento della figlia, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
ripartizione al
50 % delle spese straordinarie per la cui individuazione si fa riferimento alle linee guida del CNF 2017;
attribuire l'assegno unico al padre;
con spese compensate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.9.2022 ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in Castelfiorentino (FI) il 12.6.2010 con dalla Controparte_1
cui unione il 15.11.2009 era nata la figlia . Ha rappresentato che il rapporto Per_1
coniugale si era irrimediabilmente deteriorato a causa del diagnosticato disturbo bipolare della moglie e conseguenti disagi psicologici non sufficientemente contrastati dal massiccio dosaggio di farmaci antidepressivi, i quali avevano inevitabilmente inficiato
l'equilibrio psicofisico della figlia e la serenità della coppia, tanto che la convivenza si era già interrotta tre volte per esclusiva volontà della coniuge, da ultimo e definitivamente a gennaio 2022. Ha precisato che a causa dei comportamenti materni aveva Per_1
manifestato ricorrenti problemi di salute, con necessità di frequenti ricoveri in ospedale e strutture specializzate dove le era stato diagnosticato un disturbo neurologico funzionale e disturbo d'ansia. Ha aggiunto di essere stato costretto nel 2022 a ridurre il proprio orario lavorativo, quale dipendente della Bimeccanica S.r.l., al fine di occuparsi maggiormente della figlia, percependo ora uno stipendio netto di € 1.080,00 mensili, precisando di essere proprietario della casa familiare, e comproprietario per ¼ di un immobile al mare (Vada) e per ½ della casa abitata dai genitori, sita in Castelfiorentino, nonché di alcune quote di appezzamenti di terreno. Infine, ha dedotto che la coniuge nel corso del tempo aveva svolto diverse attività lavorative - da ultimo presso l'Agriturismo Le Fonti di San Giorgio di
Montespertoli, come addetta alle pulizie - che le avevano garantito una propria indipendenza economica. Ha chiesto,
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