Trib. Palermo, sentenza 09/12/2024, n. 5995

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 09/12/2024, n. 5995
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 5995
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14239/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata Palermo il 21/3/1969 (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Salvatore Genova, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il nato il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Vincenzo Sparti, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con note scritte del 28/6/2024 e del 10/7/2024, per l'udienza dell'11/7/2024, svoltasi nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27/10/2021, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il 19/7/1996 a Palermo e che da tale unione Controparte_1
erano nate le figlie , il 23/8/1998, e il 27/10/2004, deduceva: che il Per_1 Per_2
1
matrimonio si era rivelato infelice e l'affectio coniugalis era progressivamente venuta meno a causa delle continue e ripetute infedeltà del marito e ciò nonostante i propri sforzi di perdonarlo;
che il marito aveva lasciato la casa coniugale già da tempo annullando ogni possibilità di riconciliazione;
di svolgere lavori precari che non le permettevano di raggiungere il minimo indispensabile per vivere, nonostante si fosse prodigata alla ricerca di migliore occupazione;
che la figlia , studentessa universitaria, svolgeva piccoli Per_1
lavori saltuari, per lo più nei fine settimana, che non le consentivano di essere economicamente autosufficiente;
che la figlia ancora minore di età, era studentessa;
Per_2 che aveva un reddito da lavoro dipendente di circa € 1.700,00 mensili. Controparte_1
Concludeva, pertanto, chiedendo la pronuncia della separazione con addebito al marito;

l'affidamento condiviso della figlia minore con domicilio prevalente presso la Per_2 madre e diritto di visita paterno;
l'assegnazione della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, per continuare ad abitarla insieme alle figlie;
l'obbligo a carico di Controparte_1
di corrisponderle un assegno di € 800,00 mensili, di cui € 350,00 a titolo di mantenimento personale per sé, € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Per_2
ed € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie relative alle stesse.
Si costituiva in giudizio il resistente contestando integralmente il ricorso e deducendo, in particolare: che il fallimento dell'unione coniugale era da imputare esclusivamente al carattere difficilissimo della moglie, che lo aveva praticamente costretto a lasciare la casa coniugale;
che, successivamente alla separazione di fatto, la ricorrente aveva trasferito su un conto proprio le somme presenti sul conto corrente cointestato;
che tali somme derivavano esclusivamente dal proprio TFR, dallo stesso percepito in quanto aveva dovuto lasciare
l'impiego presso Unieuro, a causa di un incipiente stato depressivo;
che si era messo da subito a cercare un'altra occupazione per far fronte alle molte spese che anche la separazione aveva determinato;
che, dopo svariati lavori, lo stesso aveva finalmente trovato un impiego
a tempo determinato per circa € 1.000,00 al mese, con scadenza al 31/1/2023;
di versare tutto quello che poteva (€ 150,00 + € 80,00 di assegno unico), specie per contribuire al mantenimento della figlia che ancora non lavorava;
che la figlia , invece, era Per_2 Per_1
autosufficiente, avendo un lavoro stabile;
che anche la ricorrente aveva sempre lavorato e lavorava tuttora, con lavori non stabili, ma che le consentivano di accumulare ogni mese le stesse somme che percepiva lui, se non di più;
che già da tempo la ricorrente si era rimessa 2
a lavorare dietro pressione del marito a causa delle difficoltà economiche, ma che non versava più soldi sul conto comune, avendo un altro conto corrente nascosto.
Concludeva, pertanto, chiedendo: la separazione personale dei coniugi;
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e l'obbligo a suo carico di corrisponderle un assegno di
€ 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% delle Per_2
spese straordinarie relative alla stessa.
Sentite le parti all'udienza del 15/12/2022, e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. le rimetteva dinanzi al Giudice Istruttore previa adozione dei seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti con ordinanza dell'8/1/2023: autorizzazione a continuare a vivere separati;
assegnazione della casa coniugale;
obbligo a carico di di corrispondere in favore di , entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, un assegno di € 350,00 mensili, di cui € 100,00 a titolo di mantenimento personale del coniuge ed € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al Per_2
50% delle spese straordinarie relative alla stessa secondo il Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Palermo, in data 2 luglio 2019.
Quindi, la causa – istruita con le produzioni documentali e con l'escussione delle prove orali – veniva trattenuta in decisione e rimessa al collegio all'udienza indicata in epigrafe, previa concessione dei termini di
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