Trib. Tivoli, sentenza 10/12/2024, n. 1410

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Tivoli, sentenza 10/12/2024, n. 1410
Giurisdizione : Trib. Tivoli
Numero : 1410
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI

riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Lupia Presidente dott.ssa Rosa Maria Bova Giudice rel. ed est. dott.ssa Chiara Pulicati Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5593/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra:
( ), rappresentata e difesa dall' Avv. Giulia De Parte_1 C.F._1
Angelis
RICORRENTE
E
( , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE

con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in data 08.05.2024
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato il 16.12.2022, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
civile con in data 8 settembre 2017, in Sant' Angelo Romano (RM), trascritto Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune, anno 2017, n. 8, parte 1, che dall'unione coniugale non erano nati figli, che tra i coniugi era cessata la comunione materiale
1
e spirituale, tanto che il marito, da tempo, aveva abbandonato la casa coniugale, che il sig.
percepiva un reddito mensile di circa € 1.600,00, mentre ella, casalinga, era costretta CP_1
a ricorrere all'aiuto della figlia;
che i coniugi, nel mese di febbraio 2022, avevano depositato, presso l'intestato Tribunale, ricorso congiunto per la separazione, iscritto al numero di RG
913/2022, ma il resistente non era comparso all'udienza fissata, con la conseguente dichiarazione di improcedibilità del giudizio;
di versare in grave difficoltà economica ed in precarie condizioni di salute per una grave forma di depressione, ha adito il Tribunale di
Tivoli, al fine di ottenere la separazione dal coniuge, la corresponsione di un assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 450,00 a decorrere dal mese di febbraio 2022, nonchè la condanna al pagamento delle spese legali.
Fissata la comparizione delle parti innanzi al Presidente e notificato il decreto unitamente al ricorso, all'udienza del 17 novembre 2023 è comparsa solo la ricorrente, che ha insistito nella domanda. Il resistente, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, quindi, non esperito il tentativo di conciliazione per assenza del resistente, il Presidente f.f., a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 18.11.2023, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, ha disposto che il resistente corrispondesse alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, la somma mensile di euro 450,00, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT e rimesso, quindi, le parti innanzi al giudice istruttore.
Il resistente non si è costituito neppure innanzi al giudice istruttore sicché, verificata la regolarità
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