Trib. Viterbo, sentenza 08/01/2025, n. 16

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Viterbo, sentenza 08/01/2025, n. 16
Giurisdizione : Trib. Viterbo
Numero : 16
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

R.G. n. 1717/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 1717/2018 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 02.10.2024, promossa da:

Q.M. S.r.l., C.F. e P.IVA: 04502261003, in persona del legale rappresentante pro tempore
ET RA, avente sede legale in Campagnano di Roma (Rm), Via Del Salvatore n. 33, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Simona Mattei e RA Bonomi e con questi elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare n. 95;

Opponente
Nei confronti di

GEOM. AN AB, C.F.: [...], con studio in Nepi (VT), via
Tre Portoni n. 9, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Angeletti e Roberto Bongarzone e con questi elettivamente domiciliato in Civita Castellana (VT), studio dei difensori.
Opposto

OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 431/2018 emesso dal Tribunale di Viterbo in data 14.04.2018, nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 1021/2018.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società Q.M. S.r.l. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 431/2018 emesso dal Tribunale di Viterbo, con il quale le veniva ingiunto di pagare la somma di € 15.610,05, oltre spese ed interessi, a titolo di compenso per la prestazione
d'opera professionale eseguita dal geom. NI AB.
A fondamento dell'opposizione premetteva che, con contratto del 16.06.2016, aveva affidato al geom. NI AB l'esecuzione di prestazioni professionali riguardanti il cantiere sito in Nepi
(VT), località Galeotti, Via Don Minzoni n. 21 e consistenti nella “Direzione e sorveglianza dei lavori, con visite periodiche nel numero necessario, a esclusivo giudizio del Professionista, emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita;
Coordinatore per la progettazione per la sicurezza;

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori per la sicurezza (D.lgs. 494/96 e s.m. e i.);
d.

Accatastamento di tutto il complesso abitativo”, concordando un compenso complessivo di €
23.000,00 da corrispondere secondo le seguenti scadenze: “35% pari ad € 8.050,00 alla firma del predetto incarico;
30% pari ad € 6.900,00 al getto della copertura;
20% pari a 4.600,00 al completamento del 60% della costruzione;
15% pari ad € 3.450,00 alla fine dei lavori”.

L'opponente si doleva che, pur avendo pagato € 6.405,00 a saldo della fattura n. 11 del 29.9.2016 ed € 5.000,00 a saldo della fattura n. 4 del 14.2.2017, il professionista non aveva adempiuto alle proprie obbligazioni, perché non aveva debitamente presidiato il cantiere quale direttore tecnico e responsabile della sicurezza, non aveva ottemperato agli obblighi di legge previsti dal D.lgs.
494/96, non aveva fornito un'adeguata informativa sullo stato dei lavori, non aveva redatto il libro giornale lavori ed i verbali di accessi eseguiti in cantiere. Ciononostante, aveva richiesto, con intimazione del 30.01.2018, il pagamento di ulteriori € 13.888,55, pari all'85 % del prezzo pattuito.
A fronte di tale richiesta, la società opponente diffidava il professionista ad adempiere le obbligazioni assunte, portando a termine i lavori e consegnando la documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione di allaccio e scarico in pubblica fognatura. Il professionista, invece, richiedeva il pagamento di ulteriori € 1.500,00, ritenendo che l'attività necessaria per
l'autorizzazione di allaccio e scarico in pubblica fognatura non fosse ricompresa nell'originario contratto stipulato tra le parti.
Pertanto, la società opponente, con missiva del 20.03.2018, comunicava la risoluzione del contratto per grave inadempimento, contestando il mancato rispetto degli obblighi assunti dal professionista quale direttore dei lavori e responsabile per la sicurezza. In ragione di ciò, chiedeva di accertare
2
l'infondatezza della pretesa monitoria anche rispetto al quantum, opponendo l'eccezione di inadempimento.
Infine, con domanda riconvenzionale, chiedeva di accertare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. e di condannare l'opposto al pagamento di € 89.454,32, a titolo di risarcimento dei danni causati da maggiori costi ed oneri sostenuti in conseguenza del fermo cantiere e del ritardo nell'esecuzione dei lavori.

2. Si costituiva con comparsa di risposta il geom. AB NI chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del monitorio.
Segnatamente negava la sussistenza dell'inadempimento, considerato che durante lo svolgimento del rapporto non era mai stata
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi