Trib. Vasto, sentenza 08/08/2024, n. 273

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vasto, sentenza 08/08/2024, n. 273
Giurisdizione : Trib. Vasto
Numero : 273
Data del deposito : 8 agosto 2024

Testo completo


RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
- dott. Fabrizio Pasquale Presidente Relatore
- dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
- dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 773/2023 del Ruolo Generale Affari Civili,
avente ad oggetto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
TRA
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Emanuele Ciuffi, presso il cui studio, con sede in San Salvo
(CH), alla Via Trignina n. 78, è elettivamente domiciliato;

RICORRENTE
E
(c.f. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'avv. Alessio Bevilacqua, presso il cui studio, con sede in Vasto (CH),
alla Via Bachelet n. 2, è elettivamente domiciliata;

RESISTENTE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso questo Tribunale
1
INTERVENTORE NECESSARIO
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 13/09/2023 e sottoscritto dalle parti
personalmente, i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di una sentenza di
cessazione degli effetti civili del matrimonio sulla base delle condizioni
inerenti alla prole e ai rapporti economici più dettagliatamente indicate
nel ricorso.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
12/04/2024, si è costituita in giudizio , la quale, pur non CP_1
opponendosi all'accoglimento della domanda di divorzio, ha contestato le
circostanze allegate da controparte a fondamento delle richieste relative
alle condizioni del divorzio, formulando richiesta di versamento
dell'assegno divorzile nella misura id € 400,00, o nella diversa misura
ritenuta di giustizia, oltre alla domanda ex art. 12 L. 898/1970 per la
quota del TFR maturata dal ricorrente.
3. All'udienza del 15/05/2024, le parti, personalmente presenti, hanno
ribadito di non volersi riconciliare e di non aver ripreso alcuna forma di
convivenza ed hanno dichiarato di essere disponibili a valutare una
soluzione conciliativa, sicchè il giudice istruttore ha provveduto a
formulare una proposta conciliativa, concedendo alle parti termine per
prendere posizione sulla medesima.
4. All'udienza del 10/07/2024, le parti hanno rappresentato che nelle
more del giudizio, sulla base della proposta conciliativa formulata, hanno
raggiunto un accordo per la definizione consensuale delle condizioni di
divorzio, trasfuse in separato atto allegato al verbale d'udienza,
2
dichiarandosi disposte a sottoscrivere
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