Trib. Trapani, sentenza 11/03/2025, n. 310
TRIB Trapani
Sentenza
11 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 1685 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
NICODEMO GIURLEO, C.F. [...], parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Loredana Mazzarella e dall'avv. Salvatore Sanci e INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: art. 3 co. 3° L. 104/92
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento delle condizioni di disabilità grave di cui all'art. 3 co. 3° L. 104/92 e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, senza sollevare osservazioni avverso la consulenza tecnica (come pure consentito dal giudice, a norma dell'art. 195 cpc), ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione e la condanna dell'INPS ad erogare i ratei pregressi dello stesso. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato i seguenti che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza delle condizioni di cui all'a.rt. 3 co.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
NICODEMO GIURLEO, C.F. [...], parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Loredana Mazzarella e dall'avv. Salvatore Sanci e INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: art. 3 co. 3° L. 104/92
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento delle condizioni di disabilità grave di cui all'art. 3 co. 3° L. 104/92 e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, senza sollevare osservazioni avverso la consulenza tecnica (come pure consentito dal giudice, a norma dell'art. 195 cpc), ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione e la condanna dell'INPS ad erogare i ratei pregressi dello stesso. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato i seguenti che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza delle condizioni di cui all'a.rt. 3 co.
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