Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 346
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa Anna Baroncini, ha pronunciato in data 9.1.2025 la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 24592/2023 R.G. cont. vertente
TRA
GE IL, rappresentata dalla figlia RI TA, quale procuratrice generale della stessa, per atto Notaio Jannitti Piromallo di Ariccia, elettivamente domicilia- ta presso lo Studio Piacci Petracca, in Roma alla Via Crescenzio n. 42, rappresentata e di- fesa giusta procura in atti dall'avv. Nicola Domenico Petracca
RICORRENTE
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. - in persona del pre- sidente pro - tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Sordillo, giusta procura ge- nerale alle liti, con cui domicilia presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto in Roma, via
Cesare Beccaria n.29
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento negativo indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.7..2023 la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Ro- ma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la fissazione di udienza di discussione nella causa così promossa avverso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, causa avente ad oggetto:
1. in via preliminare, la sospensione del provvedimento emesso dall'INPS datato 7 giugno
2023, comunicato alla Sig.ra EN con raccomandata ricevuta il 23 giugno 2023, ed ogni atto presupposto e/o successivo, con il quale è stata disposta la rideterminazione della pensione Cat. SO n. 20054831 annua lorda dalla medesima percepita, a far data dal 1 giugno 2017, poiché infondato e/o illegittimo.
2. nel merito,
a) la revoca e/o l'annullamento del provvedimento emesso dall'INPS, datato 7 giugno
2023, comunicato alla Sig.ra EN con raccomandata ricevuta il 23 giugno 2023, ed ogni atto presupposto e/o successivo, con il quale è stata disposta la rideterminazione della pensione Cat. SO n. 20054831 annua lorda dalla medesima percepita, a far data dal 1 giugno 2017, dichiarando che nulla è dovuto all'INPS dalla Sig.ra LM EN;
b) l'emissione dell'ordine nei confronti dell'INPS di desistere dalla richiesta di ripetizione delle somme erogate alla Sig.ra LM EN nel periodo 1 giugno 2017 fino al novembre
2019, erroneamente ritenute come indebitamente percepite dalla stessa;
c) la condanna dell'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restitu- zione degli importi che, medio tempore, siano stati o dovessero essere trattenuti alla Sig.ra
LM EN, oltre agli accessori di legge;
3. In via subordinata,
- l'accertamento e la declaratoria dell'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall'INPS nei confronti della Sig.ra LM EN maturati antecedentemente il 29 novembre 2019 o, la diversa data ritenuta di giustizia;
4. In via ancora subordinata,
- l'accertamento e la declaratoria di irripetibilità da parte dell'INPS delle somme erogate al- la Sig.ra EN successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi in data
25 ottobre 2018 (ovvero le mensilità da novembre 2018 a novembre 2019), in considera- zione della condotta colposa dell'Istituto il quale, dopo aver dichiarato essere la dichiara- zione dei redditi 2018 il primo momento conoscitivo del vitalizio del dante causa Clelio Da-
2
rida, incumulabile con la pensione INPS di reversibilità, ha continuato ad erogare somme alla Sig.ra EN che, in buona fede, le ha ricevute;
5. In via ancora subordinata,
- la rateizzazione in 5 anni delle somme da restituirsi all'INPS.
6. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari di causa.
Parte ricorrente deduceva a sostegno della pretesa azionata:
I. di essersi affidata integralmente al Patronato ACAI 22 per la presentazione della do- manda di pensione di reversibilità, in completa buona fede;
II. che il provvedimento di liquidazione della pensione di reversibilità emesso dall'INPS non era provvisto di clausola di provvisorietà, sì da ingenerare legittimo affidamento nella correttezza dell'erogazione;
III. che il vitalizio in godimento del defunto marito non poteva non essere noto all'INPS in quanto oggetto di reiterate dichiarazioni dei redditi dal 1992 al decesso;
IV. per essere il
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