Trib. Bari, sentenza 04/12/2024, n. 4798
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria Tedesco ha pronunziato all'udienza del 4.12.2024 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 5010 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022 vertente
TRA
C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Michele Geronimo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Toritto, al Corso Umberto I, n. 12/14;
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Edvige Trotta ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale dell'Ente in Bari, al
Lungomare Starita n. 6;
Resistente
OGGETTO: quantificazione differenze retributive.
*******
Con ricorso depositato il 6.5.2022 premetteva di aver Parte_1 ottenuto in sede giudiziale l'accertamento della natura subordinata dei rapporti lavorativi intercorsi con la convenuta tra il 17.5.2000 ed il 16.4.2008, con la condanna dell' al pagamento delle differenze retributive tra quanto CP_1 percepito e gli importi spettanti per l'attività di dirigente psicologa-psicoterapeuta in base al C.C.N.L. dirigenza sanitaria.
Lamentava che, tuttavia, controparte non aveva dato esecuzione alle predette statuizioni.
Adiva, pertanto, nuovamente il giudice del lavoro presso il Tribunale di Bari per sentir condannare l al pagamento, in proprio favore, di: a) € 110.966,68, CP_1
1
a titolo di retribuzioni, b) € 45.179,17, a titolo di ferie non godute, c) € 29.898,56, a titolo di T.F.R..
Domandava, altresì, che l convenuta fosse condannata al Controparte_2
versamento dei contributi omessi, ovvero al risarcimento del relativo danno, nella misura di € 150.553,13.
Il tutto, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Ritualmente notificati il ricorso introduttivo della lite ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, l si costituiva in giudizio, CP_1 eccependo che la pretesa oggetto di domanda includesse voci (quali l'indennità per ferie non godute ed il trattamento di fine rapporto) che non avevano formato oggetto del precedente accertamento.
Parallelamente, parte resistente evidenziava come alcuna statuizione giudiziale potesse essere resa a suo carico sul versante dei contributi previdenziali, per difetto di evocazione in giudizio dell'Inps.
In ordine al quantum, articolava un proprio differente conteggio dal quale era dato evincere il diritto della lavoratrice ricorrente alla minor somma di € 15.159,75, “cui eventualmente aggiungere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria”.
All'esito di consulenza tecnica di ufficio, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre innanzitutto rilevare che, con pronuncia rese tra le medesime parti, il giudice del lavoro (ossia la Corte d'Appello
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