Trib. Bari, sentenza 13/11/2024, n. 4398

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 13/11/2024, n. 4398
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 4398
Data del deposito : 13 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria Tedesco ha pronunziato all'udienza del 13.11.2024 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 9106 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pierfrancesco Ursini;

Opponente
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Francesco Daddabbo;

Opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
*******
Con ricorso depositato in data 31 luglio 2023 ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto n. 933/2023 del 2.7.2023, emesso dal giudice del lavoro del Tribunale di Bari, con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore di
[...]
, la somma di € 5.180,37 a titolo di retribuzione feriale, oltre interessi, CP_1
rivalutazione e spese del monitorio.
L'opponente ha innanzitutto dedotto la carenza dei requisiti di certezza e liquidità del credito.
Parte opponente ha, in particolare, domandato che il decreto ingiuntivo fosse revocato
in quanto emesso sulla base di una quantificazione unilateralmente effettuata sulla base di criteri di calcolo del tutto erronei”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito il lavoratore opposto, ribadendo la legittimità dell'azione intrapresa.


Nel corso del giudizio di opposizione, la società datrice di lavoro è stata condannata al pagamento a titolo provvisorio della somma di € 3.314,12, oltre accessori, ex art. 423, comma 2, c.p.c..
All'esito della discussione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione proposta è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti che saranno di seguito indicati.
2. In via preliminare, deve osservarsi che l'azione monitoria è stata legittimamente intrapresa.
Posto, infatti, che la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Bari non recava alcuna quantificazione del dovuto, il ricorso per decreto ingiuntivo è stato assistito da tutti i presupposti previsti dalla legge processuale.
In tal senso, vale quanto chiarito dalla costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione (Cass. n. 595 del 2001), la quale ha ammesso l'utile esperimento della procedura monitoria sul rilievo della quantificabilità del credito fatto valere, il quale, pur non essendo direttamente desumibile nel suo preciso
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