Trib. Lecce, sentenza 04/12/2024, n. 3726
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa civile iscritta al n. 4403 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Vinci, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), contumace;
CP_1 C.F._2
- CONVENUTO -
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio contenzioso (scioglimento matrimonio).
All'udienza del 10 ottobre 2024 la parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.6.2024, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio con l'8.2.2008 in AV (LE), in regime CP_1 economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione il 21.2.2011 era nata la figlia
che i coniugi avevano fissato la residenza coniugale in AV, in un'abitazione Per_1 ricevuta in successione dalla e di sua proprietà per una porzione pari ad ¼;
che Pt_1
l'unione coniugale, inizialmente serena, era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti violenti del marito e dell'abitudine, da parte dello stesso, a fare abuso di alcool e di sostanze stupefacenti;
che gli atteggiamenti, riportati in ricorso, di insofferenza e di violenza posti in essere dal convenuto nei confronti della moglie, soprattutto a pochi mesi dalla nascita della
1
figlia affetta da disabilità, l'avevano indotta a sporgere svariate denunce-querele e, Per_1 da ultimo, nell'aprile 2024, presso la stazione dei Carabinieri di AV;
che il convenuto non contribuiva da diverso tempo ai bisogni economici della famiglia e aveva contratto, inoltre, ingenti debiti presso commercianti di fiducia, come più ampiamente descritto in atti;
che il convenuto aveva abbandonato definitivamente la casa coniugale nel marzo 2024, dopo circa sei mesi di allontanamento nelle ore notturne;
che, in seguito alle indagini avviate dal
Tribunale di Lecce, il era stato destinatario di ordinanza del G.I.P. di Lecce con CP_1 cui erano state poste a suo carico le misure coercitive di allontanamento dalla casa familiare
e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentatati dalla ricorrente e dalla minore
oltre ad essere stato rinviato a giudizio immediato per il
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