Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 24

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 24
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 24
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. 28810/2021 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott.ssa Valentina Boroni

Nella causa iscritta al numero di RG 28810 2021
Promossa da
MA ON (CF [...]) rappresentato e difeso dall'avv. BUCCIARELLI ANDREA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in PIAZZA GUGLIELMO MANI, 2 60027 OSIMO
- Parte attrice opponente –
Contro
AUTOMILLE S.R.L. (P IVA 03184540965) rappresentata e difesa dall'avv. ANTONELLO FABRIZIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 1 BERGAMO
- Parte Convenuta Opposta-
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
Motivi della decisione
Con atto di citazione MA NI ha convenuto in giudizio LE S.r.l. opponendosi al decreto ingiuntivo n. 9432/2021, emesso dal Tribunale di Milano in data 17 aprile 2021, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 9.979,00, oltre interessi di cui D. lgs.
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231/2002 dal 14 gennaio 2021 sino al saldo e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo residuo per la compravendita dell'autovettura Audi A6 AllRoad chilometri zero telaio
/ vin WAUZZZF24LN028592.
A sostegno dell'opposizione ha allegato l'inesistenza del credito ritenendo di aver versato a parte venditrice il totale importo richiesto, come da quietanze rilasciate a saldo in data 26-11-2020 e 30-
11-2020, rassegnando poi le seguenti conclusioni:
- In rito, in via preliminare, rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

- Nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento in quanto parte opponente nulla deve alla società opposta, anche in virtù delle quietanze rilasciate a saldo dalla LE S.r.l. in data 26.11.2020 e 30.11.2020 e per l'effetto revocare e/o annullare
e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 9432/2021.
- In caso di pieno accoglimento dell'opposizione e di condanna alle spese della controparte, la condanna ex art. 96, c. 3 c.p.c. della società LE s.r.l.

Si è costituita con comparsa di risposta LE S.r.l. rilevando l'infondatezza in fatto ed in diritto delle eccezioni sollevate dall'opponente e procedendo al disconoscimento del doc. 7 in quanto non recante la sottoscrizione del legale rappresentante e non redatto dalla convenuta opposta;
in rito ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Alla prima udienza il g.i. -precedente assegnatario del ruolo- non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in assenza dei presupposti di legge;
sono quindi stati concessi i termini ex art. 183, sesto comma c.p.c.
Sono quindi state ammesse alcune delle istanze istruttorie delle parti (come da ordinanza del
21.03.2022) ed è stato esaminato il teste RO AN (udienza del 19.05.2022);
quindi il g.i. ha formulato una proposta conciliativa della controversia concedendo alle parti termine per
l'adesione a tale proposta fino alla successiva udienza del 15 giugno 2022, celebratasi tramite trattazione scritta.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 22 giugno 2023 solo parte convenuta opposta ha precisato le conclusioni come da foglio di p.c. depositato il 27.03.2023 e la causa veniva
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trattenuta in decisione dal g.i. nuovo assegnatario, con assegnazione dei termini ex 190 c.p.c. per il deposito delle comparse
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