Trib. Milano, sentenza 27/08/2024, n. 7777
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Testo completo
R.G. n. 42772/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa T S Presidente dott.ssa D L F Giudice dott.ssa D P V Gdice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa con ricorso depositato in data 27/10/2021, assunta in decisione in data 07/05/2024 e discussa nella Camera di Consiglio del
03/07/2024, da
(C.F. ), nato a Cagliari il 07/03/1962, assistito e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. G A presso il cui studio – sito in Milano, viale Monte Nero n. 51 – è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a Torino il 18/01/1966, Controparte_1 C.F._2 assistita e difesa dall'avv. D V V presso il cui studio – sito in Milano, via Mascagni n. 2 – è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
04/11/2021.
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia al Tribunale illustrissimo, disattesa e rigettata ogni contraria e/o diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione e premesse tutte le declaratorie del caso, così giudicare:
pagina 1 di 12
1. Disporre, se richiesto dalla signora e per quanto occorrer possa, che la casa famigliare, sita in Segrate CP_1 (Milano 2), Residenza Archi n. 221, di proprietà esclusiva della signora , resti assegnata, con quanto la CP_1 arreda, alla medesima.
2. Rigettare la domanda di assegno divorzile formulata dalla signora , perché infondata in fatto e in CP_1 diritto per le ragioni meglio esposte in atti.
3. Dare atto che entrambi i figli hanno terminato gli studi e che hanno raggiunto l'indipendenza economica e conseguentemente nulla disporre per il loro mantenimento.
4. In via meramente subordinata rispetto alla conclusione sub 3, disporre che il signor Parte_1 contribuisca al mantenimento della figlia corrispondendo direttamente alla medesima un assegno Per_1 mensile di 800,00 (ottocento/00) euro, da versarsi anticipatamente entro il 10° giorno di ogni mese (come da accordo di separazione consensuale) e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di impiegati e operai.
5. Conseguentemente, in caso di accoglimento della conclusione sub 4, disporre che ciascun genitore contribuisca altresì al mantenimento della figlia tenendo a proprio carico, nella misura del 50%, le Per_1 spese extra assegno nelle modalità e secondo i principi previsti dal Protocollo del Tribunale di Milano, approvato con le linee guida del 14 novembre 2017, a cui si rimanda.
Con vittoria delle spese del giudizio (onorari e rimborso forfettario delle spese di studio, come da DM 55/2014), oltre agli oneri previdenziali (CPA) e fiscali (IVA) di legge”.
Per Controparte_1
“VOGLIA IL TRIBUNALE Disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione,
NEL MERITO In via principale
1. rigettare le domande avversarie, perché infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi indicati in atti;
In via riconvenzionale
1. disporre l'obbligo a carico del Signor di versare alla Signora , a Parte_1 Controparte_1 titolo di assegno divorzile, l'importo mensile non inferiore a € 2.500,00, con decorrenza dalla data della domanda. L'assegno dovrà essere versato in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità all'anno, e sarà rivalutato annualmente ex indici Istat costo della vita;
2. confermare l'assegnazione della casa coniugale di Segrate (MI), in Via Residenza Archi n. 221, a
[...]
, considerato che entrambi i figli convivono ancora con la madre;
Controparte_1
3. disporre l'obbligo a carico del Signor di versare alla Signora , a Parte_1 Controparte_1 titolo di assegno per il mantenimento della figlia , l'importo mensile non inferiore a € 1.500,00, con Per_1 decorrenza dalla data della domanda e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della stessa. L'assegno dovrà essere versato in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità all'anno, e sarà rivalutato annualmente ex indici Istat costo della vita;
4. porre a carico del Signor il 100% delle spese straordinarie della figlia, come da Linee Parte_1 Guida del Tribunale di Milano, concordate direttamente tra padre e figlia;
5. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre C.P.A. e I.V.A. e 15% forfettario sugli onorari, come per legge;
IN VIA ISTRUTTORIA
1. ammettere i capitoli di prova, per interpello, per interrogatorio formale e per testi, articolati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. di parte , depositata in data 19 gennaio 2023, dal n. 1) al n. 10), con i CP_1 testi ivi indicati, nonché il capitolo n. 11) formulato a prova contraria nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3
c.p.c. di parte , depositata in data 8 febbraio 2023, con tutti i testi indicati nelle memorie ex art. 183, VI CP_1 comma, n. 2 e 3 c.p.c. depositate dalla difesa rispettivamente in data 19 gennaio e 8 febbraio 2023;
CP_1 2. rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie formulate da parte convenuta nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., depositata in data 19 gennaio 2023 e nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. depositata in data 7 febbraio 2023, per i motivi di cui in atti;
3. dichiarare inammissibili e/o irrilevanti e/o inconferenti e comunque non ammettere i capitoli di prova formulati da parte convenuta nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. del 19 gennaio 2023, nonché nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. del 7 febbraio 2023, per tutti i motivi indicati in atti;
pagina 2 di 12
4. ammettere, in ogni caso, la Signora a prova contraria sui capitoli di prova Controparte_1 avversari eventualmente ammessi, con tutti i testi indicati nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2 e 3 c.p.c. depositate dalla difesa rispettivamente in data 19 gennaio e 8 febbraio 2023;
CP_1
5. ammettere, anche a prova contraria, i capitoli di prova dal n. 1) al n. 11) per interpello, per interrogatorio formale e per testi, già formulati a prova diretta nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2 e 3 c.p.c., con tutti i testi ivi indicati, depositate dalla difesa rispettivamente in data 19 gennaio e 8 febbraio 2023;
CP_1
6. ordinare al Signor ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio delle dichiarazioni fiscali Pt_1 dal 2017 a oggi, complete delle ricevute di invio all'Agenzia dell'Entrate e di accoglimento da parte dell'Ente, nonché di ogni documento fiscale, tributario, societario e bancario, relativo alla propria situazione economico- patrimoniale, ai redditi e al patrimonio;
7. ordinare al Signor ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio di tutta la sua contabilità, Pt_1 incluse tutte le fatture emesse dal gennaio 2022 a oggi;
8. ordinare al Signor ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio del contratto di locazione Pt_1 della sua abitazione di Cagliari;
9. ordinare alla società Nippon Express S.p.a., ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio di tutta la documentazione relativa a tutte le somme corrisposte al Signor in ragione della cessazione del rapporto Pt_1 di lavoro (bonus, TFR, incentivo all'esodo etc.);
10. accedere direttamente, oppure autorizzare ad accedere ex artt. 155-quinquies disp. att. c.p.c. e 492-bis c.p.c., l'Avv. V D V alla Banca Dati dell'Anagrafe Tributaria (Archivio dei rapporti finanziari), ex art. 19 del D.L. n. 132/2014, al fine di rilevare tutte le operazioni di natura finanziaria eseguite dal Signor ed eventualmente dalle società da lui anche indirettamente partecipate negli ultimi 10 anni, Parte_1 anche al di fuori di un rapporto continuativo;
11. ordinare al Signor o direttamente agli istituti di credito che risulteranno dall'interpello di cui al Pt_1 punto precedente, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio della documentazione bancaria, degli estratti conto, dall'apertura dei singoli rapporti fino a oggi e comunque degli ultimi dieci anni, di tutti i conti correnti e/o dossier titoli, azioni, obbligazioni, fondi patrimoniali fondi pensione (nello specifico, Fondo Pensione Mario Negri e “Pastore”) e di investimento (nello specifico, la documentazione relativa alle azioni ENI detenute dal ricorrente), cassette di sicurezza, polizze di investimento e investimenti di qualsiasi natura di cui il Signor sia o sia stato, negli ultimi dieci anni, intestatario e/o cointestatario in Italia e/o all'estero, Pt_1
o comunque a lui riferibili quale soggetto che, dotato di procura, ne ha o ne aveva la disponibilità, con particolare riferimento al seguente istituto di credito, essendovi già prova in atti che il Signor Pt_1 intrattiene rapporti con detto istituto, come dallo stesso dichiarato nel modello di “disclosure” : - INTESA SAN PAOLO - Milano, con particolare riguardo al rapporto di c/c n. 004/2021 intestato al ricorrente;
12. ordinare, ex art. 210 c.p.c., al Signor o agli operatori dei circuiti che risulteranno all'esito Pt_1 dell'interrogazione della Banca Dati, di depositare in giudizio copia degli estratti conto di tutte le carte di credito/carte bancomat di cui egli sia o sia stato, negli ultimi dieci anni, intestatario e/o cointestatario e/o utilizzatore;
13. ordinare alla Centrale Rischi della Banca d'Italia di depositare in giudizio copia della documentazione attestante l'attuale composizione dell'eventuale esposizione bancaria del Signor Pt_1
14. disporre, previa acquisizione della documentazione fiscale e bancaria e di cui ai punti che precedono, approfondite indagini tributario-fiscali tramite il Nucleo di Polizia Tributaria territorialmente competente, con delega estesa in favore degli incaricati ad assumere informazioni presso l'Agenzia delle Entrate, sulle effettive capacità di reddito e sulle reali disponibilità economiche e patrimoniali del ricorrente,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa T S Presidente dott.ssa D L F Giudice dott.ssa D P V Gdice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa con ricorso depositato in data 27/10/2021, assunta in decisione in data 07/05/2024 e discussa nella Camera di Consiglio del
03/07/2024, da
(C.F. ), nato a Cagliari il 07/03/1962, assistito e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. G A presso il cui studio – sito in Milano, viale Monte Nero n. 51 – è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a Torino il 18/01/1966, Controparte_1 C.F._2 assistita e difesa dall'avv. D V V presso il cui studio – sito in Milano, via Mascagni n. 2 – è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
04/11/2021.
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia al Tribunale illustrissimo, disattesa e rigettata ogni contraria e/o diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione e premesse tutte le declaratorie del caso, così giudicare:
pagina 1 di 12
1. Disporre, se richiesto dalla signora e per quanto occorrer possa, che la casa famigliare, sita in Segrate CP_1 (Milano 2), Residenza Archi n. 221, di proprietà esclusiva della signora , resti assegnata, con quanto la CP_1 arreda, alla medesima.
2. Rigettare la domanda di assegno divorzile formulata dalla signora , perché infondata in fatto e in CP_1 diritto per le ragioni meglio esposte in atti.
3. Dare atto che entrambi i figli hanno terminato gli studi e che hanno raggiunto l'indipendenza economica e conseguentemente nulla disporre per il loro mantenimento.
4. In via meramente subordinata rispetto alla conclusione sub 3, disporre che il signor Parte_1 contribuisca al mantenimento della figlia corrispondendo direttamente alla medesima un assegno Per_1 mensile di 800,00 (ottocento/00) euro, da versarsi anticipatamente entro il 10° giorno di ogni mese (come da accordo di separazione consensuale) e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di impiegati e operai.
5. Conseguentemente, in caso di accoglimento della conclusione sub 4, disporre che ciascun genitore contribuisca altresì al mantenimento della figlia tenendo a proprio carico, nella misura del 50%, le Per_1 spese extra assegno nelle modalità e secondo i principi previsti dal Protocollo del Tribunale di Milano, approvato con le linee guida del 14 novembre 2017, a cui si rimanda.
Con vittoria delle spese del giudizio (onorari e rimborso forfettario delle spese di studio, come da DM 55/2014), oltre agli oneri previdenziali (CPA) e fiscali (IVA) di legge”.
Per Controparte_1
“VOGLIA IL TRIBUNALE Disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione,
NEL MERITO In via principale
1. rigettare le domande avversarie, perché infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi indicati in atti;
In via riconvenzionale
1. disporre l'obbligo a carico del Signor di versare alla Signora , a Parte_1 Controparte_1 titolo di assegno divorzile, l'importo mensile non inferiore a € 2.500,00, con decorrenza dalla data della domanda. L'assegno dovrà essere versato in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità all'anno, e sarà rivalutato annualmente ex indici Istat costo della vita;
2. confermare l'assegnazione della casa coniugale di Segrate (MI), in Via Residenza Archi n. 221, a
[...]
, considerato che entrambi i figli convivono ancora con la madre;
Controparte_1
3. disporre l'obbligo a carico del Signor di versare alla Signora , a Parte_1 Controparte_1 titolo di assegno per il mantenimento della figlia , l'importo mensile non inferiore a € 1.500,00, con Per_1 decorrenza dalla data della domanda e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della stessa. L'assegno dovrà essere versato in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità all'anno, e sarà rivalutato annualmente ex indici Istat costo della vita;
4. porre a carico del Signor il 100% delle spese straordinarie della figlia, come da Linee Parte_1 Guida del Tribunale di Milano, concordate direttamente tra padre e figlia;
5. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre C.P.A. e I.V.A. e 15% forfettario sugli onorari, come per legge;
IN VIA ISTRUTTORIA
1. ammettere i capitoli di prova, per interpello, per interrogatorio formale e per testi, articolati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. di parte , depositata in data 19 gennaio 2023, dal n. 1) al n. 10), con i CP_1 testi ivi indicati, nonché il capitolo n. 11) formulato a prova contraria nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3
c.p.c. di parte , depositata in data 8 febbraio 2023, con tutti i testi indicati nelle memorie ex art. 183, VI CP_1 comma, n. 2 e 3 c.p.c. depositate dalla difesa rispettivamente in data 19 gennaio e 8 febbraio 2023;
CP_1 2. rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie formulate da parte convenuta nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., depositata in data 19 gennaio 2023 e nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. depositata in data 7 febbraio 2023, per i motivi di cui in atti;
3. dichiarare inammissibili e/o irrilevanti e/o inconferenti e comunque non ammettere i capitoli di prova formulati da parte convenuta nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. del 19 gennaio 2023, nonché nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. del 7 febbraio 2023, per tutti i motivi indicati in atti;
pagina 2 di 12
4. ammettere, in ogni caso, la Signora a prova contraria sui capitoli di prova Controparte_1 avversari eventualmente ammessi, con tutti i testi indicati nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2 e 3 c.p.c. depositate dalla difesa rispettivamente in data 19 gennaio e 8 febbraio 2023;
CP_1
5. ammettere, anche a prova contraria, i capitoli di prova dal n. 1) al n. 11) per interpello, per interrogatorio formale e per testi, già formulati a prova diretta nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2 e 3 c.p.c., con tutti i testi ivi indicati, depositate dalla difesa rispettivamente in data 19 gennaio e 8 febbraio 2023;
CP_1
6. ordinare al Signor ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio delle dichiarazioni fiscali Pt_1 dal 2017 a oggi, complete delle ricevute di invio all'Agenzia dell'Entrate e di accoglimento da parte dell'Ente, nonché di ogni documento fiscale, tributario, societario e bancario, relativo alla propria situazione economico- patrimoniale, ai redditi e al patrimonio;
7. ordinare al Signor ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio di tutta la sua contabilità, Pt_1 incluse tutte le fatture emesse dal gennaio 2022 a oggi;
8. ordinare al Signor ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio del contratto di locazione Pt_1 della sua abitazione di Cagliari;
9. ordinare alla società Nippon Express S.p.a., ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio di tutta la documentazione relativa a tutte le somme corrisposte al Signor in ragione della cessazione del rapporto Pt_1 di lavoro (bonus, TFR, incentivo all'esodo etc.);
10. accedere direttamente, oppure autorizzare ad accedere ex artt. 155-quinquies disp. att. c.p.c. e 492-bis c.p.c., l'Avv. V D V alla Banca Dati dell'Anagrafe Tributaria (Archivio dei rapporti finanziari), ex art. 19 del D.L. n. 132/2014, al fine di rilevare tutte le operazioni di natura finanziaria eseguite dal Signor ed eventualmente dalle società da lui anche indirettamente partecipate negli ultimi 10 anni, Parte_1 anche al di fuori di un rapporto continuativo;
11. ordinare al Signor o direttamente agli istituti di credito che risulteranno dall'interpello di cui al Pt_1 punto precedente, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio della documentazione bancaria, degli estratti conto, dall'apertura dei singoli rapporti fino a oggi e comunque degli ultimi dieci anni, di tutti i conti correnti e/o dossier titoli, azioni, obbligazioni, fondi patrimoniali fondi pensione (nello specifico, Fondo Pensione Mario Negri e “Pastore”) e di investimento (nello specifico, la documentazione relativa alle azioni ENI detenute dal ricorrente), cassette di sicurezza, polizze di investimento e investimenti di qualsiasi natura di cui il Signor sia o sia stato, negli ultimi dieci anni, intestatario e/o cointestatario in Italia e/o all'estero, Pt_1
o comunque a lui riferibili quale soggetto che, dotato di procura, ne ha o ne aveva la disponibilità, con particolare riferimento al seguente istituto di credito, essendovi già prova in atti che il Signor Pt_1 intrattiene rapporti con detto istituto, come dallo stesso dichiarato nel modello di “disclosure” : - INTESA SAN PAOLO - Milano, con particolare riguardo al rapporto di c/c n. 004/2021 intestato al ricorrente;
12. ordinare, ex art. 210 c.p.c., al Signor o agli operatori dei circuiti che risulteranno all'esito Pt_1 dell'interrogazione della Banca Dati, di depositare in giudizio copia degli estratti conto di tutte le carte di credito/carte bancomat di cui egli sia o sia stato, negli ultimi dieci anni, intestatario e/o cointestatario e/o utilizzatore;
13. ordinare alla Centrale Rischi della Banca d'Italia di depositare in giudizio copia della documentazione attestante l'attuale composizione dell'eventuale esposizione bancaria del Signor Pt_1
14. disporre, previa acquisizione della documentazione fiscale e bancaria e di cui ai punti che precedono, approfondite indagini tributario-fiscali tramite il Nucleo di Polizia Tributaria territorialmente competente, con delega estesa in favore degli incaricati ad assumere informazioni presso l'Agenzia delle Entrate, sulle effettive capacità di reddito e sulle reali disponibilità economiche e patrimoniali del ricorrente,
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