Trib. Latina, sentenza 11/11/2024, n. 2143

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 11/11/2024, n. 2143
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 2143
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo

N. 3716/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3716 del 2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Lucia Pierdomenico Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Circ.ne Clodia n. 29, giusta procura speciale in atti;

RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...];
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c.: “precisa le conclusioni come da ricorso chiedendo lo scioglimento del divorzio (n.d.r. per mero refuso nel verbale di udienza è stato scritto divorzio anziché matrimonio) e la conferma dell'ordinanza presidenziale”;
conclusioni di cui al ricorso introduttivo: “CHIEDE / Che il Tribunale di Latina voglia fissare il giorno e l'ora per la comparizione dei coniugi onde, esperiti gli incombenti di legge, Parte_2
venga dichiarato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri
[...]
e venga ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione Pt_3 della sentenza ed ai successivi incombenti. / Voglia altresì revocare l'assegno di mantenimento per Per_ i figli e e ridurre conseguentemente l'assegno a carico del sig. in € Per_2 Parte_1
200,00 mensili per il mantenimento della GL ”;
Per_3
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
L'ordinanza presidenziale è stata ritualmente notificata al coniuge convenuto, sicché il G.I., accertata la regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia con ordinanza resa in calce a verbale di udienza del 4 aprile 2023 e, stante la richiesta di parte ricorrente, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
In tale sede, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in epigrafe indicato e il G.I. ha trattenuto la causa in decisione con concessione del solo termine di 60 giorni per il deposito di comparsa conclusionale, attesa la contumacia di parte resistente.
***


1. SULLO STATUS.

La domanda, riqualificata come volta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970
come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Anzio (RM), in data 19 agosto
1998, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Anzio (RM) al n. 116, parte II, serie A, anno 1998 e da cui si evince che le parti si sono sposate in regime di comunione dei beni;
è stata depositata, inoltre, copia conforme all'originale del decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi n. cron. 10823/2016 del 26 ottobre 2016.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge
n. 898 del 1970
come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato depositato il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 13 luglio 2022 e non essendo stata eccepita riconciliazione, essendo anzi la resistente rimasta contumace anche davanti al G.I.
La volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status e il disinteresse di parte resistente, che è rimasta contumace, inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.


2. SUL REGIME DI AFFIDO DELLA FIGLIA GRETA.

La terza GL delle parti, , nata a [...] il [...], al momento del Per_3
deposito del ricorso era ancora minorenne, ma ha ormai conseguito in data 5 ottobre 2024 la
Pagina 2
maggiore età e la capacità di agire, sicché nessun provvedimento va emesso dal Tribunale in merito al suo regime di affido, collocamento e diritto di visita.


3. SULLA DOMANDA DI REVOCA DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI

E . Per_1 Per_2
Per_ Il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento per i figli e , nati Per_2
rispettivamente il 23 gennaio 1999 e il 12 maggio 2003, come da documentazione anagrafica in atti, deducendo che gli stessi, ormai maggiorenni, sono economicamente indipendenti in quanto lavorano presso il McDonald di Anzio.
In sede di udienza presidenziale il Presidente ha dato “atto della cessazione con decorrenza dal Per_ mese di gennaio 2023 dell'obbligo di versamento dell'assegno in favore di e , CP_2 riconoscendo solo un assegno di € 200,00, oltre rivalutazione Istat e il 50% delle spese straordinarie per la GL , all'epoca minorenne. Per_3
Ebbene, deve osservarsi che sussiste un'ontologica differenza tra l'assegno di mantenimento in sede di separazione e quello del
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