Trib. Lagonegro, sentenza 22/01/2024, n. 36
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Testo completo
n. 1474/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. G S T Presidente dott. M F Giudice dott. R S Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1474/2019 promossa da:
( ), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti F V (C.F.: ) e R C (C.F . : ) C.F._2 C.F._3 del Foro di Bergamo, giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata unitamente a questi ultimi in Lagonegro (PZ) – Via Tribunale n. 5, presso lo studio dell'avv. C
C (C.F.: );
C.F._4
PARTE ATTRICE nei confronti di
, nato a Vibonati (SA) il 01.10.1956 – C.F. - e residente in Controparte_1 C.F._5
Villammare– frazione di Vibonati (SA), alla via Regina Margherita n. 19, e nata a Controparte_2
Vibonati (SA) il 18.07.1953 – C.F. – e residente a Castelfranco Emilia (BG) alla via C.F._6
A. Boldrini n. 17, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura ad litem in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Francesco Conte – C.F. , presso il C.F._7 quale si domiciliano in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele n. 203, e dall'Avv. Francesca Finizola - C.F.
;
C.F._8
PARTE CONVENUTA
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Il P.M. presso il Tribunale di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Il p.m. si è espresso con parere del 17/11/23
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009, n. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
1.2. L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. S.U. 8/5/2014 n. 9936;
Cass.
28/5/2014 n. 12002;
Cass. 19/8/2016 n. 17214)., nonché il “principio di sinteticità degli atti processuali” ex art. 3, comma 2 c.p.a., applicabile