Trib. Catania, sentenza 12/03/2024, n. 1356

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 12/03/2024, n. 1356
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 1356
Data del deposito : 12 marzo 2024

Testo completo

N. 5132/2022 R.G.
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 5132/2022 R.G.
Oggi 12 marzo 2024 alle ore 10,50, avanti al giudice Giovanni Cariolo sono comparsi:
- l'avv. Antonio MOTTA, in sostituzione dell'avv. Antonio PIVETTI, per TELECOM
ITALIA S.P.A.;

La dott.ssa Flavia DI SILVESTRO, che svolge pratica presso la Avvocatura dello Stato, rappresenta che la dott.ssa PIZZOLANTE acconsente allo svolgimento della presente udienza in sua assenza.
Il Giudice invita le parti a procedere alla discussione finale.
Il procuratore di parte appellante illustra le rispettive difese riportandosi agli atti già depositati in atti e richiama le conclusioni già formalizzate;
l'avv. MOTTA chiede distrarsi le spese in favore dell'avv.
PIVETTI quale difensore antistatario, avendo egli anticipato le spese e non ancora ricevuto compensi.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5132/2022 R.G. promossa da:
TELECOM ITALIA S.p.A. (P.IVA:00488410010), in persona del suo rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. Antonio PIVETTI;

APPELLANTE contro
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CATANIA (c.f. 80009650872), in persona del Prefetto pro tempore, difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;

APPELLATO
OGGETTO DELLA CAUSA: OPPOSIZIONE A VERBALE EX ART. 22 E SS. L. 689.1981
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
TELECOM ITALIA S.p.A. proponeva appello avverso la sentenza n. 2511/2021 del Giudice di Pace di
Catania, depositata in data 07.02.2022, con la quale era stata rigettata la opposizione al verbale di contestazione n. 1 Reg. Gen. 169/2019 del 17 settembre 2019 con cui era stata comminata la sanzione
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dell'importo di euro €.877,95 + €.9,95, nonché, a titolo di sanzioni accessorie, la rimozione delle opere eseguite, in quanto “senza la prescritta autorizzazione dell'ANAS ente proprietario della strada realizzava attraversamenti sotterranei della strada per la posa di fibra ottica (trasversale e longitudinale) dal km 81+270 al km 81+330 della SS 192”.
La difesa dell'appellante premetteva che l'opposizione originaria era stata proposta al fine di ottenere
l'annullamento del verbale che doveva ritenersi illegittimo perché adottato in contrasto con la normativa vigente, la quale, in deroga al codice della strada, prevede l'applicazione del codice delle comunicazioni elettroniche come disposto dall' art. 231, comma 3 del D.lgs n.285/92 (Codice della
Strada): “In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo
V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, e successive modificazioni.”).
Tale normativa, infatti, secondo l'appellante, avrebbe escluso l'applicazione delle disposizioni di cui al capo I del titolo II e, quindi, l'operatività dell'art. 25 c.d.s. per la cui violazione era stata irrogata la sanzione di cui al verbale contestato.
Inoltre, la difesa di TELECOM ITALIA S.p.A. evidenziava che l'art. 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, rubricato: “opere civili, scavi ed occupazioni di suolo pubblico”, prevede una particolare procedura destinata a concludersi, ove non venga assunto un formale provvedimento di diniego da parte dell'amministrazione preposta al rilascio della prescritta autorizzazione, entro il termine di giorni 30 dalla presentazione dell'istanza, con un atto di silenzio assenso.
Secondo la società appellante, pertanto, il giudice di pace avrebbe dovuto ravvisare la regolarità della condotta dalla stessa tenuta, stante la avvenuta formazione della autorizzazione per silenzio assenso, considerato il decorso di un periodo di tempo superiore ai trenta giorni tra la data di presentazione dell'istanza volta al rilascio dell'autorizzazione (avvenuta in data 21.06.2019) e la data di comunicazione della nota prot.2019/01796-P (in data 11.9.2019) della data di inizio dei lavori, prevista per il 16.09.2019.
A fronte di tale premessa, la difesa dell'appellante contestava la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di pace aveva ritenuto che “ai fini dell'applicazione della normativa richiamata dalla ricorrente è necessario che l'ANAS stipuli apposite convenzioni che riconducano gli interventi della
pagina 3 di 10 società ricorrente nell'ambito del Codice delle Comunicazioni Elettroniche in deroga al Codice della
Strada”.
In particolare, la difesa di TELECOM ITALIA S.p.A. evidenziava la erroneità della decisione del giudice di prime cure rilevando che la espressa deroga all'applicabilità del Capo I Titolo II del Codice della Strada prevista dall'art. 231 dello stesso codice, il quale, con riferimento alla costruzione e tutela delle strade, dispone espressamente l'applicazione, del capo V titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.lgs n.259/2003, non subordina in alcun modo la operatività della deroga in questione a qualsivoglia atto di futura adozione, né di natura regolamentare, né, tanto meno, di natura negoziale. (cfr. atto di appello pag. 5).
Conseguentemente, la società appellante chiedeva, previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza,
l'accoglimento dell'appello, l'annullamento del verbale e la condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
§§§§§
La PREFETTURA DI CATANIA, costituitasi in giudizio, contestava nel merito i motivi di impugnazione chiedendone il rigetto.
In particolare, la difesa dell'appellata sosteneva la correttezza della conclusione del giudice di prime cure e la legittimità del verbale contestato, evidenziando che la società appellata, in violazione dell'art.
25 commi i e j del CDS, aveva fatto realizzare opere sulla sede stradale (consistenti in uno scavo per attraversamenti sotterranei sul piano viabile, traversali e longitudinali, per la posa di tubi in fibra ottica) senza la preventiva autorizzazione di ANAS.
Invero, la difesa della PREFETTURA sosteneva la non applicabilità
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