Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 43

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 43
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 43
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 8389/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 8389/2023 R.G. promossa da:
LA IA DI, nato a [...], Provincia di Agrigento, il 06/04/1948 (c.f. [...]), e ivi residente in [...], n.q. di titolare e legale rappresentante della Ditta LA IA DI, con sede legale in Canicattì (AG), Via Mons. Ficarra n. 33, P.I.: 00580470847, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Gaetano Guccione e Francesco Giovanni Giuseppe Calella, sito in Canicattì, Via Piave n. 18, che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente;

−opponente-

contro

:
L'EN DEL NONNO MI DI IN NN & C. S.A.S.,
P.I.: 05049970873, in persona della legale rappresentante pro tempore, con sede in Bronte (CT), C/da Pietralunga senza n.c., ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Mario Gaetano Schilirò ([...]), che la rappresenta e difende;

−opposto- oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1958/2023 (n. 1503/2023 R.G.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, come da note scritte, giusto verbale d'udienza del 21.10.2024 che qui si intende richiamato.
Il procedimento è stato posto in decisione ai sensi dell'articolo 189 comma 1 del c.p.c.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, La EC EG, nella
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qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1958/2023 (n. 1503/2023 R.G.), emesso dal Tribunale di Catania in data 17/04/2023 e notificato a mezzo P.E.C. il successivo 09/06/2023, con il quale veniva ad egli ingiunto il pagamento della somma complessiva di 385.634,08, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Ciò in forza del credito scaturente da un contratto di compravendita di fragole che la s.a.s. L'EN DEL NONNO MI DI IN NN & C. riteneva di avere ceduto alla ditta individuale La EC EG, emettendo la fattura posta alla base del procedimento monitorio e producendo in sede monitoria i relativi d.d.t.
Nell'atto di citazione in opposizione, La EC EG contestava la sussistenza del rapporto obbligatorio. Esponeva di non avere mai acquistato e ricevuto la merce indicata, anche in virtù della mancata inerenza dell'acquisto e rivendita di fragole con l'attività svolta dalla stessa impresa individuale (operante nel settore della vendita su pianta). Riferiva di non avere mai ricevuto la fattura alla base del d.i. opposto. Ha, inoltre, disconosciuto le sottoscrizioni apposte sulle copie dei d.d.t. in quanto apparentemente riconducibili ad esso. Chiedeva, pertanto, di accertare che nulla è dovuto dalla Ditta La EC EG in favore de L'EN DEL NONNO MI DI IN NN & C. S.A.S., con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1958/2023.
Costituitasi in data 5 novembre 2023, la società opposta L'EN DEL NONNO MI DI IN NN & C. S.A.S. ha chiesto, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, data l'infondatezza in fatto e in diritto della opposizione. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale del monitorio e del presente giudizio.
Sciogliendo la riserva del 26.2.2024, il giudice istruttore, rilevato che parte opposta non ha chiesto la verificazione delle sottoscrizioni disconosciute dall'opponente e rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle parti, ha ritenuto la causa matura per la decisione, rinviando per p.c. all'udienza del 1.7.2024.
Precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione, assegnandosi i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
*****************
Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e, pertanto, va accolta per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali
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