Trib. Viterbo, sentenza 20/11/2024, n. 1110

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Viterbo, sentenza 20/11/2024, n. 1110
Giurisdizione : Trib. Viterbo
Numero : 1110
Data del deposito : 20 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. F O Presidente rel.
dott. E T G
dott.ssa F C G
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 24 maggio 2024, iscritta al n. 982 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Civita Castellana (VT), alla Via C.F._1
Rio Fratta n. 48w, presso lo studio dell'Avv. G A che la rappresenta e difende per procura rilasciata E
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Francesco Saverio Nitti n. 3, presso lo studio dell'Avv. P B che lo rappresenta e difende per procura rilasciata.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 4 novembre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.


- TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La sig.ra ha presentato ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. al fine di Parte_1
ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il sig. in data 11 maggio 2003 (trascritto nei registri dello CP_1
stato civile del comune di Castel Sant'Elia (VT), parte II, serie A, n. 21) e le statuizioni inerenti la prole ed i rapporti economici fra le parti.
Al riguardo, la ricorrente ha dichiarato che dall'unione con il sono nati i figli CP_1
a Roma il 23 febbraio 2006, e a Roma il 3 luglio Persona_1 Persona_2
2010. Ha quindi chiesto di disporre in suo favore l'assegnazione della casa coniugale, e
l'affidamento a sé del figlio minore, di regolamentarne il diritto-dovere di visita e frequentazione da parte del padre, di stabilire in € 350,00 mensili il contributo del marito nel mantenimento di entrambi i figli (essendo non ancora economicamente Per_1
autosufficiente).
Il convenuto si è costituito a
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