Trib. Arezzo, sentenza 25/09/2024, n. 775

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Arezzo, sentenza 25/09/2024, n. 775
Giurisdizione : Trib. Arezzo
Numero : 775
Data del deposito : 25 settembre 2024

Testo completo

n. 916/2024 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 916/2024 r.g.
Oggi 25 settembre 2024 ad ore 12:35 innanzi al giudice Federico Pani, sono collegati a mezzo
Microsoft Teams:
- Per la parte appellante l'avv. Salvatore Feola;

- Per la parte appellata il Procuratore dello Stato Margherita Andreucci.
L'appellante illustra il proprio atto di appello, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
L'appellata chiede che non si tenga conto delle note scritte da ultimo depositate dalla controparte in quanto mai autorizzate. Rispetto a quanto oggi dedotto dall'appellante, si limita a richiamare gli argomenti già contenuti nella memoria di costituzione.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 916/2024
Riaperto il verbale alle ore 19:45, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che
segue

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del Giudice Federico Pani e
in funzione di giudice d'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello, iscritto al n. 916/2024 R.G., avverso la sentenza del giudice di pace di
Arezzo n. 149/2024
PROMOSSO DA
ZE ER (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore
Feola
APPELLANTE
CONTRO
PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI AREZZO (C.F. 80010180513), in persona
del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del
18.6.2009)
La vicenda oggetto di causa trae origine da un controllo effettuato dalla polizia stradale di
Arezzo in data 18.5.2023 sulla strada A/1 nei pressi del km 355 sud – area di parcheggio
Crocina, territorio nel Comune di Civitella in Valdichiana (AR) riguardante il complesso
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 916/2024
veicolare targato GD173LZ / XA757MC, condotto nell'occasione dall'odierno appellante e di
proprietà della Eurotrasporti Zito Srl. A seguito di analisi dei dati contenuti sul tachigrafo
digitale del veicolo venivano accertate delle attività di guida durante le quali non era stata
inserita la carta del conducente nell'apparecchio di controllo, in violazione dell'art. 179,
comma 2
e 9 del D.Lgs. 285/1992 (meglio noto come codice della strada, nel proseguo anche
soltanto “C.d.S.”):

1. in data 20.4.2023 (verbale n. 1009642);

2. in data 27.4.2023 (verbale n. 1009641);

3. in data 9.5.2024 (verbale n. 1009663);

4. in data 11.5.2023 (verbale n. 1009662).
I verbali venivano notificati all'obbligata in solido (Srl Eurotrasporti Zito) con la segnalazione
che l'effettivo trasgressore non era stato identificato e con conseguente intimazione di fornire
i dati del conducente ai sensi dell'art. 126-bis C.d.S.. Eurotrasporti Zito Srl forniva i dati
personali e della patente di guida di RO LA, attestando che, in qualità di
dipendente regolarmente assunto della ditta, si trovava alla guida del veicolo tg. GD172LZ al
momento della commissione delle infrazioni in questione.
Di conseguenza l'organo accertatore adottava i verbali sopra menzionati, oggetto di
opposizione ex art. 7 del D.lgs. n. 150/2011 dinnanzi al giudice di pace con separati ricorsi. In
estrema sintesi, il sig. LA negava di trovarsi alla guida dell'autoarticolato nelle
occasioni rilevate nell'ambito dei verbali de quibus e, a sostegno di ciò, riferiva di aver
presentato denuncia-querela nei confronti della proprietaria del veicolo, Eurotrasporti Zito
Srl, di cui era dipendente, denunziando la falsità delle dichiarazioni rilasciate. In secondo
luogo, contestava i verbali per erronea generalità del conducente e per l'effetto la loro nullità
poiché non consentivano la corretta identificazione del trasgressore. Si costituiva in tutti i
giudizi la Prefettura di Arezzo con un proprio funzionario ritenendo, invece, di aver assolto
all'onere di dimostrare che proprio il
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