Trib. Roma, sentenza 11/11/2024, n. 11321
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Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A
S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E A I T A L I A N A CP_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
nella causa civile iscritta al n. 18757 R.A.C.C. dell'anno 2022 all'udienza dell'11.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Lucio Elio Seiano n.80 Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Paolo Trinchieri che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E in persona delle legali rappresentanti pro- Controparte_2 tempore signore e elettivamente domiciliata in Roma, CP_2 CP_2
Viale Pasteur n. 66 presso lo studio degli avv.ti Gerardo Macrini e Vittoria Pelle che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, in virtù di procura conferita in calce alla memoria di costituzione
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 6.6.2022 ed iscritto a ruolo il 7.6.2022, il ricorrente in epigrafe nominato esponeva: di avere prestato la propria attività in favore della convenuta quale lavoratore subordinato dal 01.02.2007 al 26.04.2021, con mansioni di pasticciere per le quali stato inquadrato al 3° livello previsto dalla declaratoria professionale del CCNL
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che il rapporto di lavoro si è concluso in data 26.04.2021 a seguito di dimissioni rassegnate dal ricorrente;
che a fronte del lavoro prestato, il ricorrente ha percepito quanto indicato nelle buste paga, oltre a un contributo settimanale non indicato in busta paga, consegnato in contanti, che dal febbraio 2007 a dicembre 2013 è stato pari a € 280,00 a settimana, dal 2014 fino a febbraio 2020 è stato pari a € 180,00 a settimana;
che in virtù delle norme di legge
e delle statuizioni della Suprema Corte di Cassazione, tale contributo, corrisposto in maniera fissa e continuativa è da considerarsi parte ed elemento integrante della retribuzione dovuta al ricorrente, costituendo un hsuperminimo;
che a decorrere dal 10.03.2020 e fino al momento delle dimissioni, il ricorrente è stato collocato in Cassa Integrazione Guadagni;
che il ricorrente ha osservato durante
l'intero periodo di lavoro l'orario dalle ore 05:30 alle ore 13:00, espletando 7 ore e 30 minuti di lavoro quotidiano per 6 giorni a settimana, lavorando anche la domenica e con riposo fisso ogni sabato, per un totale di 45 ore di lavoro settimanali a fronte delle 40 ore contrattualmente previste,
svolgendo ogni mese 21,66 ore di lavoro straordinario (5 ore x coefficiente fisso 4,33);
che considerando una paga oraria media di € 6,85 e applicando la maggiorazione del 30% prevista per il pagamento del lavoro straordinario, mensilmente è dovuta al ricorrente per le ore di lavoro straordinario prestate con cadenza fissa e reiterata, la somma di € 212,18;
che ne deriva che dalla somma di € 1.212,40 percepita dal ricorrente come fuori busta mensile, deve essere scorporata, su base mensile, la somma di € 212,18 prevista in base ai parametri della contrattazione collettiva a titolo di pagamento del lavoro straordinario svolto;
che dunque solo la somma di € 1.000,22 è da intendersi come superminimo ad personam non assorbibile per l'intero periodo di lavoro, ed essa rileva come parametro retributivo;
che il ricorrente ha percepito, nel corso del tempo, tutti gli aumenti retributivi previsti dall'aumento dei parametri retributivi così come previsto dagli accordi contenuti nella contrattazione collettiva di riferimento;
che in base a quanto previsto, dunque, dalla legge, dalla giurisprudenza, oltre che dal CCNL applicato al rapporto di lavoro ed in base all'effettiva retribuzione comprensiva di superminimo devono essere quindi calcolate le spettanze dovute per la tredicesima e la quattordicesima mensilità, le maggiorazioni dovute per le ore di lavoro straordinario effettuate dal ricorrente, quanto dovuto a titolo di festività lavorate, il trattamento di fine rapporto;
che l'indennità di Cassa Integrazione avrebbe dovuto essere commisurata all'effettivo parametro retributivo in base al quale è stata, di fatto, corrisposta la retribuzione al ricorrente;
che la predetta indennità di cui il ricorrente ha goduto dal 10.03.2020 al
26.04.2021, è stata invece corrisposta con riferimento alla retribuzione indicata in busta paga e non comprensiva del superminimo;
che pertanto al sig. è dovuta la differenza tra quanto Parte_1 effettivamente gli sarebbe spettato a titolo di indennità di cassa integrazione calcolata sull'effettiva retribuzione percepita dallo stesso e l'indennità di cassa integrazione che ha effettivamente percepito e che è stata calcolata sulla retribuzione dichiarata come imponibile dalla resistente;
che nel predetto periodo di tempo in cui il lavoratore è stato collocato in Cassa integrazione guadagni, non sono stati rispettati i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in Cassa Integrazione;
che dei due dipendenti della convenuta impiegati con mansioni di pasticciere, solo il sig. è stato Parte_1 collocato in Cassa Integrazione per l'intero periodo (con la conseguente decurtazione economica sulla indennità di Cassa Integrazione), mentre l'altro dipendente che svolgeva medesime mansioni è stato mantenuto in servizio per l'intero periodo suindicato;
che in qualsiasi caso di godimento degli ammortizzatori sociali, se si è in presenza di un accordo sindacale che preveda criteri di scelta e di rotazione, il datore di lavoro è tenuto a rispettare tali obblighi;
che se l'accordo sindacale non precisa tali criteri di scelta e di rotazione o in assenza totale di accordo come accaduto per la Cassa integrazione in deroga, il datore di lavoro è comunque obbligato ad osservare i generali principi di correttezza e non discriminazione;
che il ricorrente e il collega che ha lavorato insieme a lui nel laboratorio di pasticceria e che non è stato collocato in Cassa integrazione ( , nel Persona_1 periodo antecedente a essa, hanno svolto le medesime mansioni, ovvero preparare l'impasto, la cottura e la farcitura di dolci, preparare e stendere pasta sfoglia e pasta frolla, preparare dolci e biscotti;
che dato il mancato rispetto dei criteri di rotazione dei lavoratori da collocare in Cassa
Integrazione al ricorrente è dovuta la differenza tra la retribuzione che avrebbe dovuto percepire se fossero stati rispettati i criteri di scelta e rotazione dei lavoratori da collocare in Cassa Integrazione
Guadagni e l'indennità di Cassa Integrazione percepita dal ricorrente per il periodo dal 10.03.2020 al 26.04.2021;
che in ogni caso, con riferimento all'indennità di Cassa integrazione guadagni percepita dal lavoratore, essa avrebbe dovuto essere parametrata alla effettiva retribuzione percepita dal ricorrente, comprensiva del superminimo sempre riconosciuto e corrisposto al ricorrente, seppure come “fuori busta” per l'intero periodo di lavoro alle dipendenze della resistente;
che il
ricorrente deve percepire, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata osservazione dei criteri di scelta e rotazione dei lavoratori adibiti alle stesse mansioni espletate dal ricorrente, la differenza tra la retribuzione che sarebbe spettata al ricorrente se avesse continuato a lavorare, considerando anche il superminimo dallo stesso percepito, e l'indennità di Cassa Integrazione;
che il ricorrente non ha percepito integralmente quanto a lui spettante a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità e/o relativi ratei per l'anno 2007;
che nel 2008 ha percepito esclusivamente la tredicesima mensilità ma in misura parametrata alla retribuzione dichiarata in busta paga;
che per l'anno 2008 non ha percepito nulla a titolo di quattordicesima mensilità;
che dall'anno 2009 e fino alla fine del rapporto di lavoro tredicesima e quattordicesima mensilità sono state sempre corrisposte in misura parametrata alla retribuzione indicata in busta paga e non a quella effettivamente percepita dal ricorrente, che pertanto ha diritto ad ottenere il pagamento delle dovute differenze ai sensi degli artt. 183 e 184 CCNL;
che anche il pagamento delle giornate festive è avvenuto in base alla paga giornaliera dovuta al ricorrente secondo le indicazioni contenute in busta paga;
che il ricorrente non ha percepito quanto a lui spettante a titolo di una tantum dovuta nella mensilità di agosto 2007 e nella mensilità di febbraio 2008;
che non ha percepito integralmente la maggiorazione dovuta per il lavoro straordinario diurno prestato mensilmente, per un totale di 21,66 ore di lavoro straordinario mensili;
che anche nella ipotesi in cui si ritenesse corretta la collocazione del ricorrente in Cassa Integrazione Guadagni per il periodo dal 10.03.2020 al 26.04.2021, sarebbe necessario comunque calcolare le spettanze dovute al lavoratore con riferimento alla effettiva indennità di Cassa Integrazione dovuta e parametrata all'effettiva retribuzione dallo stesso lavoratore percepita, comprensiva del “fuori busta”;
che il il ricorrente non ha percepito il trattamento di fine rapporto a lui spettante ai sensi di quanto disposto dall'art. 2120 c.c;
che il ricorrente ha percepito due anticipi relativi al trattamento di fine rapporto, il primo nell'anno 2012 per un ammontare di € 9.444,30 ed un ulteriore anticipo nell'anno 2019 pari ad € 5.410,00, il tutto per un totale di trattamento di
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