Trib. Roma, sentenza 22/10/2024, n. 10450
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione II Lavoro
R.Gen. N. 28192/2024
Il Giudice designato, dott.ssa A D, all'udienza del 22.10.2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c nella causa TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Ciro Menotti 24, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. P C (PEC ), che lo rappresenta e Email_1 difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. L C (PEC
), giusta procura in atti Email_2
RICORRENTE E
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 ello Stato (PEC , presso i cui Email_3 uffici, siti in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, è d
RESISTENTE Oggetto: mercede carceraria Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di ricorso depositato in cancelleria il 21.07.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, in accoglimento del ricorso, condannare il , in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento d , a titolo di adeguamento retributivo come risultante dallo sviluppo del conteggio contenuto nel presente ricorso, di cui alla seguente pag. 10 e 11 del presente atto, oltre alla maggiore somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, decorrenti dalle singole annualità, sino al dì dell'effettivo soddisfo, o quella maggiore o minore ritenuta meglio vista ed equa. “Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari. Con espressa riserva di separata azione per gli adeguamenti successivi al mese di settembre 2017 essendo proseguita l'attività lavorativa ininterrottamente sino all'attualità. Salvis Iuribus”. In particolare, parte ricorrente deduceva di essere recluso dal 14.09.2011 con fine pena previsto per il 27.02.2030;
di aver svolto ininterrottamente, dal mese di giugno 2012, la mansione di
“Portantino, cat. B”, “Porta vitto, cat. C”, “ , cat. B”, “ , cat. C”, “Addetto alla spesa Per_1 Per_2 detenuti, cat. B”, “Addetto alle pulizie, cat. tali mansi o riconducibili a quelle degli addetti ai servizi vari d'Istituto CCNL “Turismo Pubblici Esercizi”;
che solo a partire da ottobre
2017 il Ministero della Giustizia procedeva all'adeguamento retributivo del lavoro intramurario;
che il mancato adeguamento retributivo, per il periodo pregresso, integrava una violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 20 della legge 354/1975 e di apposite circolari ministeriali, quale la n. 2294/4748 del 09.03.1976;
che tale mancanza era circostanza riconosciuta dallo stesso ;
che in applicazione dei parametri per l'adeguamento forniti dal Controparte_1 istrazione Penitenziaria con nota del 22.02.2018 risultava che il Sig. aveva diritto a percepire, a titolo di differenze retributive, € 391,96 per l'anno 2012, € Parte_1
r l'anno 2013, € 339,75 per l'anno 2014, € 920,57 per l'anno 2015, € 614,56 per l'anno 2016, per un complessivo importo di € 2.907,63. Instauratosi ritualmente il contraddittorio si costituiva in giudizio il , il Controparte_1 chiedeva il rigetto del ricorso avversario, in quanto infondato in fatto La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non è fondato e pertanto non può essere accolto.
1.Il quadro normativo
L'art. 22 L. 354/75 ha previsto che “Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del
e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni Controparte_2 le” . La Commissione istituita in forza della normativa richiamata aveva determinato le mercedi da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dal 1.04.1976, prevedendo, in particolare, che la mercede era costituita da paga base, indennità di contingenza, ratei 13^ e ratei indennità anzianità, che la durata ordinaria del lavoro era fissata in 40 ore settimanali e che nelle giornate festive veniva corrisposta una doppia mercede ed, infine, che il lavoro straordinario era remunerato con una maggiorazione oraria del 25%. (v. circolare n. 2294/4748 del 9.03.1976, in atti). Con circolare del 10.11.1993 erano stati previsti gli importi di adeguamento delle mercedi parametrati alle tariffe indicate dalla contrattazione collettiva applicabile in relazione alla tipologia di attività svolta (v. doc. 9 fasc. ric). Con nota del 20.02.2005 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso all'amministrazione penitenziaria le tabelle contenenti l'elenco dei contratti collettivi di riferimento, così effettuando l'“equiparazione tra le categorie utilizzate nelle lavorazioni penitenziarie e quelle proprie dei contratti collettivi nazionali” (v. all. 10 fasc. ric). In data 23
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